Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4959 del 02/03/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4959 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BALSAMO MILENA

SENTENZA
sul ricorso 6734-2014 proposto da:
CITTA’ DI MARIANO COMENSE in persona del Commissario
Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio
dell’avvocato CRISTIANO CASTROGIOVANNI, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente contro

OSTINI ROSA MARIA;

intimata

avverso la sentenza n. 112/2013 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 19/09/2013;

Data pubblicazione: 02/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. MILENA
BALSAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURO VITIELLO che ha concluso per

udito per il ricorrente l’Avvocato CASTROGIOVANNI che
si riporta agli atti e deduce la omessa notifica al
resistente, richiesta termine per la rinnovazione.

l’accoglimento del ricorso;

Svolgimento del processo
§.1 II Comune di Mariano Comense impugnava la sentenza della CTR
Lombardia n. 112/43/13, che aveva accolto il gravame interposto dal
contribuente avverso la sentenza della CTP di Como, la quale a sua volta aveva
accolto il ricorso della contribuente limitatamente alla debenza della Tarsu per
l’anno 2004, confermando la legittimità della pretesa tributaria per gli anni 2005

In particolare, la CTR Lombardia riteneva che la riscossione del tributo,
essendo stata asseritamente attivata a mezzo ruolo, non rispondeva ai requisiti
procedimentali dell’attività accertativa posta in essere dal concessionario del
relativo servizio, non avendo previamente notificato alla contribuente la relativa
cartella esattoriale.
Il Comune ricorreva per la cassazione della citata sentenza affidandosi a
due motivi, illustrati nel ricorso.
L’ente contribuente non si è costituito.
All’udienza, l’ente ricorrente chiedeva termine per rinnovare la notifica del
ricorso al contribuente.
Il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione
§.2 Con il primo motivo l’ente ricorrente denunzia violazione e o falsa
applicazione degli artt. 2 R.D. 1910/639; degli artt. 52 e 53 D.Igs. 1997/446;
degli artt. 3, commi 5 e 6 D.Igs 1999/112; degli artt. 4, comma 2 sexies D.L.
20027209; dell’art. 36 comma 2 D.L. 2007/248, censurando la sentenza
impugnata per aver ritenuto che la procedura di riscossione, posta in essere dal
Comune per il tramite del proprio concessionario, fosse ascrivibile alla disciplina
di cui al D.P.R. 602/1973, il quale prevede la formazione del ruolo, l’iscrizione
del tributo in cartella e la notifica al debitore.
A fondamento della censura, il Comune ricorrente deduce di aver seguito
la procedura di cui al RD 1910/639, a mente del quale l’atto di ingiunzione di
pagamento è titolo esecutivo e non richiede alcun altro adempimento da portare
a conoscenza del contribuente-debitore, se non quelli previsti dal titolo II DPR
i

e 2006.

602/73 funzionali all’avvio della procedura di espropriazione forzata o altra
azione esecutiva.
§.3 Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5
l’omesso esame di più fatti decisici per il giudizio oggetto di discussione tra le
parti.
Al riguardo, l’ente ricorrente censura la sentenza per l’omesso esame del

dal quale emerge, con tutta evidenza, che l’ingiunzione di pagamento era stata
effettuata ai sensi del RD 639/1919, nonché dell’art. 2 -sexies D.L 209/2002
convertito in L. 26572002 e che l’autore dell’ingiunzione è il concessionario del
servizio di riscossione dei tributi del Comune di Mariano Comense, a tal scopo
nominato ai sensi degli artt. 52 e ss del DLgs n. 446/1997.
§.4 Il ricorso è inammissibile per omessa notifica, dovendo essere
disattesa la richiesta di concessione di termine per la rinnovazione.
È preliminare, sul punto, delineare l’evoluzione dell’orientamento della
Suprema Corte nelle ipotesi in cui la notificazione di atto processuale, da
effettuare entro un termine perentorio, non sia andata a buon fine per causa non
imputabile al notificante.
§.5 Le Sezioni Unite con la sentenza n. 17352 del 2009, ripercorrendo le
posizioni emerse progressivamente nella giurisprudenza negli anni precedenti,
ha affermato esplicitamente il principio secondo il quale “In tema di notificazioni
degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un
termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili
al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della
ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento
giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere
all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del
rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale
di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia
intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi
necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della
notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente
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documento relativo all’ingiunzione di pagamento impugnata dal contribuente,

necessarie.”. Le Sezioni Unite, quindi, da un lato hanno riconosciuto al
richiedente la possibilità di procedere autonomamente alla riattivazione della
procedura notíficatoria, inopinatamente interrotta per una causa ad esso non
imputabile, senza necessità di ricorrere al giudice (che avrebbe comportato un
rilevante allungamento delle procedure), ma, dall’altro, hanno ricondotto
l’attività del richiedente alla categoria dell’onere poiché “l’iniziativa per la ripresa

tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a
conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni
ulteriori conseguentemente necessarie”, sicché “non potrà ritenersi dipendente
da causa non imputabile una decadenza che avrebbe potuto essere ovviata
mediante il completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della
parte”, restando confinata la possibilità di richiedere l’intervento del giudice “nei
casi in cui non sia possibile una semplice (e ragionevolmente tempestiva) ripresa
del medesimo procedimento notificatorio o ad iniziativa della parte”, quale, ad
esempio, ove sia necessario ottenere una nuova fissazione dell’udienza per il
rispetto dei termini di comparizione (v. in motivazione Sez. U, n. 17352 cit.).
§.6 L’apparente dicotomia tra “facoltà” e “onere” è, peraltro, di agevole
spiegazione atteso il presupposto del ragionamento della Corte.
Infatti, alla stregua del consolidato principio della scissione degli effetti
della notifica, affermatosi in dipendenza degli interventi della Corte
costituzionale (e segnatamente Corte cost. n. 477 del 2002), si giustificava una
interpretazione costituzionalmente orientata anche nell’ipotesi di incolpevole
mancato esito della procedura notificatoria, che, in quanto tale, non poteva
andare a detrimento della parte (per una prima applicazione v. Sez. U, n. 10216
del 2006, in riferimento ad un’opposizione a decreto ingiuntivo).
La rinnovazione, tuttavia, ha rilievo, e produce il risultato di conservare ab
origine gli effetti della notificazione, solo se prontamente utilizzato dal
richiedente che così dimostra diligentemente il suo interesse al consolidamento
degli effetti, restando altrimenti frustata l’esigenza, altrettanto rilevante, di
evitare un ingiustificato allungamento del processo in lesione del principio della
ragionevole durata.
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del procedimento notifica tono deve intervenire entro un tempo ragionevole,

§.7 Il principio, testualmente ribadito dalla giurisprudenza successiva (v.
tra le tante Cass. n. 586, n. 6846, n. 9046 del 2010; Cass. n. 26518 del 2011),
regìstra, infatti, una parziale ridefinizione con Cass. n. 18074 del 2012, secondo
la quale “Qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un
termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili ai
richiedente, questi ha l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole

comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di chiedere all’ufficiale
giudiziario la ripresa del procedimento notifìcatorio …”.
Scompare l’uso del termine “facoltà” e residua solo “l’onere”, ma tale
prospettiva, per quanto sopra rilevato, apparteneva già alle citate Sezioni Unite,
che valutavano come residuale – in relazione alle specificità della concreta
vicenda – la possibilità di richiedere l’intervento del giudice.
La ripresa della procedura notificatoria aveva rilevanza purché fosse
“intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto”, senza ulteriori
connotazioni: al giudice, dunque, valutare se il richiedente, tenuto conto delle
ragioni della mancata notifica, delle modalità della sua attivazione e degli
eventuali elementi in concreto rilevanti, avesse proceduto con la dovuta
diligenza.
§.8 Su tale aspetto, sono nuovamente intervenute, con un recente arresto,
le Sezioni Unite (Sez. U, n. 14594 del 2016, Rv. 640441- 01), secondo le quali
“In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non
imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli
effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio
con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo
completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini
indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova
rigorosa”.
L’attività del richiedente, quindi, da “onere” diventa “dovere”, così
chiarendo definitivamente il contenuto dei compiti del notificante; inoltre viene
quantificato il termine “ragionevolmente contenuto”, che viene determinato – in
una prospettiva ordinaria (tenuto conto che, in fondo, si tratta di rinnovare una
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durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale

sola delle attività per le quali il termine complessivo è riconosciuto) – nella metà
dei termini ex art. 325 c.p.c., ossia, per quanto concerne il ricorso per
cassazione, in trenta giorni(Cass. n. 5974/2017; Cass. n. 17864/2017; Cass. n.
14594/2016; Cass. n. 4933/2016).
È conservata invero, né poteva essere diversamente, la facoltà per
l’interessato di dimostrare che tale dilazione è insufficiente in ragione di

§.9 Nella concreta vicenda, il ricorso fu avviato tempestivamente (in data
15.03.2014) al destinatario presso il domicilio eletto nel giudizio di merito a
mezzo del servizio postale, ma non risulta notificato, mancando la relata.
Il mancato esito, dunque, non sembra dipeso da una causa imputabile alla
parte richiedente, la quale, tuttavia, non ha proceduto alla riattivazione della
procedura notificatoria limitandosi, con istanza del 7.02.2018 (e, dunque, a
distanza di quattro anni), a chiedere la concessione di termine per la
rinnovazione della notifica, senza neppure allegare le eccezionali ragioni del
ritardo. L’istanza, in conformità ai principi sopra esposti, non può pertanto essere
accolta e, attesa la mancata consegna di copia conforme all’originale dell’atto da
notificare, la notifica deve ritenersi inesistente (v. Sez. U, n. 14916 del 2016).
Conseguentemente la parte ricorrente va dichiarata decaduta dall’impugnazione
in relazione al lasso di tempo intercorso dalla pubblicazione della sentenza di
merito.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile.
Nulla per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso;

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circostanze eccezionali, della cui prova resta onerato.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria, il
7.02.2018.
Il Consigliere estensore

Dr. Milena Balsamo

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