Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4966 del 02/03/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4966 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: MONDINI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 20924-2014 proposto da:
ALISEA AZIENDA LITORANEA SERVIZI AMBIENTALI SPA in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato ‘n ROMA P.ZA ADRIANA 5,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MASIANI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO
VIANELLC giusta delega a margine;
– ricorrente contro
REGIONE VENETO in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI
5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo

Data pubblicazione: 02/03/2018

rappresenta e difende unitamente ad li avvocati LUISA
LONDEI, FRANCESCO ZANLUCCHI, EZIO ZANON giusta delega
a margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 133/2014 della COMM.TRIB.REG.
di VENEZIA, depositata il 27/01/2013;

udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURO VITIELLO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato MASIANI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per

il

controricorrente

l’Avvocato MANZI

FEDERICO per delega dell’Avvocato MANZI ANDREA che si
riporta e chiede il rigetto.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Fatti della causa
1. La Regione Veneto sanzionava la A.Ii.se.a., Azienda Litoranea Servizi
Ambientali spa, società gerente un impianto di stoccaggio di rifiuti solidi,
contestandole di avere incluso, nella dichiarazione presentata ai fini del calcolo
per il 2005, del tributo previsto dalla legge statale 29 dicembre 1995, n. 549 e
regolato, per quanto di competenza regionale, dalla legge veneta 21 gennaio
2003, n.3, modificata con legge 16 agosto 2002, n.24, i rifiuti solidi raccolti

ridotta, ai sensi del quarto comma, lettera a) dell’art. 39, invece che tra quelli
soggetti a tariffa piena ai sensi del secondo comma, lettera e) del medesimo
articolo.
2. L’Azienda impugnava l’atto di contestazione e di applicazione della sanzione
davanti alla commissione tributaria provinciale di Venezia sostenendone
l’illegittimità per falsa applicazione dell’art.39 L.reg. 3/2000, per contrasto
dell’assunto regionale, a base della sanzione, secondo cui la Azienda avrebbe
contraddetto la nota della Direzione Regionale Tutela Ambiente del 18 maggio
2006 (a mente della quale i rifiuti provenienti dallo pulizia delle strade
dovevano essere assoggettati sempre al pagamento del tributo in misura
piena), con il principio di affidamento sancito dall’art.10 della legge 27 luglio
2000, n.212, e, infine, per contrasto, con l’art. 8 del d.lgs 546/92.
3. La commissione accoglieva le doglianze dell’Azienda.
4. La decisione era riformata dalla commissione tributaria regionale del Veneto,
con sentenza 27 gennaio 2014, con la motivazione che l’art.44 della legge
regionale 5 aprile 2013, n. 3 (per refuso indicata in sentenza come n.32)
-contente una norma che sebbene sopravvenuta rispetto al fatto all’origine
della controversia era ad esso applicabile in quanto norma di interpretazione
autentica dell’art. 39 della legge regionale n.3/2000- aveva stabilito che, ai
sensi del comma 2, lettera c), dell’art. 39, “ai soli fini dell’applicazione del
pagamento del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli
derivanti dallo spazzamento”; la commissione aggiungeva che
“indipendentemente dalla interpretazione autentica”, la tassazione dei rifiuti da
spazzamanto con tariffa ridotta contrasta con la ratio e con la lettera
dell’articolo 39.

dalla pulizia delle strade del comune di _lesolo, tra i rifiuti soggetti a tariffa

5. Contro tale sentenza l’Azienda ricorre per cassazione con quattro motivi.
6. La Regione resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1,
n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art.44 della legge della regione Veneto
n.3/2013, per avere la commissione tributaria errato nel ritenere tale articolo
come contenente una norma di interpretazione autentica dell’art.39 della I.reg.

2. Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 39 della I.reg. 3/2000, per
avere la commissione tributaria errato nel ritenere che i rifiuti derivanti dalla
pulizia delle strade siano da includere tra quelli soggetti a tassazione secondo
la tariffa ordinaria ai sensi del secondo comma lettera e) dell’art. 39 della I.reg.
3/2000 e non tra quelli soggetti a tassazione ridotta ai sensi del quarto comma
lettera a) dello stesso articolo siccome facente riferimento alla definizione data
dall’art.7, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 22/97 richiamato dalla L.reg.
3/2000, dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade come rifiuti
urbani.
3. Con il terzo motivo di ricorso, viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la commissione
mancato di pronunciare sull’eccezione sollevata dalla Azienda riguardo alla non
applicabilità della sanzione ai sensi dell’art.8 del d.Lgs. 546/92.
4. Con il quarto motivo di ricorso, viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma
1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la commissione
mancato di pronunciare sull’eccezione sollevata dalla ricorrente riguardo alla
non applicabilità della sanzione ai sensi dell’art. 10 della Legge 212/2000.
5. Il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere esaminati
congiuntamente in quanto hanno entrambi ad oggetto la dedotta violazione
dell’art. 39 della legge regionale 3/2000.
6. I motivi sono fondati: l’art. 39 della legge regionale 3/2000, nella versione
modificata dalla legge regionale 24/2002, applicabile ratione temporis,
stabiliva, al comma 2, lettera e), che l’ammontare del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito e disciplinato dall’articolo 3,

