Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4964 del 02/03/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4964 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: MONDINI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 6449-2014 proposto da:
SALVER SPA in persona del legali rappresentanti pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
CARLUCCIO, rappresentato e difeso dagli avvocati
CINZIA CAVALLO, MARIO LEONARDO MACI giusta delega a
margine;
– ricorrente contro
RTI ABACO SPA ENGINEERING TRIBUTI SPA in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 186, presso lo

Data pubblicazione: 02/03/2018

studio

dell’avvocato

rappresenta

e

SABRINA

MARIANI,

unitamente

difende

che

lo

all’avvocato

NICOLETTA DANIELA CASSANO giusta delega a margine;
– controricorrente nonchè contro
COMUNE DI BRINDISI;

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

n.
LECCE,

9/2013
depositata

della

il

28/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURO VITIELLO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato MARIANI che
si riporta agli atti.

– intimato –

Fatti della causa
1. La CTR della Puglia, con la sentenza n. 9/22/13, depositata il 28 gennaio
2013, ha rigettato l’appello della Salver srl avverso la sentenza della CTP di
Brindisi con la quale era stato respinto il ricorso dalla stessa proposto contro gli
avvisi di rettifica Tarsu, emessi dalla Gestor spa, concessionaria del servizio di
accertamento e riscossione dei tributi locali per il Comune di Brindisi,

2007, e destinate, per 13.793 mq, a laboratori ad uso industriale, per 180 mq,
ad uffici e, per 2368 mq -aree scoperte-, ad uso artigianale, commerciale ed
industriale.
2. La Salver contestava la dimensione delle aree destinate a laboratorio, la
misura della tariffa applicabile ad alcune aree, l’assoggettamento alla Tarsu di
superfici che, dal 2004 al 2007, erano state oggetto di lavori di ampliamento e
per le quali solo nel 2008 era stata ottenuta la agibilità, la debenza della tassa
per aree destinate alla lavorazione di rifiuti speciali.
3. Il giudice di appello ha motivato la decisione affermando, da un lato, che la
dimensione della superficie da considerarsi ai fini impositivi era “quella
rinveniente dai dati forniti dalla società Salver in sede di risposta all’apposito
questionario” -180 mq-, senza potersi escludere la parte dello stabilimento
destinata a laboratorio, non dichiarata dalla società ma accertata dalla Gestor,
asseritamente inutilizzata per ristrutturazione nel periodo tra il 2004 e il 2007,
stante la possibilità di formazione di rifiuti anche su un’area non concretamente
utilizzata ma solo utilizzabile e considerato che la Salver non aveva fornito alla
Gestor alcun dato da cui desumere la non fruibilità della parte di stabilimento
in questione, né aveva fornito la prova che le superfici tassate fossero
frequentate solo sporadicamente, fossero prive di allacciamenti idrici o elettrici,
avessero una minore potenzialità a produrre rifiuti; la commissione ha
affermato, dall’altro lato, che la Salver non aveva dato dimostrazione della
qualità dei rifiuti prodotti e del fatto che i rifiuti speciali fossero stati affidati a
terzi.
4. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
5. Il Comune di Brindisi e la R.T.I spa Engineering Tributi spa (subentrata alla

relativamente ad aree detenute dalla medesima società, negli anni dal 2003 al

Gestor s.p.a.) non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.
360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n.4, violazione e falsa applicazione dell’art.
62, comma 3, d.Lgs. n. 507 del 1993, nonché omesso esame e omessa
valutazione di prove documentali, lamentando che la CTR, facendo riferimento

