Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4957 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.27/02/2017),  n. 4957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22771-2014 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresento e difeso dall’avvocato ANTONIO

CALECA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del curatore fallimentare,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO LA MARCA

CONTORNI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 946/2014 del TRIBUNALE DI LECCO,

depositato il 19/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) Il Tribunale di Lecco ha respinto l’opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta dal dr. D.M. per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento di (OMISSIS) s.p.a. del credito di Euro 10.000 (oltre accessori) preteso, con collocazione in prededuzione, quale compenso pattuito con la società poi fallita per la redazione di una perizia giurata integrativa sul valore di beni soggetti a prelazione, allegata alla domanda di concordato con liquidazione dalla stessa avanzata.

Il tribunale ha dato atto che in precedenza, in occasione della presentazione di una prima proposta di concordato c.d. “in bianco”, (OMISSIS) aveva richiesto al dr. D. di provvedere all’attestazione del piano, dietro un corrispettivo di Euro 48.000, e che non era in contestazione lo svolgimento da parte del professionista di entrambi gli incarichi. Ha tuttavia rilevato: che, in relazione al primo incarico, l’opponente aveva ricevuto acconti per complessivi Euro 24.172,33 ed aveva rinunciato al residuo credito di Euro 19.103,56, secondo quanto risultava dalla nota di credito da lui emessa per tale importo con la dizione “sconto incondizionato per conferimento mandato…”; che la somma in questione gli era stata pagata da altra società, Immobiliare Centro Dolce s.r.l., senza che risultasse l’accollo del debito; che, pertanto, non avendo egli diritto a percepire da tale società il credito a saldo del primo contratto, cui aveva rinunciato, la somma dalla stessa versata andava imputata al pagamento del diverso credito dedotto in giudizio.

2) Il decreto è stato impugnato da D.M. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti, ricevuta tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c., hanno depositato memoria.

3) Ha carattere assorbente il terzo motivo del ricorso, che denuncia vizio di motivazione del decreto impugnato e che è manifestamente fondato.

L’assunto del tribunale, secondo cui, in difetto di prova dell’accollo, il professionista non aveva diritto a percepire da Immobiliare Centro Dolce il residuo corrispettivo pattuito per il primo incarico, cui aveva rinunciato, è infatti, per un verso, immotivato, non essendo dato comprendere perchè la rinuncia fatta nei confronti del debitore principale debba valere anche nei confronti del terzo che assuma in luogo di questi l’obbligo del pagamento, e, per l’altro, palesemente contraddittorio, atteso che la prova dell’accollo (che non doveva essere fornita per iscritto) era costituita dal fatto stesso che la società terza aveva provveduto a saldare il debito, secondo quanto pacificamente risultante dagli atti di causa.

Va aggiunto che dalla (supposta) insussistenza del diritto di credito di D. verso Immobiliare Centro Dolce sarebbe unicamente derivato il diritto di quest’ultima ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente versate al professionista: risulta, quindi, totalmente arbitraria la conclusione del tribunale, che dopo aver affermato che il pagamento effettuato dalla società terza era privo di causa, ha, ciò nonostante, ritenuto di poterlo imputare, anzichè al debito per il quale risultava (ancorchè, a suo dire, illegittimamente) eseguito, al diverso debito di (OMISSIS) dedotto in giudizio.

Ricorre, in conclusione, un’anomalia motivazionale tale da tradursi in violazione di legge.

Il decreto impugnato va pertanto cassato, con rimessione della causa al Tribunale di Lecco in diversa composizione, che, in difetto di pronuncia sul punto, dovrà accertare la natura prededucibile del credito e liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti i primi due; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Lecco in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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