Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4962 del 27/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4962 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DIDONE ANTONIO

-k- C

ORDINANZA

sul ricorso 15388-2011 proposto da:
MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA 01079950521, non in
proprio ma in nome e per contro di “BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA SPA”, banca incorporante “BANCA
AGRICOLA MANTOVANA SPA”, in persona del
Responsabile dell’Ufficio Periferico di Mantova,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FONTANELLA
BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato
2013
916

VOLTAGGIO PAOLO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato AVESANI GIOVANNI giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrentecontro

Data pubblicazione: 27/02/2013

FALLIMENTO di ZAGO PIETRO ZGAPTR56L01B107N, socio
illimitatamente responsabile della fallita ZAGO
PIETRO & C. SNC, in persona del Curatore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA 2,
presso lo studio dell’avvocato FALCONI AMORELLI

all’avvocato MUSIO GIORGIO giusta procura speciale
a margine del controricorso;
– controri corrente –

avverso il decreto n. 29/2011 del TRIBUNALE di
VERONA del 22/02/2011, depositata 1’11/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 30/01/2013 dal Consigliere
Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
udito l’Avvocato Antonio Voltaggio (delega avvocato
Paolo Voltaggio) difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO
SORRENTINO che aderisce alla relazione.

ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente

15338/2011

Ritenuto in fatto e in diritto

1.- Con decreto depositato il 11.4.2011 il Tribunale di

Fallimento di Zago Pietro quale socio illimitatamente
responsabile della s.n.c. Zago Pietro & C., proposta da MPS
Gestione
Crediti Banca s.p.a. (quale mandataria di Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a., banca incorporante della Banca
Agricola Mantovana), la quale nella parte che ancora
interessa – lamentava l’esclusione del privilegio ipotecario
del credito ammesso in via chirografaria su eccezione di un
creditore il quale aveva evidenziato che l’ipoteca era stata
iscritta nei sei mesi dall’ammissione della società fallita
al concordato preventivo.
Il credito era portato da decreti ingiuntivi emessi nei
confronti di Zago Pietro, fideiussore della s.n.c. Zago
Pietro & C., ammessa al concordato preventivo il 29.5.2008 e
successivamente dichiarata fallita (il 12.10.2008), e sui
beni del socio – poi dichiarato fallito con la società – era
stata iscritta ipoteca giudiziale nel semestre antecedente
all’ammissione della società stessa al concordato preventivo
(iscritta il 7.2.2008).

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Verona ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del

15338/2011

Contro il decreto del tribunale la banca opponente ha
proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso la curatela intimata.
2.- E’ stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380

Il relatore ha concluso per il rigetto del ricorso.
La relazione, con il decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio, è stata comunicata al P.M. e notificata
alle parti.
Nel termine di cui all’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. parte
ricorrente ha depositato memoria.
2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia
violazione o falsa applicazione degli artt. 147 e 67, in
riferimento agli artt. 5 e 160 l. fall., per avere il
Tribunale di Verona, in applicazione del principio della
consecuzione delle procedure, fatto retroagire gli effetti
del fallimento al momento dell’ammissione della società
fallita alla procedura di concordato preventivo, con
conseguente revoca dell’ipoteca iscritta oltre i sei mesi
antecedenti il fallimento, ma nei sei mesi antecedenti
l’ammissione alla predetta procedura.
Deduce

che

l’entrata

in

vigore

della

riforma

ha

completamente mutato i presupposti della procedura di
concordato: lo stato di crisi in luogo dell’insolvenza.

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bis c.p.c.