idrici o elettrici, aveva dato rilievo a circostanze ininfluenti ai fini della corretta
applicazione dell’art. 62, comma 3, d.Lgs. 507/1993 e, dicendo che la Salver
non aveva dato dimostrazione della qualità dei rifiuti prodotti e del fatto che i
rifiuti speciali fossero stati affidati a terzi, aveva trascurato tutta la
documentazione presente nel fascicolo dell’appello idonea a fornire tale
dimostrazione, e così commesso un errore di procedura invalidante la
decisione.
2. Le due doglianze, cumulate nel primo motivo, riferite a due passaggi della
motivazione della sentenza della CTR, sono, rispettivamente, infondata e
inammissibile:
2.1. la prima è infondata perché il passaggio della motivazione in cui la CTR ha
parlato della mancanza di prova, da parte della Salver, del fatto che “sulle
superfici tassate la presenza umana era sporadica o che le strutture fossero
prive degli allacciamenti idrici o elettrici”, non è legato alla applicazione
dell’art.62, comma 3, d.Lgs. 507/1993, ma si correla con (ed è volta a
smentire) l’ affermazione della Salver per cui le superfici tassate non erano
tassabili perché, tra il 2003 e il 2007, insuscettive di utilizzazione e quindi di
dar luogo alla formazione di rifiuti;
2.2. la seconda è inammissibile perché il passaggio della motivazione in cui la
CTR afferma che la Salver non ha dato dimostrazione della qualità dei rifiuti
prodotti e del fatto che i rifiuti speciali fossero stati affidati a terzi, non può
essere criticato siccome in contrasto con la esistenza in atti di prove
documentali idonee a fornire tale dimostrazione, ai sensi dell’art. 360, comma
1,n.4 c.p.c., dovendo essere eventualmente criticato tramite il mezzo della
revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.

alla frequentazione solo sporadica delle aree e alla presenza di allacciamenti

3. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,
primo comma, n. 1, n. 4 e n. 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 62,
comma 2, e 70 del d.Lgs. 507/1993 e degli articoli 115 e 116 c.p.c. e la
assenza di motivazione della sentenza impugnata riguardo alla determinazione
in 13.793 mq, della superficie destinata a laboratorio.
3. Il motivo è fondato:

considerarsi ai fini impositivi è “quella rinveniente dai dati forniti dalla società
Salver in sede di risposta all’apposito questionario”, si dice poi che questi dati
indicano una superficie di 180 mq, si dice ancora che la Gestor ha accertato la
detenzione da parte della contribuente di altre superfici (destinate a laboratori)
ma si omette qualunque discorso che valga a spiegare perché è stato
accreditato l’accertamento della Gestor (13793 mq) benché contestato dalla
Salver.
4. Con il terzo motivo di ricorso, la Salver deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,
primo comma, n. 4, violazione dell’art. 112, c.p.c., per avere la CTR omesso di
pronunciare sulla eccepita illegittimità degli avvisi di accertamento per
mancata applicazione dell’art. 12 del Regolamento approvato dal Comune di
Brindisi il 30.3.2002, che prevede riduzioni della tariffa della TARSU per aree
coperte quali quelle per le quali la tassa era stata richiesta dalla Gestor spa.
5. Il motivo è fondato: la CTR dà conto della eccezione sollevata dalla Salver
ma non vi dà risposta.
6. Il ricorso deve quindi essere accolto, la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio della causa alla CTR della Puglia, in diversa composizione,
per il riesame della questione dell’ampiezza delle aree coperte da considerarsi
ai fini impositivi e della questione relativa alle riduzioni tariffarie invocate dalla
Salver.
7. La CTR dovrà decidere delle spese anche del giudizio di legittimità.
PQM
la Corte, accoglie il ricorso proposto dalla Salver spa avverso la sentenza della
commissione tributaria regionale della Puglia, n. 9/22/13, depositata il 28

3.1 nella motivazione della sentenza impugnata si dice che la superficie da

gennaio 2013, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione regionale
della Puglia, in altra composizione, per il riesame della questione dell’ampiezza
delle aree coperte da considerarsi ai fini impositivi e della questione relativa
alle riduzioni tariffarie invocate dalla Salver spa, nonché per la liquidazione
delle spese del giudizio.
Così deciso in F3ojna, rlIa Camera di Consiglio, il V-febbraio 2018.

Dotto

dini

Domeni • Chindemi

Il Presidente

el

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