Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4962 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 24/02/2021), n.4962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17210/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

CASSIOPEA N.P.L. S.p.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. Benedetto Gargani, elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma al viale di

Villa Grazioli n. 13;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2250/6/2014 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio – Roma, depositata in data 9/4/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5

novembre 2020 dal Dott. Angelo Napolitano.

 

Fatto

Con ricorso spedito il 21/1/2010, la società Cassiopea N.P.L. S.p.A. (d’ora in poi, anche “la società resistente” o “la società contribuente”) impugnò il silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso presentata il 18/9/2009 avente ad oggetto l’imposta ipotecaria del complessivo importo di Euro 25.002,86, oltre interessi, erroneamente versata.

La società contribuente evocò in giudizio l’Agenzia delle Entrate, alla quale aveva parimenti presentato la richiesta di rimborso.

Costituitasi in giudizio, l’Agenzia delle Entrate eccepì la carenza di legittimazione passiva in capo ad essa, oltre che l’inammissibilità del ricorso per la mancata formazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso.

La CTP di Roma accolse il ricorso della società.

La CTR, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, confermò la sentenza di primo grado, sulla base della considerazione che le Agenzie fiscali sarebbero delle mere articolazioni interne dell’Amministrazione finanziaria, sicchè l’Agenzia delle Entrate avrebbe comunque l’obbligo di provvedere su una “legittima” istanza di rimborso del contribuente e sarebbe investita, proprio per la divisata “fungibilità” con l’Agenzia del Territorio, della legittimazione passiva rispetto all’azione esercitata dalla società.

Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso sulla base di un unico, complesso motivo.

Resiste la società contribuente con controricorso.

Diritto

1.Con l’unico motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 19, nonchè dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto che, in punto di fatto, non è controverso che la società contribuente aveva presentato ad essa e non all’Agenzia del Territorio l’istanza di rimborso dell’imposta ipotecaria asseritamente non dovuta.

Tanto premesso, essendo stata l’incompetenza dell’Agenzia delle Entrate a provvedere sull’istanza di rimborso riconosciuta nei giudizi di merito, l’Amministrazione ricorrente ha dedotto che proprio per la sua incompetenza funzionale a provvedere rispetto all’istanza di rimborso non si sarebbe formato, in esito a quest’ultima, un silenzio-rifiuto impugnabile, con la conseguenza che l’impugnazione proposta in primo grado avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

Inoltre, non sarebbe corretta l’affermazione della CTR secondo la quale sulla esistenza del diritto al rimborso si sarebbe formato il giudicato in quanto l’Amministrazione odierna ricorrente non avrebbe contestato nel merito la pretesa della società contribuente: secondo l’Amministrazione, l’eccezione di rito dell’inammissibilità del ricorso proposto dinanzi alla CTP avrebbe reso ultronea qualsiasi contestazione circa la sussistenza del diritto al rimborso, questione che, dunque, non potrebbe essere coperta da giudicato.

2. Il ricorso è infondato, in quanto il dispositivo della sentenza impugnata è conforme al diritto.

Tuttavia, essendo tale sentenza erroneamente motivata in diritto, questa Corte deve correggerne la motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

2.1 In vero, non è corretto affermare che vi sia fungibilità tra le diverse Agenzie fiscali, in quanto mere articolazioni interne della medesima Amministrazione finanziaria.

Recentemente, la Sez. V della Suprema Corte, con sentenza n. 2615/2020 (Rv. 65696001), ha ribadito che le agenzie fiscali di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999, sono soggetti di diritto distinti non solo tra loro, ma anche rispetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al quale non vi è nessun rapporto di immedesimazione organica (SS.UU. n. 3118/2006, Rv. 58760901).

2.2 Nè, ai fini che qui rilevano, è invocabile il principio di diritto, che ormai può dirsi consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la presentazione di una istanza di rimborso ad un organo diverso rispetto a quello competente territorialmente a provvedere costituisce atto idoneo non solo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, ma anche a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario (Cass., sez. V, n. 30229/2018, Rv. 65142701; Cass., sez. 6-V, n. 5203/2018, Rv. 64749401; Cass., sez. V, n. 27117/2016, Rv. 64237802).

Tale principio, infatti, può applicarsi al caso in cui l’istanza di rimborso sia presentata all’ente funzionalmente competente a provvedere, sebbene tramite una sua articolazione amministrativa territorialmente incompetente.

2.3 Nel caso che ci occupa, invece, la società odierna resistente ha presentato domanda di rimborso ad un soggetto giuridico (Agenzia delle Entrate) diverso rispetto a quello al quale avrebbe dovuto presentarla e, non avendo ottenuto il rimborso in via amministrativa, ha evocato nel giudizio tributario un soggetto diverso (Agenzia delle Entrate) rispetto a quello che avrebbe dovuto evocare.