15338/2011

Talché non sarebbe più ammessa la retrodatazione degli
effetti del fallimento.
La consecuzione delle procedure sarebbe altresì esclusa in
forza della norma di cui all’art. 67, n. 3, lett. e) l.

pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del
concordato preventivo o di un accordo ex art. 182 bis l.
fall.
Se fosse applicabile la consecuzione tale norma sarebbe
inutile perché si tratterebbe di atti posti in essere “già in
stato di insolvenza” (se questa retroagisse) e sarebbe
applicabile l’art. 44 1. fall.
2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 147 e 67, e
successive modificazioni, in relazione agli artt. art. 5 e
art. 160 1. fall, per avere il Tribunale di Verona revocato
l’ipoteca iscritta dal ricorrente sui beni di Zago Pietro,
senza aver accertato lo stato di insolvenza del debitore,
dichiarato fallito solo ed esclusivamente quale socio
illimitatamente responsabile della s.n.c.
Solo dalla dichiarazione di fallimento del socio potevano
decorrere i termini di cui all’art. 67 1. fall.
2.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 96 e 67 l. fall.,
anche in relazione all’art. 99 c.p.c. e all’art. 111 Cost.

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fall., la quale dispone che non sono revocabili gli atti,

15338/2011

“per avere il giudice delegato revocato in via breve
l’ipoteca iscritta dalla ricorrente sui beni della società
fallita senza averne i poteri e in palese violazione del
principio del contraddittorio”.

fallimentare bensì da un “terzo creditore”, che l’azione
revocatoria è costitutiva e la parte che aveva il potere di
promuoverla non l’ha promossa.
3.- Tutti i motivi di ricorso appaiono manifestamente
infondati ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. in quanto il
giudice del merito ha correttamente applicato principi
enunciati da questa Corte e di recente ribaditi in
fattispecie analoga da Cass., Sez. l, Sentenza n. 2335 del
17/02/2012, secondo la quale «anche dopo la riforma della
legge fallimentare, nel caso in cui, dopo l’ammissione di una
società di persone al concordato preventivo, segua la
dichiarazione di fallimento della medesima società e dei soci
illimitatamente responsabili, ai sensi dell’art. 147 legge
fall., il termine di cui all’art. 67 legge fall. per
l’esercizio dell’azione revocatoria dell’atto personale posto
in essere dal socio decorre dal decreto di ammissione della
società alla prima procedura concorsuale, e non dalla data
della sentenza di fallimento del socio, atteso che il
carattere meramente consequenziale e dipendente del
fallimento del socio rispetto a quello della società comporta

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Deduce che l’eccezione non è stata sollevata dal curatore

15338/2011

che, ai fini della dichiarazione di fallimento, abbia
rilevanza unicamente lo stato d’insolvenza della società,
indipendentemente dalla sussistenza o meno dello stato
d’insolvenza personale del socio, dovendosi escludere un

data di apertura della prima procedura i soggetti
potenzialmente sottoposti al fallimento in esito alla
stessa>>.
In particolare, alla luce della decisione ora richiamata
(Sentenza n. 2335/2012), appare evidente che:
3.1.- Il primo motivo è infondato perché questa Corte ha già
avuto modo di precisare che <> (cfr. in motivazione, Sez. un., n. 8257 del 2002).
3.3.- Anche il terzo motivo è infondato perché da tempo
questa Corte ha ritenuto che al creditore che abbia proposto
impugnazione allo stato passivo è consentito esercitare tutte
le azioni volte ad escludere o postergare i crediti ammessi,
ivi compresa l’azione revocatoria, dovendosi egli considerare
portatore non solo del proprio interesse, ma anche di quello
degli altri creditori (Sez. l, n. 8827/1998; Sez. 1, n.
1392/1979).
Se, dunque, il creditore, proponendo impugnazione, può
eccepire la revocabilità del titolo di prelazione del credito
ammesso a maggior ragione può contestarne l’ammissione
dinanzi al giudice delegato il quale non può non tenere conto
dell’eccezione stessa e deve decidere su di essa così come
disposto dall’art. 95, comma 3, l. fall., secondo cui il
giudice delegato decide sulle domande tenuto conto delle
eccezioni del curatore, di quelle rilevabili d’ufficio e di
quelle sollevate dagli altri interessati.

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dei terzi. Ai quali sono invero noti sin dall’inizio – e,

15338/2011

4.- Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
La novità delle questioni trattate – rispetto all’epoca di
proposizione del ricorso – giustifica tzr la compensazione
delle spese processuali.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 gennaio
2013

P.Q.M.

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