Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4964 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.F. e P.C.;

– intimate –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 381/17/07, depositata il 19

giugno 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 381/17/07, depositata il 19 giugno 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato confermato il diritto di S.F. e P.C., al rimborso della ritenuta IRPEF alla quale era stata sottoposta la somma percepita in sede di liquidazione di indennità di esproprio, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 11: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto che la ritenuta andasse effettuata non sull’intera somma corrisposta, bensì sulla sola plusvalenza (differenza tra corrispettivo percepito e prezzo di acquisto del bene).

Le contribuenti non si sono costituite.

2. Il ricorso, con il quale si contesta l’anzidetto, statuizione, appare manifestamente fondato, avendo questa Corte già avuto occasione di affermare il principio secondo cui la ritenuta de qua va applicata sull’intera somma percepita e non sulla sola plusvalenza, e che ciò è legittimo atteso che la norma stessa attribuisce al contribuente, la facoltà di optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria, in base alla quale l’ammontare dell’imposta dovuta è determinato tenendo conto della sola plusvalenza, unitamente alle altre componenti reddituali, e tale facoltà di scelta è lasciata esclusivamente al contribuente, che potrà utilizzarla in ragione della propria convenienza, senza che nulla possa eccepire l’amministrazione finanziaria (cfr. Corte cost., ord. n. 395 del 2002).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato (per il quale v. Cass. n. 2490 del 2005), il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo delle contribuenti;

che, mentre sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui la citata giurisprudenza si è formata, per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, le intimate vanno condannate alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna le intimate alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1200,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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