Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4964 del 27/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 27/02/2017, (ud. 17/10/2016, dep.27/02/2017),  n. 4964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19102 del ruolo generale dell’anno 2011,

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.r.l. Radio e Reti, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine

del controricorso, dagli avvocati Pierfrancesco Zecca e Aldo

Fontanelli, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo

in Roma, alla via Emilio de Cavalieri, n. 11;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sezione 40^, depositata in data 25 maggio

2010, n. 76/40/10;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

17 ottobre 2016 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

uditi per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Alessia Urbani Neri e per

la contribuente l’avv. Aldo Fontanelli;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

Fatto

La società ha ricevuto notificazione di un avviso di accertamento col quale l’Agenzia ha recuperato iva per l’anno d’imposta 2002, che ha impugnato, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale. Quella regionale ha respinto l’appello dell’ufficio, osservando, quanto alle operazioni di cambio merci, che il relativo momento impositivo ai fini iva va individuato in quello in cui ciascuna parte esegue la propria prestazione; quanto alle spese sostenute per convention, che esse vanno considerate come di pubblicità e propaganda, come dimostrato dalla società e, infine, quanto alle operazioni in relazione alle quali era contestato il requisito della territorialità, che vanno considerate fuori campo iva, in mancanza di dimostrazione che il beneficiario fosse un soggetto nazionale.

Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui la società replica con controricorso.

Diritto

1.- Il collegio ha autorizzato, giusta il decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

2.- Fondato è il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, col quale la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata, per la sua motivazione apparente, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 112 c.p.c..

L’art. 118 disp. att. c.p.c. prescrive la concisione della redazione della sentenza. Va, tuttavia, rispettato il principio già affermato da questa Corte (vedi, in particolare, tra le tante, Cass. 27 maggio 2011, n. 11710), secondo il quale non adempie il dovere di motivazione il giudice che non formuli alcuna specifica valutazione dei fatti rilevanti di causa, e, dunque, non ricostruisca la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta.

2.1.-Nel caso in esame mancano l’indicazione dei fatti rilevanti, l’esplicazione della pretesa impositiva e delle contestazioni della controparte e l’illustrazione e la valutazione degli elementi di prova addotti dalla società, che, pure, il giudice d’appello ha considerato soodisfacenti. L’iter della motivazione è difatti affidato ad una sequenza di affermazioni astratte, disancorate dalla fattispecie concreta.

3.- Il che spoglia di ogni rilevanza altresì l’eccezione di giudicato esterno proposta dalla contribuente, la quale, peraltro, si riferisce ad altra annualità.

4.- Ne risulta assorbito il secondo motivo, calibrato sull’insufficienza della motivazione.

5.-La sentenza impugnata va in conseguenza cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

PQM

la Corte:

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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