2.4 Ebbene, ritiene il Collegio che per argomentare l’infondatezza del ricorso spiegato dall’Agenzia delle Entrate occorra partire dalle seguenti considerazioni.

2.4.1 Innanzitutto, il D.L. n. 95 del 2012, art. 23 quater, conv. in L. n. 135 del 2012, ha incorporato l’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate.

Tale incorporazione ha avuto effetto dal 1 dicembre 2012, nella pendenza del giudizio di merito.

2.4.2 In secondo luogo, si deve evidenziare che, benchè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, annoveri il “rifiuto tacito” del rimborso dei tributi non dovuti come un “atto impugnabile”, tale definizione non è altro che una fictio iuris (Cass., sez. V, n. 26292/2010).

In realtà, l’omessa emanazione da parte dell’Amministrazione di un provvedimento espresso sulla domanda di rimborso nel termine di novanta giorni dalla richiesta, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, primo periodo, costituisce un mero fatto che si pone quale condizione affinchè il contribuente possa esercitare, entro il termine di prescrizione, l’azione di condanna alla restituzione dell’indebito.

2.4.3 In terzo luogo, l’erronea evocazione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate al posto dell’Agenzia del Territorio si è concretizzata nell’erroneo esercizio dell’azione: la contribuente, da quello che si evince in base agli atti difensivi depositati nel corso del presente giudizio di legittimità, non ha dedotto con il ricorso introduttivo un rapporto tributario sostanziale intercorrente con l’Agenzia delle Entrate, in quanto ha fondato la sua domanda giudiziaria di rimborso proposta nei confronti dell’Agenzia delle Entrate su di un pagamento indebito di un’imposta ipotecaria, afferente ad un servizio gestito, all’epoca, dall’Agenzia del Territorio.

Sicchè, pur essendo consapevole che il rapporto tributario intercorreva con l’Agenzia del Territorio, la società contribuente ha consapevolmente esercitato la sua azione nei confronti di un soggetto diverso, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dell’erronea convinzione della “fungibilità” tra le due agenzie fiscali quali presunte articolazioni dell’unitaria Amministrazione finanziaria dello Stato.

3. A questo punto, possono trarsi le conclusioni giuridiche dalle tre considerazioni testè rassegnate.

3.1 A partire dal 1 dicembre 2012, data nella quale hanno avuto effetto l’incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate ed il trapasso delle situazioni giuridiche attive e passive dalla prima alla seconda, l’iniziale difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate si è sanato, ed il giudice a quo, essendo sopravvenuta la inizialmente mancante condizione di decidibilità della causa nel merito, aveva il potere, effettivamente esercitato, di affermare o meno la spettanza del diritto al rimborso in capo alla società contribuente.

Infatti, con riferimento alle condizioni dell’azione, quali la legitimatio ad causam, attiva e passiva, e l’interesse ad agire, è consolidata l’opinione, in dottrina e in giurisprudenza, che esse possono legittimamente sopravvenire anche in corso di giudizio (Cass., sez.1, n. 7466/2020, Rv. 65749002).

3.2 Nè vi sono ragioni giuridiche per ritenere che l’istanza, presentata anni prima all’Agenzia delle Entrate, anzichè all’Agenzia del Territorio, fosse inidonea ad innescare il dovere di provvedere in capo all’Amministrazione originariamente incompetente.

3.3 La L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 1, che detta principi generali applicabili, in assenza di norme speciali, a tutti i procedimenti amministrativi, compresi quelli di carattere tributario, dispone che, anche qualora l’istanza di un privato sia inammissibile o irricevibile, l’Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Sicchè, anche un’istanza di rimborso proposta ad un’Amministrazione funzionalmente incompetente deve ritenersi idonea a fondare in capo ad essa l’obbligo di provvedere e, in caso di mancata adozione di un provvedimento espresso, a legittimare il contribuente a proporre azione per l’accertamento del diritto al rimborso e per la consequenziale condanna alla restituzione dell’indebito.

3.4 Quanto, poi, alla latitudine oggettiva del giudicato riveniente dalla presente ordinanza, confermativa del dispositivo della sentenza impugnata, sebbene con diversa motivazione, deve precisarsi che essa si estende giocoforza all’accertamento della sussistenza del diritto al rimborso, visto che, per stessa ammissione dell’Amministrazione ricorrente, la sentenza di primo grado era stata da essa appellata solo con riferimento al profilo della asserita mancata formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile sull’istanza di rimborso a suo tempo depositata.

Sulla esistenza dei presupposti fattuali e giuridici del diritto al rimborso si è, dunque, formato il giudicato interno.

4. In conclusione, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro duemiladuecento per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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