Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4966 del 28/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4966
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Martiri
di Belfiore n. 2, presso l’avv. Gaetano Alessi, rappresentato e
difeso dall’avv. Libranti Andrea giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e
SERIT SICILIA s.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 457/34/07, depositata il 27
dicembre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. R.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n, 457/34/07, depositata il 27 dicembre 2007, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stata affermata la tempestività della cartella di pagamento notificata, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis al contribuente nel 2001 per l’anno d’imposta 1993.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
2. Il ricorso, con il quale il contribuente denuncia la violazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, (convertito nella L. n. 156 del 2005), appare manifestamente fondato: premesso, infatti, che, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente, la questione della tempestività della notifica della cartella è stata ab initio introdotta nel thema decidendum (spettando poi al giudice, anche di legittimità, individuare la normativa applicabile), secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni:
siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta Legge di conversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. b), per le quali il termine di notifica della cartella è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della detta presentazione (salvo che si tratti – ma non è il caso di specie – di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999) (Cass. nn. 16826 e 20384 del 2006, 4255 e 14861 del 2007).
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente;
che, mentre, in ragione dell’epoca in cui è intervenuto il sopra citato ius superveniens, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, la controricorrente va condannata alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011