Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4958 del 03/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4958 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12428-2012 proposto da:
INSAUDO ALFIO NSDLFA71C14B787P, elettivamente domiciliato
in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio
dell’avvocato PENNISI SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CALABRO’ SALVATORE, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
TOSATTI MARIO, ZURICH INSURANCE COMPANY SPA,
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A RL.,
ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA – NELLA
QUALITA’ DI IMPRESA DESIGNATA EX ART. 20 LEGGE
990/68, VALLE TOMMASSINA;
– intimati –

Data pubblicazione: 03/03/2014

avverso la sentenza n. 528/2011 del TRIBUNALE di LATINA DEL
19.2.2011, depositata /04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina ha accolto l’appello
principale di Mario Tosatti e l’appello incidentale di Zurich Insurance Company
s.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 1547 del 25 novembre
2005;
il ricorso è affidato ad un motivo principale, concernente l’accoglimento
dell’appello incidentale di Zurich Insurance Company s.a., nonché a due motivi
subordinati, concernente la condanna del solo ricorrente per la ritenuta
inoperatività della polizza assicurativa RCA;
il ricorso non risulta essere stato notificato nei confronti di Tommasina Valle,
già destinataria dell’appello incidentale della Zurich Insurance Company s.a., in
quanto la notifica è stata tentata ad un indirizzo presso il quale la destinataria
non risulta più reperibile;
l’intimata Valle non si è difesa.”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai
difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte.
Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ritiene che debba essere integrato il contraddittorio come da
dispositivo.
P.Q.M.
la Corte ordina al ricorrente di integrare il contraddittorio nei
confronti di Tommasina Valle entro giorni 60 (sessanta) dalla
comunicazione della presente ordinanza.
Ric. 2012 n. 12428 sez. M3 – ud. 12-02-2014
-2-

Premesso in fatto

Così deciso in Roma, il giorno 12 febbraio 2014, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di

cassazione.

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