Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4959 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. II, 25/02/2020, (ud. 26/03/2019, dep. 25/02/2020), n.4959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7704-2015 proposto da:

M.M., M.F., rappresentati e difesi

dall’avvocato GIOVANNI GIACOBBE;

– ricorrenti –

contro

MA.AN., rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI CANGEMI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 848/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/03/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con atto di citazione innanzi al tribunale di Messina notificato l’11.5.2000 M. e M.F. hanno convenuto Ma.An. deducendo che:

– egli, unico proprietario all’epoca dell’edificio in (OMISSIS), aveva venduto nel 1983 i tre appartamenti, due dei quali oltre la terrazza agli istanti, restando proprietario di un cantinato allora con accesso dalle botteghe al piano terra, senza che il medesimo cantinato avesse accesso dall’androne esclusivamente al servizio degli appartamenti;

– egli, nel luglio 1994, aveva abusivamente realizzato un’apertura tra cantinato e androne, cui pretendeva di accedere.

Hanno quindi chiesto dichiararsi l’assenza di diritti del convenuto sull’androne.

2. Sulla resistenza del signor Ma., il tribunale con sentenza depositata il 10.12.2007 ha accolto la domanda, dichiarando l’inesistenza di diritti del convenuto sull’androne e condannandolo alla rimozione delle opere.

3. Adita da Ma.An., la corte d’appello di Messina con sentenza depositata il 10.12.2014 ha accolto l’impugnazione e ha rigettato la domanda originaria proposta dai signori M..

4. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso M.M. e M.F. mediante cinque motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso Ma.An..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con la domanda originaria – qualificata come azione negatoria da parte degli attori, mentre “a parere del collegio” di appello essa non avrebbe “ad oggetto il riconoscimento o la negatoria di una servitù di accesso all’androne… bensì la verifica se il cantinato stesso faccia o abbia fatto parte del condominio…, per cui… la fattispecie pone più che altro un problema ai sensi della presunzione fissata dall’art. 1117 c.c.” (p. 5 della sentenza impugnata, su cui v. anche primo motivo del ricorso; sottolineatura aggiunta) – gli attori hanno chiesto accertarsi che il signor Ma. non “vant(a) alcun residuo diritto di comproprietà dell’androne… che costituisce un accessorio degli immobili degli attori… ed in subordine che nessuna servitù di accesso o di passaggio… può essere esercitata” (cfr. atto di citazione, anche riportato nel primo motivo di ricorso); hanno chiesto altresì, in entrambe le prospettazione, la rimozione di opere.

2. La domanda, dunque, tende ad accertare: in via principale che il condomino Ma. non sia (o non sia più), quale proprietario del cantinato, avente diritto quale parte comune sull’androne esclusivo soltanto per alcuni condomini, secondo la tesi attrice; solo in via subordinata, non sia comunque titolare di servitù (tema cui il collegio d’appello ha attribuito minore rilevanza). Va sottolineato, ai fini di cui in appresso, che viene altresì sollecitata condanna alla rimozione di opere concretanti l’esercizio della contestata condominialità o servitù.

2.1. In tale quadro, l’azione, che per il capo di domanda subordinato chiaramente è qualificabile come negatoria, è stata qualificata quanto alla sua formula principale, dal collegio d’appello, come di “verifica se il cantinato stesso faccia o abbia fatto parte del condominio”. Pur volendo mantenere coerenza con la qualificazione assegnata dal giudice di merito, deve dirsi che l’azione con cui l’attore chiede, l’accertamento dell’inesistenza di una situazione di proprietà – anche in comunione o condominio – sul fondo di cui l’attore stesso si dichiara proprietario, al pari delle azioni con cui si chiede l’accertamento dell’inesistenza di una servitù o altro diritto reale altrui, è comunque inquadrabile – al di là delle questioni nominalistiche – nell’ambito dell’art. 949 c.c. In tal senso conforme al tenore dell’art. 949 c.c. (secondo cui “il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti”, non limitati nel genus, “affermati da altri sulla cosa”) va dunque letta la sentenza impugnata nel brano sopra riportato.

2.2. Ciò posto, e a prescindere dalle questioni in argomento sollevate con il primo motivo, richiama questa corte che, in virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale cui va data continuità (v. ad es. tra le moltissime Cass. n. 12767 del 17/11/1999, n. 5603 del 17/04/2001, n. 9902 del 26/04/2010, n. 2170 del 30/01/2013, n. 3925 del 29/02/2016, n. 4685 del 28/02/2018 e – al di fuori dell’ambito condominiale – ad es. n. 6622 del 06/04/2016), quando l’azione sia diretta non al semplice accertamento dell’inesistenza (o esistenza) dell’altrui diritto, ma al mutamento di uno stato di fatto mediante la demolizione di manufatti o costruzioni, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra i proprietari dei beni interessati; in tali ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado e anche in sede di legittimità, se sulla questione non siasi formato il giudicato e se il presupposto e gli elementi di fatto a fondamento dell’eccezione emergano con evidenza dagli atti senza necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività vietate nel giudizio di cassazione.

2.3. Nel caso di specie, dovendo questa corte di legittimità procedere al relativo rilievo d’ufficio, e senza che vi sia necessità di sollecitare il contraddittorio trattandosi di questione di diritto e processuale (cfr. Cass. n. 3432 del 22/02/2016 specificamente in tema di mancata integrazione del contraddittorio) emerge con chiarezza dagli atti che sussistono altri comproprietari dell’androne dal quale si pretende condanna del signor Ma. alla rimozione di manufatti danti luogo all’accesso al cantinato, da identificarsi quanto meno nell’avv. m. proprietario del terzo appartamento al primo piano, oltre eventualmente ai proprietari delle botteghe coinvolte. Avrebbe dovuto, dunque, integrarsi il contraddittorio sin dal primo grado di giudizio, carenza cui va posto rimedio come in appresso.

3. Va dunque da questa corte – pronunciando sul ricorso – disposta cassazione con rinvio, previa dichiarazione di nullità degli atti dei giudizi di primo e secondo grado, ove si è trascurata l’integrazione del contraddittorio, e delle sentenze che li hanno definiti. Il rinvio segue innanzi al tribunale di Messina, in diversa composizione monocratica, affinchè provveda altresì sulle spese dei gradi conclusisi con sentenze dichiarate nulle e del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dei giudizi e delle sentenze di primo grado e di appello, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità al tribunale di Messina in composizione monocratica, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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