Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4958 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/02/2017, (ud. 12/05/2016, dep.27/02/2017),  n. 4958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del leale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliata per legge;

– ricorrente –

contro

B.G., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dagli Avvocati Loris Tosi e Giuseppe Marini,

elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Via

Monti Parioli n. 48;

– controriorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 55/22/09, depositata il 15 dicembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12

maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato dello Stato Paolo Marchini;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G., dirigente dell’ENEL in quiescenza, accettava l’offerta dell’ENEL di riscattare il 100% del capitale maturato a seguito di conversione di una pensione integrativa. FONDENEL erogava quindi al dirigente, nel corso del 2000, la somma di Euro 565.120,93, assoggettandola a trattenuta IRPEF del 32,18%, ritenendo applicabile il regime della tassazione separata.

Il B. chiedeva allora all’Agenzia delle entrate di Padova il rimborso della somma versata in eccesso, quantificata in Euro 111.215,80 e, a seguito del silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia, proponeva ricorso alla CTP di Padova.

Con sentenza n. 37/09/07, l’adita CTP accoglieva il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, deducendo in particolare, l’omesso esame della eccezione di decadenza del contribuente per avere egli presentato l’istanza di rimborso oltre quattro anni dopo la percezione della somma.

La CTR del Veneto, con sentenza n. 55/22/09, disattendeva il motivo di appello relativo alla decadenza e rigettava il gravame nel merito.

La CTR rilevava: che l’accordo aziendale del 1986, che aveva originato il fondo previdenziale dei dirigenti ENEL, costituiva attuazione del ccnl per i dirigenti il quale, all’art. 12, prevedeva l’obbligo di stipulazione a carico del datore di lavoro di una polizza vita; che in conformità a tale accordo ENEL aveva offerto al B. la possibilità di riscattare il capitale maturato, con applicazione del regime di tassazione separata; che il D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, aveva disposto che gli effetti del nuovo trattamento fiscale, introdotto dal D.Lgs. n. 124 del 1993, operassero per gli iscritti alle forme previdenziali complementari dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993; che, quindi, ai vecchi iscritti doveva essere applicata la tassazione previgente; che per la individuazione del regime previgente e per i vecchi iscritti era irrilevante accertare se le somme corrisposte costituissero prestazioni erogate in forma capitale o fossero collegate a contratto di capitalizzazione; che era infondata la pretesa dell’Ufficio di scorporare nell’ambito della somma corrisposta la parte costituita dalla differenza tra capitale e contributi e il monte contributivo.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

B.G. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, dolendosi che la CTR abbia disatteso il motivo di gravame con cui si deduceva la omessa pronuncia sulla eccezione di decadenza, per essere stata fatta la richiesta di rimborso il 28 giugno 2005, mentre le somme erano state percepite nell’anno 2000 e il CUD era stato rilasciato nel gennaio 2001. La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere comunque ritenuto di poter riferire la data di decorrenza del termine di decadenza dalla data del rilascio del CUD e per non avere rilevato che anche rispetto a quella data il termine di decadenza era ormai maturato al momento della presentazione della istanza di rimborso.

2. – Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate deduce omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio, dolendosi che la CTR non abbia esplicitato alcuna ragione a sostegno del convincimento che il CUD fosse stato rilasciato non nel gennaio 2001, come dedotto da essa ricorrente, ma in una data successiva all’11 giugno 2001, onde consentire di poter ritenere tempestiva l’istanza di rimborso depositata in data 11 giugno 2005.

3. – Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito nella L. n. 30 del 1997, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), art. 17, comma 2 e art. 42 (ora art. 45) della L. n. 482 del 1985, art. 6, sostenendo che la CTR avrebbe errato nel ritenere che per i vecchi iscritti si sarebbe dovuta applicare la tassazione prevista per i redditi da capitale, in quanto il legislatore aveva manifestato con il D.Lgs. n. 124 del 1993, la volontà di sottrarre le prestazioni di previdenza complementare, anche se erogate in forma di capitale in unica soluzione, alle regole di tassazione proprie dei redditi da capitale. In proposito, la ricorrente richiama quanto affermato da Cass. n. 27928 del 2009.

4. – Il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati.

E’ indubbio che in sede di appello l’Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza di primo grado per omessa pronuncia in ordine alla eccezione di decadenza: eccezione formulata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. Nel dolersi della mancata pronuncia su tale eccezione, l’Agenzia ha quindi chiaramente dedotto l’applicabilità dell’art. 38 citato, sostenendo che la domanda di rimborso sarebbe stata fatta dal contribuente oltre il termine di quarantotto mesi dalla effettuazione della ritenuta sul trattamento corrisposto da ENEL s.p.a..

