Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4963 del 02/03/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 02/03/2018, (ud. 07/02/2018, dep.02/03/2018),  n. 4963

Fatto

1. M.E. impugnava davanti alla commissione tributaria provinciale di Siracusa la cartella di pagamento n. (OMISSIS), inviatale dal Comune di Siracusa, tramite il concessionario del servizio di riscossione, con la quale le veniva richiesta, per l’anno 2002, a titolo di tassa rifiuti solidi urbani, la somma di Euro 11.557,68, per alcune residenze turistico alberghiere e case vacanze.

2. La contribuente chiedeva l’annullamento della cartella, previa disapplicazione dei due provvedimenti amministrativi presupposti, adottati con Delib. Consiglio Comunale 28 marzo 2002, n. 57 e con Delib. Giunta 16 marzo 2001, n. 91 e recanti, rispettivamente, il regolamento per l’applicazione della tassa e la definizione delle tariffe, in quanto affetti da una serie di vizi così specificati: (1) omessa indicazione, nel regolamento, dei criteri necessari a stabilire la “omogenea potenzialità” dei rifiuti di ciascun tipo di attività, in violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68; (2) omessa determinazione, nel regolamento, delle modalità applicative dei parametri di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, richiamato dall’art. 68 del medesimo D.Lgs., in violazione dello stesso art. 68; (3) differenziazione, nel regolamento, tra immobili a destinazione alberghiera e simili ed immobili ad uso civile abitazione, in violazione del disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68,comma 2 e del principio generale di logicità degli atti amministrativi; (4) omessa indicazione, tanto nel regolamento tanto nella Delib. di giunta, dei criteri di graduazione tra le tariffe, in violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69; (5) incompetenza dell’organo di giunta a deliberare la tariffa TARSU; (6) difetto di motivazione sia del regolamento sia della Delib. di giunta.

3. Il Comune di Siracusa, costituitosi in giudizio, sosteneva la legittimità del proprio operato.

4. La commissione adita rigettava, siccome infondata, l’eccezione di difetto di competenza della giunta sulla tariffazione della tassa e si dichiarava carente di giurisdizione a decidere degli altri vizi di legittimità dei provvedimenti presupposti.

5. La contribuente appellava la suddetta sentenza lamentando che la commissione aveva errato nel dichiarare – peraltro, contraddittoriamente, non quanto al dedotto vizio di incompetenza della giunta – il proprio difetto di giurisdizione laddove avrebbe invece potuto e dovuto valutare in via incidentale tutti i vizi dedotti al fine di disapplicare i provvedimenti comunali e quindi di annullare la cartella; chiedeva perciò che la causa fosse rimessa al primo giudice ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59; in subordine, riproponeva i medesimi motivi di doglianza già esposti in primo grado e chiedeva l’annullamento della cartella.

6. La commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza 27 maggio 2013, n. 165-16-13, rigettava l’appello confermando la pronuncia di primo grado quanto alla competenza della giunta comunale, giudicando legittimi i provvedimenti amministrativi in riferimento alla differenziazione, da essi stabilita, tra immobili ad uso alberghiero e assimilati ed immobili ad uso di civile abitazione e dichiarando, infine, assorbite tutte le altre questioni.

7. La contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza suddetta.

8. Il comune di Siracusa non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, per avere la commissione tributaria regionale omesso di rimettere la causa al primo giudice ed avere invece deciso nel merito.

2. Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 142 del 1990, art. 32,D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 32, L.R. Siciliane n. 10 del 1991 e L.R. Siciliane n. 7 del 1992, per avere la commissione tributaria regionale considerato legittima la Delib. della giunta comunale di Siracusa sotto il profilo della competenza dell’organo a determinare le aliquote della Tarsu, facendo applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lett. f), senza considerare che questo articolo non era applicabile in Sicilia, ai sensi dell’art. 1 dello stesso D.Lgs..

3. Il primo motivo di ricorso è fondato:

3.2. va preliminarmente osservato che il motivo ha riferimento ad un difetto di attività del giudice di secondo grado; tale difetto avrebbe dovuto essere fatto valere non ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – norma che riguarda errori su disposizioni sostanziali o anche processuali ma solo ove queste ultime siano da applicarsi da parte di giudice diverso rispetto a quello che ha reso la sentenza impugnata – bensì ex art. all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; la mancata deduzione del vizio nei termini indicati si risolve peraltro in uno errore superabile sul richiamo normativo (n. 3 invece che n. 4) e non rende inammissibile il motivo come avverrebbe se ai fini della verifica del vizio stesso la Corte fosse chiamata a rendersi giudice del fatto processuale e all’esercizio del potere, sussistente solo per denunce di vizi ex art. 360, comma 1, n. 4, di esame degli atti del giudizio di merito;

3.2. la contribuente ha chiesto la disapplicazione di due atti amministrativi comunali che costituiscono i presupposti della cartella di pagamento impugnata;

3.3. il giudice tributario ha il potere di disapplicare tutti gli atti amministrativi illegittimi costituenti presupposto per l’imposizione, anche diversi da quelli a contenuto normativo o generale, come disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 2, in forza del D.Lgs. n. 546, art. 2, comma 3 (“Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”), espressivo di un principio generale dell’ordinamento, contenuto nella L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E (Cass. n. 5929 del 14/03/2007);

3.4. ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, “la commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice”;

3.5. a fronte del diniego di giurisdizione da parte della commissione provinciale, in contrasto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, la commissione regionale, richiesta di applicare l’art. 59 del medesimo D.Lgs., ha violato la norma giudicando nel merito invece di rimettere la causa alla commissione provinciale.

4. L’impugnazione deve quindi essere accolta in riferimento al primo motivo; il secondo motivo resta assorbito; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla commissione tributaria provinciale di Siracusa (Sez. U., n. 13722 del 31/05/2017), in altra composizione, per l’esame dei profili dedotti dalla ricorrente, di illegittimità degli atti amministrativi presupposti nonchè per la decisione sulle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria provinciale di Siracusa, in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2018

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