Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4959 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

NISSA s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico

Gonfalonieri n. 5, presso l’avv. Coglitore Emanuele, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. Mariagrazia Bruzzone giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

SERIT SICILIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Martiri di

Belfiore n. 1, presso l’avv. Gaetano Alessi, rappresentata e difesa

dall’avv. CAMPIONE Antonio giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sez. staccata di Siracusa, n. 180/07/07, depositata il 17

dicembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Emanuele Coglitore per la ricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Massimo Fedeli, il quale ha dichiarato di aderire alla relazione ex

art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La Nissa s.r.L., in liquidazione, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, n. 180/07/07, depositata il 17 dicembre 2007, con la quale, in controversia concernente l’impugnazione di cartella di pagamento e promossa esclusivamente nei confronti della società concessionaria del servizio di riscossione, è stata disposta la rimessione della causa al primo giudice, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 59, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

La Serit Sicilia s.p.a. resiste con controricorso.

2. Appare manifestamente fondato il primo, assorbente, motivo di ricorso, con il quale si contesta l’anzidetto, statuizione, poichè, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel caso di impugnazione di cartella di pagamento non per vizi propri, la legittimazione passiva spetta si all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, tuttavia, se questo è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe a lui l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass., Sez. un., n. 16412 del 2007 e Cass. nn. 22939 del 2007 e 369 del 2009);

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo, assorbente, motivo”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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