In tale contesto, la decisione della CTR, la quale ha ritenuto che l’eccezione di decadenza formulata dall’appellante fosse incompleta, perchè non corredata dalla indicazione della disposizione normativa prevedente il termine di decadenza applicabile, appare errata, atteso che il giudice di appello avrebbe dovuto valutare il motivo di gravame alla luce della eccezione formulata in sede di costituzione in primo grado. E’ appena il caso di rilevare che la erroneità della soluzione adottata sul punto dalla CTR, incidendo sulla conoscibilità, anche per la controparte, della norma applicabile, travolge la successiva affermazione della CTR in ordine alla impossibilità di adeguata difesa da parte del contribuente a causa della incompleta formulazione della eccezione di decadenza.

Ma colgono nel segno anche le censure relative alla omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso del giudizio, atteso che la CTR ha ritenuto tempestiva la domanda di rimborso facendo riferimento alla data in cui il contribuente aveva avuto conoscenza della entità delle ritenute effettuate, identificata con quella in cui il medesimo contribuente aveva avuto conoscenza del CUD. Tuttavia, la CTR non ha in alcun modo esplicitato le ragioni per le quali, rispetto a quella data, la istanza di rimborso avrebbe dovuto essere considerata tempestiva, incorrendo, quindi, nel denunciato vizio motivazionale.

4.1. – L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta la necessità di un riesame della questione, non ravvisandosi le condizioni per la decisione della causa nel merito. In questa prospettiva si rende necessario procedere all’esame del terzo motivo di ricorso, attinente al merito della controversia.

5. – Il terzo motivo è fondato.

Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguente principio di diritto: “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al cit. D.P.R. n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17″ (Cass., S.U., n. 13642 del 2011; Cass. n. 14498 del 2012).

In applicazione di tale principio si è poi precisato che “le somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di conversione del trattamento pensionistico integrativo aziendale (cd. PIA), per la parte costituita dalla remunerazione del capitale investito, sono soggette all’aliquota fissa del 12,5%, ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6 (nella specie, applicabile ratione temporis), e non alla tassazione separata del trattamento di fine rapporto di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2, non solo quando il suddetto trattamento pensionistico integrativo sia dovuto per effetto della stipula di un’assicurazione sulla vita o di un piano di capitalizzazione, ma anche quando sia dovuto per effetto della stipula di un contratto con soggetti diversi da una società di assicurazione, giacchè quel che rileva ai fini suddetti è che sia stato applicato dal soggetto tenuto al pagamento un modello gestionale di tipo assicurativo” (Cass. n. 23520 del 2012).

Con specifico riferimento ai redditi da capitale di cui alla lettera b) della decisione delle Sezioni Unite, si è più ampiamente esplicitato che “alle somme provenienti dalla liquidazione del “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato da parte del Fondo, si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, previa verifica dell’effettivo investimento sul mercato, dei capitali derivanti dalla contribuzione, dei risultati dell’investimento, nonchè delle modalità di assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali” (Cass. n. 17365 del 2014).

Da ultimo, si è affermato che “le somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di conversione del trattamento pensionistico integrativo aziendale (cd. PIA), per la parte costituita dalla remunerazione del capitale investito, sono soggette all’aliquota fissa del 12,5%, ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 e non alla tassazione separata del trattamento di fine rapporto di cui al D.P.R. 22 novembre 1986, n. 917, art. 17, comma 2, non solo quando il suddetto trattamento pensionistico integrativo sia dovuto per effetto della stipula di un’assicurazione sulla vita o di un piano di capitalizzazione, ma anche quando esso spetti per effetto della stipula di un contratto con soggetti diversi da una società di assicurazione, giacchè quel che rileva, ai fini suddetti, è che sia stato applicato dal soggetto obbligato al pagamento un modello gestionale di tipo assicurativo. (In applicazione dell’anzidetto principio, con riguardo ad un impiego sul mercato finanziario degli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo, la S.C. ha delimitato l’applicazione dell’aliquota del 12,5% alla quota parte della somma complessivamente erogata al contribuente corrispondente al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato)” (Cass. n. 5614 del 2015).

5.1. – Orbene, alla luce dei richiamati principi risulta evidente la erroneità della soluzione adottata dalla CTR nel caso di specie, atteso che la stessa, confermando la decisione della CTP e respingendo in particolare il motivo subordinato di appello, con il quale l’Agenzia aveva sostenuto che la somma erogata al dirigente avrebbe dovuto essere distinta tra la quota costituita dalla differenza tra capitale e contributi e il monte contributivo, ai fini della diversa tassazione, l’una al 12,50% e l’altra a tassazione separata, ha ritenuto che tutta la somma percepita dal contribuente dovesse essere assoggetta alla ritenuta del 12,50%.

6. – Il ricorso va quindi accolto.

La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR di Venezia perchè, alla luce degli indicati principi di diritto, provveda ad accertare, previa verifica della tempestività della istanza di rimborso, se e quale componente della somma percepita dal contribuente sia qualificabile come reddito da capitale, nei sensi espressi nelle citate pronunce di questa Corte.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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