Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4966 del 03/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4966 Anno 2014
Presidente: BERNABAI RENATO
Relatore: BERNABAI RENATO

Data pubblicazione: 03/03/2014

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8109-2013 proposto da:
DAL BELLO PATRIZIA DLBPRZ60S62H620Z, SILVESTRINI GIANNI
SLVGNN59B28H620K, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato
MORESCHINI PAOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato
MAURIZIO GUIDUCCI, giusta procura speciale che viene
allegata in calce al ricorso;
– ricorrenti
contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 353/2012 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA del 21.12.2011, depositata il 16/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

t/

consiglio del 28/01/2014 dal Presidente Relatore Dott.
RENATO BERNABAI;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Paola Moreschini (per
delega avv. Maurizio Guiducci) che si riporta agli

scritti.

RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione
dell’art. 380-bis cod. proc. civile:
“Con sentenza emessa in data 16 febbraio 2012 la Corte d’appello di

Paschi di Siena S.p.A., rigettava le domande di Silvestrini Gianni e Del Bello
Patrizia volte ad ottenere la condanna della banca al risarcimento del danno
da essi subito in conseguenza di un piano finanziario di accumulo
denominato 4 YOU sottoscritto per adesione presso la loro residenza, del cui
andamento non erano stati più informati e che si era rilevato ad alto rischio.
Avverso la sentenza – che i ricorrenti asserivano notificata in data 22
febbraio 2013 – i sigg. Silvestrini e Del Bello proponevano ricorso per
cassazione affidato a quattro motivi e notificato il 19 marzo 2013.
li Monte dei Paschi di Siena non svolgeva attività difensiva.
***
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie,
improcedibile per omesso deposito della copia autentica della sentenza
impugnata, con la relazione di notificazione, contestualmente al deposito del
ricorso; ovvero, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 372 c.p.c., al più tardi,
nei venti giorni successivi all’ultima notifica (art. 369, primo e secondo comma,
n.2, cod. proc. civ.). Tale requisito, a pena di improcedibilità, è volto a
consentire la verifica, da parte della Corte di cassazione – della tempestività
dell’impugnazione, che, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è
esercitabile soltanto con l’osservanza del cd. termine breve, a tutela
dell’esigenza pubblicistica – e quindi, non disponibile dalle parti – del rispetto
del vincolo della cosa giudicata formale.
Pertanto, poiché i ricorrenti espressamente allegano che la sentenza
impugnata è stata loro notificata in data 22 febbraio 2013, limitandosi a

1

Venezia, in accoglimento del gravame proposto dalla Banca Monte dei

produrne una copia priva della relazione di notifica, il ricorso per cassazione
dev’essere dichiarato improcedibile: dovendosi escludere ogni rilievo della
non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del
controricorrente Monte dei Paschi di Siena, rimasto contumace, ovvero
dell’eventuale presenza di una copia notificata, nel fascicolo d’ufficio, da cui
Aprile 2009 n.9005; Cass., sez.3, 11 Maggio 2010 n.11376).”
– che la relazione è stata notificata al difensore della parte
ricorrente, che ha depositato in data 17 Gennaio 2014 la copia a sé
notificata della sentenza della Corte d’appello di Venezia, impugnata in
questa sede;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ritiene che non sussistano i
presupposti per la decisione in camera di consiglio;

P.Q.M.
– Rinvia la causa all’udienza pubblica.

Roma, 28 Gennaio 2014
IL PRESIDENTE

emerga, in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione (Cass., sez. unite, 16

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