Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4962 del 28/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4962
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CENTRO MERIDIONALE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Rizzo n. 50,
presso l’avv. Alfredo Iorio, rappresentata e difesa dall’avv. IODICE
ROBERTO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, sez, staccata di Salemo, n. 248/04/07, depositata il 26
novembre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avv. Roberto Iodice per la controricorrente;
udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Federico Sorrentino, il quale ha dichiarato di aderire alla relazione
ex art. 380 bis c.p.c..
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, 248/04/07, depositata il 26 novembre 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità della cartella di pagamento emessa, per imposta di registro, nei confronti della Centro Meridionale s.r.l., a seguito di mancata impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto che l’atto prodromico era stato invalidamente notificato, in violazione dell’art. 145 c.p.c., non risultando dall’avviso di ricevimento la qualifica della persona che aveva ricevuto l’atto.
Il contribuente resiste con controricorso.
2. Con i due motivi di ricorso (il quale, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente, è tempestivo, poichè il termine annuale d’impugnazione va computato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., secondo il calendario comune, ex nominatione dienim, con la conseguente irrilevanza del fatto che in esso sia compreso il mese di febbraio di un anno bisestile: Cass., Sez. un., n. 1547 del 1989 e Cass. n. 991 del 1992), si denuncia l’insufficienza della motivazione e la violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., sostenendo che era provato che la consegna dell’avviso di liquidazione era stata effettuata al portiere dello stabile in cui aveva sede la società e che l’eventuale nullità della notifica era stata comunque sanata dall’impugnazione della successiva cartella.
Il ricorso appare manifestamente infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, a norma del combinato disposto degli artt. 139 e 145 c.p.c., la notificazione alla persona giuridica non può essere effettuata, in mancanza delle persone menzionate da quest’ultima norma, in mani del portiere dello stabile in cui essa ha sede, ed il richiamo all’art. 139 cit. opera soltanto per l’eventualità che l’atto da notificare faccia menzione della persona fisica che rappresenta l’ente (Cass. nn. 5918 del 1981, 9897 del 2010).
La conseguente nullità della notifica, poi, non può certo ritenersi sanata a seguito dell’impugnazione della cartella di pagamento, essendo evidente che il raggiungimento dello scopo non può che essere rappresentato dall’impugnazione dell’atto invalidamente notificato e non di un atto diverso, che nella definitività del primo trovi soltanto il suo presupposto (Cass. n. 15849 del 2006).
3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza”:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (rilevando, in ordine alla tempestività del ricorso, nuovamente contestata dal difensore della controricorrente sentito nell’adunanza, che l’ultimo giorno utile era l’11 gennaio 2009, festivo, con conseguente proroga del termine al giorno successivo, in cui Patto è stato consegnato all’ufficiale giudiziario);
che, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011