Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4959 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 24/02/2021), n.4959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16691-2016 proposto da:

LOCA VOL SRL, C.V., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato RENATO

ARCHIDIACONO, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO

MANSUTTI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7174/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 29/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Loca Vol s.r.l. e C.V., con distinti ricorsi, impugnavano l’avviso di liquidazione con cui l’agenzia dell’entrate, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, aveva elevato il valore di un fabbricato ad uso artigianale e relative pertinenze sito in (OMISSIS) acquistato con atto del (OMISSIS) da Euro 200.000 ad Euro 532.000. La commissione tributaria provinciale di Latina riuniva i ricorsi e li accoglieva. La commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, accoglieva l’appello dell’agenzia delle entrate sul rilievo che la notifica dell’atto impositivo era stata correttamente effettuata presso il domicilio del defunto V.M. nelle mani della moglie C.V. e che l’Ufficio aveva determinato il valore del bene sulla base dei valori OMI senza che le contribuenti avessero assolto l’onere della prova contraria su di esse gravante.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione le contribuenti affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, in quanto la notifica dell’atto impositivo avrebbe dovuto essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio del defunto e non già al defunto nelle mani della moglie, di talchè la notifica così effettuata doveva ritenersi inesistente.

2. Con il secondo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR invertito l’onere della prova che grava non già in capo al contribuente ma in capo all’Ufficio il quale, nel caso di specie, aveva fondato l’accertamento sui valori OMI che sono privi di valenza probatoria.

2. Osserva la Corte che va esaminato il secondo motivo di ricorso poichè, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).

Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha precisato che: “In tema di accertamento dei redditi di impresa, in seguito alla sostituzione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 3, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè siano gravi, precise e concordanti”), l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti” (Cass. n. 2155 del 2019; Cass. n. 9474 del 2017). Il principio è applicabile anche all’imposta di registro, con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea (Cass. n. 11439 del 2018). Le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle entrate, non costituiscono una fonte tipica di prova del valore venale in comune commercio del bene oggetto di accertamento, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, essendo idonee a condurre ad indicazioni di valore di larga massima (Cass. n. 25707 del 2015). Il riferimento alle stime effettuato sulla base dei valori OMI non è quindi idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell’immobile, tenuto conto che il valore dello stesso può variare in funzione di molteplici parametri (Cass. n. 18651 del 2016; Cass. n. 11439 del 2018; Cass. n. 21813 del 2018). Ne consegue che un avviso di liquidazione fondato esclusivamente sui valori OMI non può ritenersi fondato sotto il profilo motivazionale ed, in difetto di ulteriori elementi forniti dall’Agenzia delle entrate, non può indicare congruamente il valore venale in comune commercio del bene. La CTR non ha fatto buon governo dei principi espressi, atteso che, sul semplice presupposto delle quotazioni OMI, ha ritenuto congruo l’accertamento di valore dell’immobile oggetto di compravendita, con conseguente maggiore irrogazione di imposte di registro, ipotecarie e catastali. Il ricorso va, pertanto, accolto, e la sentenza impugnata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, vanno accolti i ricorsi introduttivi proposti dalle contribuenti. Le spese di lite dell’intero giudizio, in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni oggetto di causa, rispetto all’epoca della introduzione della lite, vanno interamente compensate tra le parti.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi introduttivi proposti dalle contribuenti. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

 

 

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