Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4959 del 03/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4959 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
RIZZANI DE ECCHER s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza

di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.
Maurizio Miculan, con domicilio eletto presso lo studio
dell’Avv. Mara Curti in Roma, via Cesare Beccaria, n.
88;

– ricorrente contro
VITERBO COSTRUZIONI S.R.L. (già A. ZEUDI s.r.1.), in
persona del legale rappresentante pro tempore,

rappre-

sentata e difesa, in forza di procura speciale in calce

Data pubblicazione: 03/03/2014

al controricorso, dagli Avv. Alfonso Distaso e Andrea
Manzi, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo
in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;
– controri corrente –

data 19 febbraio 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 22 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
sentito

l’Avv. Emanuele Coglitore, per delega

dell’Avv. Andrea Manzi.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 25 settembre 2013, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Con atto di citazione notificato in data 3 luglio 2009,
la società A. Zeudi a r.l. convenne in giudizio dinanzi
al Tribunale di Udine la società Rizzani de Eccher p.a.,
con la quale intercorreva un contratto di subappalto e
di subfornitura, per sentirla condannare al pagamento
della somma di euro 270.000 a titolo di omessa custodia
e sorveglianza di alcuni mezzi meccanici di proprietà
dell’attrice, oggetto di furto mentre si trovavano nel
cantiere della convenuta.
Si costituì la convenuta, resistendo.

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avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Firenze in

Il Tribunale adito, assunte le prove testimoniali richieste, con sentenza in data 30 agosto 2012 ha condannato la società Rizzani de Eccher al pagamento della
somma di euro 200.000 per violazione dell’obbligo di cu-

La Corte di Trieste, con ordinanza in data 19 febbraio
2013, adottata ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter
cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile l’appello
per non avere la proposta impugnazione una ragionevole
probabilità di essere accolta.
A tal fine, la Corte territoriale ha rilevato: (a) che i
testi hanno confermato che la società Zeudi (oggi Viterbo Costruzioni s.r.1.) “depositava in un’area del cantiere Rizzani, e di cui solo Rizzani aveva le chiavi, i
mezzi di trasporto rubati”, i quali “non rientravano
nelle attività di cui ai contratti
ti)

inter partes (in at-

e servivano al trasporto delle gabbie in ferro nel

luogo in cui dovevano essere poste in opera”; (b) che
“la transazione (26 agosto 2008), successiva al furto,
non ha ricompreso anche la vicenda oggetto di lite perché si riferisce soltanto ai ‘contratti’ ., mentre
il rapporto di cui si discute è ulteriore rispetto ai
contratti scritti (contratti di ~appalto e di subfornitura)”; (c) che i mezzi erano stati depositati “in
un’area nel controllo della sola Rizzani”, “e ciò causa

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stodia e di diligenza.

comunque la responsabilità di Rizzani”, a prescindere
dal fatto che si trattasse di comodato (come ritenuto
dal Tribunale) o di altro contratto.
Per la cassazione dell’ordinanza di inammissibilità Riz-

dell’art. 111 Cost., con atto notificato il l ° marzo
2013, sulla base di due motivi, con i quali ci si duole
che la Corte d’appello non abbia motivato compiutamente
il provvedimento assunto, da un lato omettendo di pronunciare in ordine ad uno dei motivi di gravame (in punto di quantum), dall’altro motivando in modo parziale o
illogico sull’esistenza di un contratto (che “potrebbe
essere comodato o altro”) giustificante l’obbligo di custodia.
L’intimata società Viterbo (già Zeudi) ha resistito con
controricorso.
Il ricorso appare inammissibile, giacché il soccombente
che si è visto dichiarare inammissibile l’appello con
l’ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ.
può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza
dà primo grado (ai sensi del terzo comma dell’art. 348ter cod. proc. civ.), non rientrando peraltro
l’impugnazione proposta tra i casi in cui può configurarsi un’autonoma impugnabilità in cassazione
dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello».

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zani ha proposto ricorso straordinario, ai sensi

Letta la memoria di parte ricorrente.
Considerato

che il ricorso pone una questione nuo-

va, sicché – in mancanza di precedenti di questa Corte manca l’evidenza decisoria per la definizione dello

consiglio;
che, pertanto, il Collegio ritiene di dovere rinviare la causa alla pubblica udienza presso la II Sezione civile, tabellarmente competente.
P.Q.M.
La Corte

rinvia

la causa alla pubblica udienza

presso la II Sezione civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 22 gennaio 2014.

stesso con il procedimento semplificato della camera di

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