Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4965 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di L’AQUILA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Trionfale n. 5637, presso l’avv. D’Amario

Ferdinando, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 164/04/07, depositata il 21 dicembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Il Comune di L’Aquila propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 164/04/07, depositata il 21 dicembre 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ente, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento dell’ICI per gli anni 1998/2001 notificato a C.E. relativamente a terreno avente destinazione in PRG a verde pubblico e verde pubblico attrezzato.

Il contribuente non si è costituito.

2. Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5 (in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, al D.L. n. 223 del 2006, alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis), nonchè della L. n. 1150 del 1942, art. 11, e della L. n. 1187 del 1968; e si formulano i seguenti quesiti:

“se, conformemente alle altre categorie di immobili, sussiste, del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex artt. 1 e 2 imponibilità ICI anche delle aree edificabili aventi destinazione di uso pubblico impresso da PRG, e se la base imponibile debba essere determinata, del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5 in ragione del valore venale in comune commercio. Pertanto dire se configura violazione ed erronea applicazione delle suddette previsioni normative il ritenere sottratta all’imposizione ICI un’area recante, in PRG, una previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico”; “se il vincolo di destinazione urbanistica di edificazione ad uso pubblico sottragga l’area al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ovvero incida solamente sulla valutazione del valore commerciale della stessa e quindi sulla base imponibile, e se la decadenza di un vincolo espropriativo faccia perdere la caratteristica edificatoria fissata dallo strumento urbanistico ovvero riguardi solo la perdila della facoltà di intervento da parte dell’Ente pubblico. Pertanto dire se configura violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 nonchè della L. n. 1150 del 1942, art. 11 e della L. n. 1187 del 1968, art. 2 il ritenere non imponibile ai fini ICI un’area avente previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico, in ragione della pregressa sussistenza e successiva decadenza di un vincolo espropriativo”.

Il motivo appare inammissibile, in quanto i quesiti di diritto non risultano formulati con riferimento alla fattispecie concreta relativa a terreno avente destinazione in PRG a verde pubblico e verde pubblico attrezzato, e, comunque, manifestamente infondato, avendo questa Corte (sentenza n. 25672 del 2008), proprio con riferimento ad altro ricorso presentato dal Comune di L’Aquila, affermato che in tema di imposta comunale sugli immobili, un’area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Ne deriva che un’area con tali caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e, quindi, il possesso della stessa non può essere considerato presupposto dell’imposta comunale in discussione.

In termini sostanzialmente identici, cfr., da ult. Cass. n. 14478 del 2010.

3. Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’avvocato del ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, ritiene assorbente il rilievo preliminare, contenuto nella relazione, di inammissibilità del ricorso per inidoneità dei quesiti di diritto formulati;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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