Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4961 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in Roma, via

Ariodante Fabretti n. 8, presso l’avv. Boggetti Desideria che lo

rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Giuseppe Carretto,

Antonio Lerici, Paolo Chiara e Alessandro Leproux, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 28/36/08, depositata il 19 marzo 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 28/36/08, depositata il 19 marzo 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata la parziale illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di D.G. per IRPEF del 2002: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto che le spese relative alla plusvalenza accertata fossero detraibili, poichè, come lo stesso Ufficio aveva affermato in giudizio, esse erano state documentate mediante invio all’Ufficio via fax prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.

Il contribuente resiste con controricorso.

2. Il ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 7, appare inammissibile, poichè si conclude con un quesito – se, alla luce della norma citata, debba considerarsi non ammessa la produzione in sede contenziosa, da parte del contribuente, di documenti, come le fatture passive di costi sostenuti, delle quali è obbligatoria la tenuta, non esibiti in sede di accertamento, nonostante l’attività di ricerca compiuta dall’amministrazione alla quale il contribuente si sia sottratto – che si rivela non pertinente rispetto alla fattispecie concreta, come accertata dal giudice d’appello.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1100,00, di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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