Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 496 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.11/01/2017),  n. 496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2405-2015 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TASSO 39,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO ARGIOLAS, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO MANZOLI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO, già Provincia di Torino, C.F.

(OMISSIS), in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio

dell’avvocato MARCO VINCENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

PIER FRANCO GIGLIOTTI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4188/2014 del TRIBUNALE di TORINO, emessa il

27/05/2014 e depositata il 09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato Roberto Otti (delega Avvocato Pier Franco Gigliotti)

che si riporta agli atti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1.: G.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 9-6-2014 che ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di risarcimento danni da lui proposta nei confronti della Provincia di Torino.

L’intimata si è difesa con controricorso.

Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis, 375, 376 e 380 bis c.p.c., come formulati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 e può essere trattato in camera di consiglio e rigettato per manifesta infondatezza.

2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 116 c.p.c. e. In coerenza logico formale circa la valutazione delle prove ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 2051 e 2607 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

3. I due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono inammissibili.

In realtà, pur facendo riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, ed alla violazione di norme di legge si richiede a questa Corte un riesame del merito della controversia con l’esame di tutte le risultanze istruttorie.

La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed ancor più oggi, nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Si ricorda che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 9-6-14 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, art. 54, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

4. Con il terzo motivo si denunzia violazione falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo è infondato in quanto il giudice d’appello ha con ampia condivisibile motivazione elencato i presupposti di legge per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c.. La relazione è stata comunicata alle parti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio riunito in camera di consiglio condivide la ragioni in fatto ed in diritto esposte nella relazione e rigetta il ricorso. Spese alla soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi,oltre accessori e spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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