Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4963 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/02/2017, (ud. 17/10/2016, dep.27/02/2017),  n. 4963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 26216 del ruolo generale dell’anno

2010 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso gli

uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.a.s. Baccanalis di P.D. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, cessata, P.G. e

P.D., nella qualità di soci accomandante ed accomandatario;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sede di Salerno, 11 febbraio 2010, n. 53;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

17 ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Angelina Maria Perrino;

udito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Alessia

Urbani Neri;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

La società ha impugnato un diniego di rimborso dell’iva concernente l’anno d’imposta 2005, ottenendo ragione dalla Commissione tributaria provinciale; quella regionale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia, perchè sottoscritto da persona non autorizzata e priva della necessaria delega.

Avverso questa sentenza propone ricorso, indirizzato anche ai due soci della società, nel frattempo estinta, l’Agenzia, per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui non v’è replica alcuna.

Diritto

1.- Va preliminarmente revocata l’ordinanza del 2 febbraio 2016, con la quale si è disposta la rinnovazione delle notificazioni ai due soci, in quanto l’Agenzia ha provveduto a rituale notificazione nei confronti di P.G. e di P.D. rispettivamente in data 4 dicembre 2010 e per compiuta giacenza.

2.- L’unico motivo di ricorso, col quale l’ufficio denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11 e 53, là dove il giudice d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello perchè non sottoscritto dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, è fondato, anche nei confronti della società, benchè estinta, in ragione del principio dell’ultrattività del mandato, per cui il difensore, al quale è stato notificato il ricorso per cassazione, continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato (conf., Cass. 15724/15; 26495/14).

Emerge dalla narrativa della sentenza che l’appello è “stato sottoscritto dalla Dott.ssa I.A., quale Capo Area Controllo…”.

2.1.- Al riguardo, la Corte ha già avuto occasione di chiarire che la sottoscrizione dell’atto di appello dell’ufficio finanziario è validamente apposta quando proviene dal preposto al reparto competente (v. n. 21546/11 e, da ultimo, Cass. 6691/14 e 15470/16). Questo perchè la delega da parte del direttore può essere legittimamente conferita anche via generale mediante la preposizione del funzionario a un settore dell’ufficio con competenze specifiche.

2.2.- Del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 ed 11, riconoscono difatti la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze. Ne consegue che, ove non sia contestata la provenienza dell’atto d’appello dall’ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile fintanto che non sia eccepita – e provata – la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante, o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà.

2.3.- Ha dunque errato la Commissione tributaria nel risolvere la questione sulla base della mera considerazione della non avvenuta esibizione in giudizio di una delega specifica ad appellare la sentenza. Ha errato, in quanto l’inammissibilità si sarebbe potuta dichiarare solo se il contribuente avesse eccepito l’abusività della posizione del firmatario dell’impugnazione e avesse soprattutto adempiuto l’onere di dimostrare la veridicità di tale assunto.

3.- Segue l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza e rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

PQM

la Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per l’esame del merito e per la regolazione delle spese alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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