3/2000.

commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è determinato ai
sensi del medesimo articolo 3 ed è fissato, per tonnellata, in euro 25,82 per
tutti i rifiuti urbani, ancorché conferiti in discariche per rifiuti speciali; al
comma 4, lettera a), stabiliva che il tributo è determinato in misura del 30%
rispetto all’ammontare fissato dal comma 2, lettera e), per il conferimento
della frazione dei rifiuti urbani qualora nell’anno precedente a quello di
pagamento del tributo il Comune produttore abbia assicurato il raggiungimento

urbani; è incontroverso che il Comune di Jesolo abbia assicurato
quest’obiettivo; il comma 24 della I. 549/95 stabilisce che al fine di favorire la
minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di
energia, a decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall’articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915;
l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n.915, definisce come “urbani” “i rifiuti di qualunque natura o provenienza
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private,
comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle
rive dei fiumi”; dal quadro legislativo così ricostruito emerge che i rifiuti “da
spazzamento” delle strade sono rifiuti urbani; l’art. 44 della legge regionale
3/2013 ha dettato “nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” ed ha
stabilito che “il comma 4 dell’articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000,
n. 3 è così sostituito: «4. La Giunta regionale definisce con proprio
provvedimento, sentita la competente commissione consiliare che si esprime
entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal parere, le
condizioni alle quali al tributo speciale per il deposito in discarica è applicata
una riduzione una volta conseguiti gli obiettivi percentuali di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani individuati, rispettivamente, nella misura del
sessantacinque per cento e del cinquanta per cento, da parte del comune
produttore dei rifiuti medesimi. Ai fini dell’individuazione delle suddette
percentuali di raccolta differenziata sono considerati i seguenti elementi: a)
l’attivazione delle raccolte differenziate e della raccolta multimateriale,
fondamentali ai fini del recupero; b) l’attivazione delle raccolte di rifiuti

dell’obiettivo del cinquanta per cento della raccolta differenziata dei rifiuti

ingombranti, dei rifiuti da spazzamento e degli altri rifiuti da avviare al
recupero al netto raccolte di rifiuti ingombranti, dei rifiuti da spazzamento e degli

altri rifiuti da avviare al recupero al netto degli scarti; c) ai soli fini dell’applicazione
del pagamento del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli
derivanti dallo spazzamento»; la disposizione dell’art. 44 cit. ha -come risulta
chiaro dal significato letterale delle espressioni usate (“nuove norme”;

si applica al caso di specie in quanto sopravvenuta rispetto al presupposto
dell’atto regionale impugnato.
7. In ragione dei motivi di ricorso esaminati, la sentenza della commissione
tributaria regionale del Veneto deve quindi essere cassata; gli altri motivi di
ricorso restano assorbiti; non essendovi ulteriori accertamenti in fatto da
svolgere, è possibile, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidere la causa nel merito
con accoglimento dell’iniziale ricorso della Azienda Litoranea Servizi Ambientali
s. p.a
8. Le spese del merito devono essere compensate in ragione dell’evoluzione
vicende della controversia; le spese del presentate giudizio di legittimità sono
poste a carico della Regione Veneto e liquidate come in dispositivo.
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la Corte accoglie il ricorso proposto da A.Ii.se.a., Azienda Litoranea Servizi
Ambientali spa, contro la sentenza emessa dalla commissione tributaria
regionale del Veneto in data 27 gennaio 2014, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, accoglie l’iniziale ricorso della A.Ii.se.a., Azienda
Litoranea Servizi Ambientali spa;

“sostituito”)- carattere innovativo rispetto al previgente testo dell’art. 39 e non

condanna la Regione Veneto a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di
legittimità, liquidate in C 7300,00 oltre accessori di legge, e compensa le spese
del merito.
Così deciso nella camera di onsiglio del 7 febbraio 2018.

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