Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4965 del 27/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 27/02/2017, (ud. 29/11/2016, dep.27/02/2017),  n. 4965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16722/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Circonvallazione Clodia, n. 29, presso lo studio dell’Avv. Barbara

Piccini che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Enrico

Panelli del Foro di Pistoia, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, n. 62/31/09, depositata il 07/05/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

novembre 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Gianna Galluzzo;

udito per la controricorrente l’Avv. Enrico Panelli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

ZENO Immacolata, la quale ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 7/5/2009 la C.T.R. della Toscana confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da S.C. avverso l’avviso di accertamento notificatole dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Pescia, con il quale era stato rettificato il reddito di capitale dichiarato per il periodo di imposta 2005 a seguito dell’accertamento di un maggior reddito di impresa non dichiarato a carico della società Tronchetti S.G. S.r.l., di cui la ricorrente nel predetto anno era socia per la quota del 32,75%.

Secondo la C.T.R. “la presunzione di distribuzione degli utili derivanti dall’accertamento in capo alla società sarebbe stata legittima qualora l’ufficio avesse provato che la ristretta base societaria è accompagnata da una organizzazione aziendale delineata (in modo tale che, n.d.r.)… ciascuno dei soci abbia un controllo sufficiente dell’effettivo andamento dell’azienda e che comunque sussista una sostanziale lealtà di fondo, nell’interesse comune, all’interno del gruppo ristretto”; presupposto nel caso di specie non ravvisabile avendo la contribuente “ampiamente dimostrato la propria estraneità all’esercizio dell’impresa” sociale.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi, cui resiste la contribuente depositando controricorso.

Quest’ultima ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e prodotto documenti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso – corredato da quesito di diritto – l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 44, comma 1, lett. e), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto che la ristretta base sociale della S.r.l. partecipata non costituisca elemento di per sè solo sufficiente a fondare la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio ai soci e che sia a tal fine necessaria la dimostrazione di ulteriori elementi.

6. Con il secondo motivo – anch’esso corredato da quesito ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. – la ricorrente denuncia motivazione insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. ritenuto provata l’estraneità della ricorrente alla gestione sociale sulla base di documentazione (denuncia-querela sporta dalla contribuente contro ignoti per l’avvenuta falsificazione della propria firma su atti sociali; azione di responsabilità dalla stessa proposta per mala gestio nei confronti del fratello amministratore unico) formata in epoca successiva alla notifica dell’accertamento, senza nulla argomentare sulle contestazioni al riguardo specificamente svolte nell’atto d’appello.

7. Il primo motivo di ricorso è fondato nei sensi appresso precisati, con assorbimento del secondo.

Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, dal quale non si ravvisa ragione per discostarsi, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati nei confronti della società, non ponendosi ciò in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza dei maggiori redditi della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, la quale implica, normalmente, un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, nonchè un elevato grado, da parte loro, di compartecipazione e di conoscenza degli affari sociali; resta salva la facoltà del socio di fornire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società o da essa reinvestiti (tra molte, Cass. nn. 6780 del 2003, 18640del 2008, 5076 del 2011, 18032 del 2013, 24572 del 2014).

Nel caso di specie la C.T.R. si è discostata dal superiore principio sotto un duplice profilo: da un lato per aver ritenuto di per sè non sufficiente, al fine di fondare la presunzione della distribuzione degli utili non contabilizzati, il dato costituito dalla ristretta base societaria, ritenendo necessaria la dimostrazione, accanto ad esso, della sussistenza di un sufficiente potere di controllo in capo a ciascuno dei soci dell’effettivo andamento dell’azienda oltre che di una “sostanziale lealtà di fondo, all’interno del gruppo”: prova ulteriore in realtà non richiesta, trattandosi di elementi desumibili per implicito dalla ristrettezza dell’assetto societario; dall’altro per aver ritenuto comunque idonea a superare la presunzione che ne deriva la prova, da parte della contribuente, della propria “estraneità all’esercizio dell’impresa societaria”.

Alla luce del superiore principio, infatti, la prova contraria posta a carico del contribuente deve riguardare specificamente la destinazione degli utili conseguiti dalla società, non già il tema, diverso e ininfluente, della partecipazione del socio alla gestione e/o amministrazione della stessa. Il fatto che il socio di S.r.l. a base ristretta rimanga distante dalle decisioni che attengono all’amministrazione e alla gestione dell’impresa sociale non è infatti incompatibile con la distribuzione degli utili extracontabili, la cui presunzione discende piuttosto e soltanto dalla partecipazione al capitale di rischio unitamente al rapporto personale, il più delle volte anche familiare, che lega i soci. Solo una prova che metta in discussione tale diversa base presuntiva e con essa lasci dubitare che il socio non solo non sia stato messo a parte delle decisioni gestionali ma anche degli utili d’impresa ovvero sia stato ad esso anche impedito di controllarne l’esistenza (avvalendosi dei poteri di accesso che ad esso competono) potrebbe assumere rilievo ostativo alla detta presunzione.

Avendo la C.T.R. adottato invece la prima erronea chiave di lettura del materiale istruttorio acquisito, la sentenza impugnata va cassata, con assorbimento del secondo motivo, e la causa rinviata al giudice a quo il quale dovrà riesaminare la fattispecie e le prove offerte in relazione ai principi sopra esposti.

Al giudice di rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Toscana, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA