Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4965 del 02/03/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4965 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: MONDINI ANTONIO

– SENTENZA
sul , icorso 20917-2014 proposto da: •
COMUNE DI PORTOFERRAIO in persona ìel Sindaco pro,
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VEA ‘SESTI° .
. CALVING 33; presse lo studio dell’avsrocato LUCIANA
CANNAS, che lo rappresenta ,73 difende giusta delega a ••

– ricorente
cz.‘ntro
21;AOM CELA 52A in persona dell’Amm.re Unico o iegale
raesentante tempora, elett±,7ernem.e

oem

ci Li ato

in ROMA VIA U;DSERTA 5, presso lo f.:Judle
GUIDO FRANCII.0 POMANELLI, che io rapore5enua

Data pubblicazione: 02/03/2018

difende unitamente agli avvocati CLAUDIO MAZZADI,
VIRGILIO ANTELMI, PAOLO BARABINO giusta delega a
margine;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2014 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LIVORNO, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURO VITIELLO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato MASTRANGELO per
delega dell’Avvocato CANNAS che si riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato ROMANELLI che
si riporta agli scritti.

13/01/2014;

Fatti della causa
1. La commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza depositata
il 13 gennaio 2014, ribadendo quanto affermato in primo grado, ha
considerato illegittimo l’avviso di accertamento della tassa di smaltimento
rifiuti (Tarsu) per l’anno 2004, emesso dal comune di Portoferraio nei confronti
della E.s.a.o.m. C.e.s.a. spa, esercente attività cantieristica, relativamente a
due specchi d’acqua demaniali, limitrofi allo stabilimento industriale, dalla

navali durante le fasi di allestimento o di riparazione, sul motivo che trattavasi
di zone d’acqua da considerarsi pertinenze di locali aziendali “riconosciuti come
produttivi di rifiuti speciali” smaltiti direttamente dalla società, sulle quali non
si formavano rifiuti solidi urbani dato che non vi era presenza umana se non
quella degli operai a bordo dei natanti per il compimento di lavori di cantiere, e
quindi di zone suscettive, anch’esse, di dar luogo solo alla produzione di rifiuti
speciali.
2. Il Comune di Portoferraio ricorre, con tre motivi, per al cassazione della
suddetta sentenza.
3. La E.s.a.o.m. C.e.s.a. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune deduce, ai sensi dell’art. 360
comma 1, n.3, violazione e falsa applicazione dell’art. 817 c.c. per avere la
commissione tributaria considerato gli specchi d’acqua in parola, di proprietà
demaniale, “pertinenze” dei locali in cui si svolge l’attività cantieristica
malgrado l’art. 817 c.c. presupponga la coincidenza della proprietà dei beni
principali e delle pertinenze in capo allo stesso soggetto.
2. Con il secondo motivo di ricorso, il Comune deduce, ai sensi dell’art. 360
comma 1, n.5, c.p.c., illogicità e insufficienza della motivazione in ordine alla
qualificazione degli specchi d’acqua come pertinenze per avere i giudici della
sentenza impugnata adottato tale qualificazione senza darne spiegazione
adeguata e supportata da prove e nonostante il difetto dei requisiti richiesti
dall’art. 817 c.c.
3. Con il terzo motivo di ricorso, il Comune deduce, ai sensi dell’art. 360
comma 1, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324

E.s.a.o.m. detenuti in concessione e destinati allo stazionamento di unità

c.p.c. per avere la commissione tributaria “fatto riferimento alla sentenza
n.63/23/2012 emessa tra le stesse parti dalla stessa CTR, che aveva ritenuto
non dovuto il tributo Tarsu riconoscendo che nelle aree industriali dove la
società svolgeva la sua attività venivano prodotti rifiuti speciali smaltiti
direttamente con oneri a carico della società stessa”, quando, al contrario, “le
statuizioni e gli accertamenti contenuti nella sentenza n. 63 non fanno stato tra
le parti in mancanza di giudicato sia formale (art. 324 c.c.) che sostanziale

4. Il primo motivo di ricorso è infondato perché non coglie il senso della
sentenza criticata: nella sentenza non vi è alcun riferimento all’art. 817 c.c. e il
termine “pertinenze” vi è utilizzato non in senso tecnico civilistico per
qualificare gli spazi d’acqua come beni al servizio delle altre aree produttive
della E.s.a.o.m. C.e.s.a. spa, ma per mettere in rilievo il collegamento e
l’omogeneità tra l’attività svolta (a bordo delle imbarcazioni presenti) sugli
spazi suddetti (attività di allestimento o riparazione dei natanti) e l’attività
cantieristica svolta sulla terra ferma, produttive, l’una e l’altra, di rifiuti dello
stesso tipo; l’omogeneità funzionale sottolineata dalla sentenza è inconciliabile
con la definizione stessa di pertinenza in senso civilistico, per la quale i beni
accessori sono al servizio o di ornamento dei beni principali e quindi sono
destinati ad usi diversi da questi ultimi.
5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile: dopo la modifica dell’art. 360,
primo comma, n. 5, c.p.c. disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito
dalla legge n.134/2012 -applicabile alla sentenza impugnata in quanto
pubblicata successivamente alla data 11 settembre 2012 di entrata in vigore
della norma modificativa-, la impugnazione delle sentenze in grado di appello o
in unico grado per vizio di motivazione è limitata alla sola ipotesi di “omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il
controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della
esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale”
richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. ed individuato “in negativo” nelle ipotesi
di motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente
contraddittorietà, perplessa od incomprensibile, che si convertono nella

(art. 2909 c.c.)”.

violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.; nella specie, non è denunciato
l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo e non è denunciata -né,
stante la piena idoneità dei passaggi motivazionali di cui al punto 1 della
superiore esposizione in fatto a giustificare la decisione adottata, è
obiettivamente ravvisabile- alcuna delle ipotesi appena ricordate.
6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile: come affermato da questa Corte

censura un vizio erroneamente individuandone la tipologia è inammissibile; con
il motivo di ricorso in esame, il Comune censura come violazione o falsa
applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3), un errore in procedendo
(avere la commissione errato nell’applicare gli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
assumendo la circostanza che nelle aree industriali dove la società svolgeva la
propria attività venivano prodotti rifiuti speciali smaltiti direttamente, dalla
sentenza n.63/23/2012 malgrado la stessa non fosse passata in giudicato);
tale errore avrebbe dovuto essere fatto valere ai sensi del n.4 dell’art. 360
c.p.c.; ai sensi del n.3 possono essere infatti dedotti errori relativi a leggi
sostanziali ed anche errori relativi a leggi processuali sempre però che si tratti
di leggi processuali destinate ad un giudice diverso da quello che ha reso la
pronuncia della cui cassazione si tratta, in altri termini non errores in
procedendo ma errores in iudicando de iure procedendi. Quanto precede
assorbe il rilievo per cui, in realtà/ la commissione, non ha assunto la ricordata
circostanza dalla sentenza n.63 ma, dopo aver precisato che la circostanza
risultava da tale sentenza, ha affermato che “tale circostanza è provata anche
nel presente giudizio poiché sono state prodotte le fatture passive emesse dalle
società che hanno provveduto alla smaltimento dei rifiuti speciali”).
7. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
8. Le spese sono poste a carico del Comune di Portoferraio in quanto
soccombente.
9. Il rigetto del ricorso comporta l’obbligo, a carico del ricorrente, di versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q. m.
la Corte rigetta il ricorso, condanna il Comune di Portoferraio a rifondere alla

con la sentenza n. 7267 del 11/05/2012, il motivo di ricorso con il quale si

E.s.a.o.m. C.e.s.a. Spa, le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C
3000,00, oltre accessori di legge; dà atto dell’obbligo per il Comune di
Portoferraio di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato.
ella Camera di Consiglio del 7 febbraio 2018.

Così deciso in Rom

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