Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4963 del 28/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4963
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FUTURA s.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Umbria n. 86/01/07, depositata il 18 dicembre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 86/01/07, depositata il 18 dicembre 2007, con la quale, fra l’altro, per quanto qui rileva, è stato rigettato l’appello incidentale dell’Ufficio contro la sentenza di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso della Futura s.r.l. avverso tre avvisi di accertamento per IVA, IRPEG ed IRAP relativi agli anni 1999, 2000 e 2001.
La contribuente non si è costituita.
2. Appare manifestamente fondato il secondo, assorbente, motivo di ricorso, con il quale si denuncia la nullità della sentenza del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36 poichè la “motivazione” di rigetto dell’appello incidentale consiste nella mera adesione acritica alla sentenza di primo grado.
Pertanto, si ritiene che ilo ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, la quale procederà a nuovo esame della controversia (con riguardo all’appello incidentale dell’Ufficio), oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Umbria.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011