Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4966 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. II, 25/02/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 25/02/2020), n.4966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3629-2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI CAMPO

MARZIO 69, presso lo studio dell’avvocato VINICIO D’ALESSANDRO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VANDA PULA;

– ricorrente –

contro

I.L., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II, 173, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CARDILLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO COLELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 947/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Raffaele Bava con delega depositata in udienza

dall’avvocato Vanda Pula, difensore del ricorrente, cha ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Antonio Colella, difensore del resistente, che si è

riportato agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è la sentenza della Corte d’appello di Ancona, pubblicata il 25 novembre 2014 e notificata il 4 dicembre 2014, che ha accolto l’appello proposto da I.L. avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 11 del 2009, e nei confronti di B.G..

1.1. I.L., proprietario di fondo a confine con quello del B., aveva agito per l’accertamento della illegittimità delle opere realizzate dal confinante in violazione delle distanze legali, e per la condanna alla demolizione ovvero all’arretramento, nonchè alla eliminazione della veduta creatasi per effetto dell’innalzamento del piano di calpestio.

2. La Corte d’appello ha riformato la decisione.

2.1. Le opere realizzate dal B., ad avviso della Corte territoriale, rientravano nella nozione di costruzione e, come accertato dal CTU, non rispettavano la distanza dal confine prevista dalle norme degli strumenti urbanistici del Comune di Novafeltria.

2.2. La stessa Corte ha rilevato, inoltre, che i lavori di riporto di terreno e ripianamento avevano determinato l’elevazione della soglia di calpestio e ciò consentiva l’esercizio di inspectio e prospectio verso il fondo I., in precedenza non esercitabili.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.G. sulla base di cinque motivi. Ha resistito con controricorso I.L.. Il ricorso, già chiamato in decisione ex art. 380-bis.1 c.p.c. nella camera di consiglio del 26 febbraio 2019, è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione, rimessa con ordinanza interlocutoria n. 28884 del 2018, della procedibilità del ricorso in caso di deposito di copia analogica della sentenza impugnata e della notificazione della stessa senza attestazione di conformità del difensore, e quindi fissato per la decisione all’odierna udienza pubblica, in prossimità della quale il resistente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si dà atto che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8312 del 2019, hanno risolta la questione rimessa con l’ordinanza n. 28844 del 2018 affermando che, nel caso in cui la copia analogica della sentenza impugnata, prodotta dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 2, risulti non asseverata, il ricorso per cassazione deve ritenersi procedibile se la controparte non abbia disconosciuto la conformità della predetta documentazione all’originale – come nella specie avvenuto – ovvero se la parte ricorrente depositi l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.

1.1. Il ricorso è quindi procedibile, ma infondato.

2. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 13, lett. p) e lett. bb) REC del Comune di Novafeltria, 33 PRG del medesimo Comune.

Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, dopo aver individuato in modo impreciso le opere realizzate, avrebbe erroneamente applicato la norma locale sulle distanze (art. 13, lett. p) che prevede il distacco dai confini di mt 5 esclusivamente per gli edifici, atteso che le opere in contestazione non sarebbero sussumibili nella definizione di edificio contenuta nel citato art. 13, lett. bb), REC Novafeltria (“qualsiasi costruzione coperta, comunque infissa al suolo con le più svariate tecnologie, isolata da vie e spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri maestri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via ed abbia una o più scala autonome”).

2.1. Il motivo è infondato.

In tema di distanze legali, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che “esiste, ai sensi dell’art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata”, e che le norme secondarie contenute nei regolamenti comunali non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, poichè il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (ex multis, Cass. 02/10/2018, n. 23843; 08/01/2016, n. 144; 20/07/2011, n. 15972; 07/10/2005, n. 19530).

Non esiste pertanto, ai fini che qui rilevano, la distinzione tra edificio e costruzione prospettata dal ricorrente, e la disciplina locale che tale distinzione contenesse sarebbe illegittima e in quanto tale dovrebbe essere disapplicata.

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 13, lett. m), REC del Comune di Novafeltria, e si contesta che la Corte d’appello non abbia considerato lo scannafosso come opera interamente interrata. Secondo la normativa locale, la misurazione dell’altezza della costruzione deve essere fatta con il piano del terreno a sistemazione ultimata, in deroga al principio generale secondo cui, ai fini del computo del limite di altezza entro il quale è consentita l’edificazione, occorre fare riferimento al livello naturale del terreno di sedime.

4. Con il terzo motivo è denunciato, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e si lamenta che la Corto, d’appello non avrebbe tenuto conto delle conclusioni della CTU, discostandosene senza motivazione, in particolare avuto riguardo alla questione se i manufatti realizzati emergessero dal piano di campagna inteso come livello medio della zona.

5. Con il quarto motivo è denunciata, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa valutazione di un fatto decisivo e si contesta che la Corte d’appello non avrebbe considerato che il piano di campagna a ridosso del muro di confine fosse rimasto pressochè identico, non essendovi stata sopraelevazione del terreno, come risultava dal supplemento di CTU sollecitato dalla difesa del B.. Il ricorrente evidenzia inoltre il contrasto tra l’affermazione contenuta in sentenza riguardo alla sopraelevazione realizzata con riporto di terreno a ridosso del muro di confine e quanto rilevato dal CTU.

6. Con il quinto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 6, comma 2, lett. e), e si contesta la valutazione delle caratteristiche del pergolato, definito tale dalla Corte d’appello ma poi equiparato alla costruzione ai fini della distanza dal confine.

7. Le doglianze prospettate con i motivi dal secondo al quinto sono infondate.

Premesso che non è censurabile il modo nel quale la Corte territoriale ha apprezzato le risultanze istruttorie del processo, non essendo ripetibili gli accertamenti in fatto, non sussistono le denunciate violazioni di legge nè l’omesso esame di fatti decisivi.

7.1. Accertato dal CTU l’innalzamento del terreno di proprietà B., la Corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo cui la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, soggiace alla disciplina giuridica propria delle sue soggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico (ex multis, Cass. 29/05/2019, n. 14710; 22/01/2010, n. 1217; 10/01/2006, n. 145), là dove l’innalzamento del piano di campagna, tale da determinare un diverso rapporto con il muro confinario, imponeva il rispetto delle distanze legali (cfr. Cass. 19/07/2012, n. 12497).

7.2. Il dissenso tra l’esito dell’accertamento svolto dal CTU e la decisione della Corte d’appello, denunciato con il quarto motivo di ricorso, è solo apparente: come precisato nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 13), era inconferente il rilievo che l’opera risultasse completamente interrata all’esito dei lavori eseguiti dal B., essendo in contestazione proprio l’avvenuta immutazione dei luoghi conseguente ai lavori.

7.3. Anche con riferimento alla tettoia (quinto motivo), la Corte d’appello ha fatto applicazione del principio consolidato secondo cui costituisce costruzione, ai fini del rispetto delle distanze legali, anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria ed abbia i caratteri della stabilità, della consistenza e dell’immobilizzazione al suolo (ex multis, Cass. 21/02/2019, n. 5154; 14/03/2011, n. 5934).

7.4. Non sussiste il vizio di omesso esame denunciato con i motivi terzo e quarto. Come già evidenziato, la sentenza impugnata dà conto nel dettaglio dell’accertato innalzamento del terreno e della conseguente impossibilità di considerare interrati i manufatti ivi realizzati.

8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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