Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4962 del 02/03/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4962 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: MONDINI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 2991-2014 proposto da:
LAMANNA CRISTIANA, elettivamente gomicliata in ROMA
CORSO TRIESTE 199, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO TALLARICO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MASSIMO FERRARI giusta delega a margjne;
– ricorrente contro

2018
192

COMUNE DI NAPOLI;

intimato

avverso la sentenza n. 142/2013 della COMM.TRIB.REC.
di NAPOLI, depositata il 21/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 02/03/2018

udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURO VITIELLO che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatti della causa
1. Cristiana Lamanna, ricevuta da Equitalia Polis spa, il 14 aprile 2008, la
notifica di un avviso di fermo amministrativo del proprio veicolo per mancato
pagamento della TARSU negli anni 1998-2002 relativamente ad un immobile
sito in Napoli, assunte informazioni presso Equitalia Polis spa dalle quali
apprendeva che nell’ottobre 2003 le sarebbe stata notificata la cartella
esattoriale per il suddetto pagamento, impugnava l’avviso di fermo di fronte

Napoli, sostenendo, in primo luogo, che il credito tributario era prescritto per
essere decorso un tempo superiore ai cinque anni tra la maturazione del
credito stesso e la notifica dell’avviso senza che mai le fosse stata in effetti
effettuata la notifica della cartella esattoriale e, in secondo luogo, che
l’immobile non era più di sua proprietà dal 2001 talché per quell’anno la Tarsu
certamente non avrebbe potuto esserle richiesta. La Lamanna faceva inoltre
presente di essere stata dichiarata fallita nel 1997 e che, in ragione di ciò,
eventuali richieste di pagamento dell’imposta avrebbero dovuto essere rivolte e
notificate al curatore del fallimento; faceva ancora presente di essersi trasferita
da Napoli a Viterbo fino dal gennaio 2003 e sosteneva che da ciò era
desumibile che la cartella esattoriale non poteva esserle stata notificata.
2. La commissione tributaria dichiarava che ogni questione circa la notifica
della cartella avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di Equitalia Polis
spa e non del comune, che non era decorso il termine decennale di
prescrizione del credito tributario, che la ricorrente non aveva dimostrato di
non avere mantenuto la detenzione dell’immobile nel periodo dal 1998 al
2002; rigettava pertanto il ricorso.
3. La decisione veniva confermata dalla commissione tributaria regionale di
Napoli con sentenza in data 21 giugno 2013.
4. La Lamanna ricorre, con due motivi, per la cassazione di tale sentenza.
5. Il comune di Napoli non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, viene lamentata, in relazione all’art.360,
comma 1, n.3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2948, n.4 c.c.
per aver la commissione regionale ritenuto il credito tributario in questione non

alla commissione provinciale tributaria di Napoli nei confronti del comune di

prescritto in quanto soggetto a prescrizione non quinquennale ma decennale.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la Lamanna deduce, in relazione all’art.
360, comma 1, n.3, c.p.c., o all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., l’errata
applicazione dell’art.10 d.lgs. 546/92 e dell’art. 102 c.p.c. per avere la
commissione ritenuto che la questione della omessa notifica della cartella di
pagamento non poteva essere sollevata nei confronti del comune ma avrebbe

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4. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento:
4.1. questa Corte, con la sentenza n. 4283 del 23 febbraio 2010 (seguita dalla
sentenza 23 novembre 2011, n. 24679), ha chiarito che la Tarsu è un tributo
locale che si struttura come prestazione periodica, con connotati di autonomia
nell’ambito dì una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è
tenuto al pagamento dì essa in relazione al prolungarsi, sul piano temporale,
della prestazione erogata dall’ente impositore, con la conseguenza che al
relativo credito si applica la prescrizione breve quinquennale di cui all’art.
2948, n. 4, cod. civ.
5. Ciò stante, considerato che la circostanza della mancata notifica della
cartella esattoriale è stata dedotta dalla contribuente in modo ultroneo rispetto
a quanto di sua pertinenza e di suo interesse e a quanto necessario per la
decisione del suo iniziale ricorso (sufficiente essendo che la contribuente abbia
detto di non aver saputo alcunché del debito tributario fino alla notifica

dovuto essere sollevata nei confronti della società Equitalia Pons.

dell’avviso di fermo amministrativo), considerato, altresì, che la circostanza in
parola non è stata, nel merito, oggetto di alcuna deduzione da parte del
comune di Napoli (il quale, per vincere l’eccezione di prescrizione, avrebbe
dovuto dimostrare la circostanza contraria, eventualmente anche, a tal fine,
mediante la chiamata in causa del concessionario del servizio alla riscossione
perché questi provvedesse a produrre la documentazione in suo possesso) né è
stata oggetto di alcuna pronuncia da parte della commissione tributaria

cartella esattoriale il termine di prescrizione del credito tributario ha preso a
decorrere (art. 2935 c.c.) dal 1 gennaio di ciascun anno successivo al periodo
di riferimento e che l’ultimo termine di prescrizione è spirato con il 31 dicembre
2007, tanto considerato, restando assorbito il secondo motivo di ricorso, la
sentenza deve essere cassata e la causa, non essendovi accertamenti in fatto
da svolgere, può essere decisa nel merito con accoglimento dell’iniziale
richiesta della Lamanna di annullamento del fermo amministrativo per
intervenuta prescrizione del credito tributario.
6. Le spese del merito devono essere compensate in ragione dello sviluppo
della vicenda processuale; le spese del presente giudizio di legittimità.liquidate
in dispositivo, devono essere poste a carico del Comune di Napoli per il
principio di soccombenza.
p.q.m.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, accoglie l’iniziale richiesta avanzata da Cristiana Lamanna di
annullamento del fermo amministrativo; compensa le spese del merito;
condanna il Comune di Napoli a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di
legittimità, liquidate in C 1400,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Ro

nel l Camera di Consiglio del 7 febbraio 2018.

regionale, tanto considerato, rilevato che in mancanza della notifica della

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