Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4962 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/02/2017, (ud. 17/10/2016, dep.27/02/2017),  n. 4962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 12439 del ruolo generale dell’anno

2010 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato, presso gli

uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.a.s. Teminvest di Tempestini Gianni & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, sezione 13, depositata in data 17 marzo

2009, n. 36/13/09;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

17 ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Angelina Maria Perrino;

udito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Alessia

Urbani Neri;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

La contribuente chiese ed ottenne il rimborso dell’eccedenza dell’Iva detraibile per l’acquisto di beni ammortizzabili, ma successivamente l’Agenzia delle Entrate contestò la spettanza di una parte di quanto corrisposto, perchè concernente l’acquisto di un bene, ossia di un terreno, non ammortizzabile ed irrogò una sanzione amministrativa, in base al rilievo che la corresponsione di un rimborso non spettante dovesse essere equiparato ad un tardivo pagamento d’imposta.

Si legge nella narrativa della sentenza che la società impugnò l’atto d’irrogazione della sanzione e che, costituendosi in primo grado, l’ufficio rappresentò di aver notificato il diniego del rimborso concernente la somma in contestazione, divenuto definitivo in mancanza d’impugnazione.

La Commissione tributaria provinciale accolse in parte il ricorso, rideterminando le sanzioni nella misura del 15%, ma quella regionale, ritenendo applicabili le regole della ripetizione dell’indebito oggettivo, ha escluso ogni rilevanza del diniego di rimborso, puntando sulla circostanza che esso era stato ormai riconosciuto ed erogato. Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Entrate per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi, cui non v’è replica.

Diritto

1.- Il Collegio ha autorizzato, giusta il decreto del 14 settembre 2016 del Primo Presidente, la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

2.- Va premesso che:

a.- come si legge nella sentenza impugnata, il diniego di rimborso è divenuto definitivo per mancata impugnazione;

b.- l’odierno giudizio scaturisce non già, come si legge in sentenza, dall’impugnazione dell’atto d’irrogazione delle sanzioni (n. (OMISSIS)), notificato in data 17 novembre 2007, bensì, come si legge nel ricorso introduttivo del 1^ grado di giudizio, dalla contestuale impugnazione dell’atto di contestazione (n. (OMISSIS)), notificato in data 2 marzo 2007 e del provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamento di quest’atto, notificato in data 20 aprile 2007.

3.- Ciò posto, con i primi tre motivi di ricorso l’Agenzia si duole, in tutti e tre i casi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

– della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 55 e 36, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 277 c.p.c., là dove il giudice d’appello ha omesso di pronunciarsi sulle questioni, proposte in primo grado e riproposte in appello, concernenti l’inammissibilità del ricorso avverso il diniego di autotutela, perchè atto non impugnabile; l’inammissibilità del ricorso, perchè tardivo, avverso l’atto di contestazione; llimprocedibilità del ricorso avverso l’atto di contestazione; la mancata impugnativa del diniego di rimborso (primo motivo);

– della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, nonchè del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 5, per le medesime ragioni indicate col primo motivo (secondo motivo);

– della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, perchè il diniego di autotutela non è compreso tra gli atti autonomamente impugnabili (terzo motivo).

4.- Le censure sono fondate, nei termini qui di seguito precisati.

L’esame degli atti ha consentito di acclarare che l’Agenzia, sia in primo grado, sia in secondo, ha avanzato le eccezioni d’inammissibilità e d’improcedibilità riproposte con l’odierno ricorso.

Ne emerge la nullità della sentenza, che si pronuncia su atto diverso da quelli impugnati e non fa parola delle eccezioni.

5.- Il che comporta l’accoglimento delle tre censure in questione, con assorbimento delle restanti due, che concernono il merito della controversia e con la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione affinchè riesamini la vicenda e regoli le spese.

PQM

la Corte:

accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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