Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4957 del 02/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 4957 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BALSAMO MILENA

SENTENZA
sul ricorso 5817-2014 proposto da:
AER AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato

in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo
studio dell’avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e
difeso dagli avvocati FRANCESCO D’ADDARIO, ANTONIO
2018

ANDREANI giusta delega a margine;
– ricorrente –

193

contro
PIASTRELART SRL;
– intimato avverso la sentenza n. 90/2013 della COMM.TRIB.REG. di

Data pubblicazione: 02/03/2018

FIRENZE, depositata il 18/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. MILENA
BALSAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento limitatamente al 3 ° motivo di ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’ADDARIO che si
riporta agli atti.

Generale Dott. MAURO VITIELLO che ha concluso per

Svolgimento del processo
§.1 La società Piastrelart srl, in persona del I.r., impugnava le fatture
emesse dalla società A.E.R. Ambiente Energia Risorse s.p.a., chiedendo
l’accertamento dell’erroneo inquadramento dell’utenza nella categoria n.13 e
della illegittimità delle fatture impugnate, nonché, la disapplicazione del
Regolamento comunale vigente con condanna della società A.E.R. alla

al rimborso delle somme percepite a tale titolo dalla società controricorrente; in
via subordinata, insisteva per l’accertamento della pretesa estensione di 100
mq. per l’utenza condotta, dovendosi escludere il reparto vendita
dall’assoggettamento alla T.I.A., nonché l’accertamento della non debenza dell’
I.V.A. sul tributo.
Si costituiva la società A.E.R. spa, la quale eccepiva l’inammissibilità del
ricorso avverso le fatture e l’applicabilità dell’I.V.A. alla T.I.A., nonché il divieto
di ultrattiività del rapporto di utenza e di variazione retroattiva di cui all’art. 5
del Regolamento Comunale.
La CTP di Firenze accoglieva in parte il ricorso, dichiarando non dovuta
l’I.V.A. sulla T.I.A.
Interponeva gravame la società A.E.R. s.p.a., reiterando le medesime
difese svolte in primo grado e censurando la sentenza impugnata per aver
applicato il principio della non ammissibilità della tassa su tassa e quindi
dell’incompatibilità dell’i.v.a. con la natura tributaria della T.I.A.
La CTR Toscana confermava la sentenza impugnata, respingendo il
gravame.
Avverso la sentenza n. 90/13/13 depositata il 18.07.2013, la società
A.E.R. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi di ricorso.
L’ente contribuente non si costituiva.
La ricorrente ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
Il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso con riferimento al terzo motivo.

Motivi della decisione
i

rideterminazione delle somme dovute a titolo di TIA per gli anni 2006-2010 ed

§.2. Con primo motivo la ricorrente assume la”

violazione e o falsa

applicazione degli arti. 1 e 3, d.p.r. 633/1972, dell’art. 127 sexiesdecies di cui
alla Tabella A, allegata al d.p.r. 633/1972, violazione e falsa applicazione dell’art.
6 L. 1994/133 in relazione all’art 360 n.3 c.p.c.,

per avere la sentenza

impugnata escluso la soggezione ad Iva della T.I.A., sulla base della natura
tributaria di detta tassa, la quale, al contrario, non esclude la sua natura di

legittimità anche in materia di servizi aeroportuali.
§.3 Con il medesimo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,
laddove la sentenza impugnata ha escluso” l’assoggettabilità ad Iva della tariffa
di gestione dei rifiuti, per la supposta assenza di un rapporto sinallagmatico tra
il servizio di smaltimento dei rifiuti e la controprestazione gravante sugli utenti,
beneficiari del servizio”, omettendo di applicare il principio contrario affermato
dalla giurisprudenza di questa Corte.
§.4 Con il terzo motivo di ricorso, la società censura la sentenza
impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1,3, DPR 633/1972, art.
127 Tab. A all. al DPR 633/1972; artt. 4 e 6 L. 133/1994 14 D.L. 78/2010 e art.
238 d.Ig. 152/2006, dolendosi della pronuncia circa l’incompatibilità tra natura
tributaria della T.I.A. e l’I.V.A.
§.5 Con il quarto motivo censura la sentenza in relazione alla violazione
dell’art. 360 c.p.c. n. 3 per violazione e falsa applicazione dell’art. 14 D.L.
78/2010 e art. 238 D.Igs. 152/2006, per avere i giudici di appello trascurato
l’applicazione dell’art. 14 comma 33 D.L. 78/2010, secondo il quale le
disposizioni dell’art. 238 cit. si interpretano nel senso che la natura di tariffa ivi
prevista non è tributaria e che le relative controversie sono attribuite alla
giurisdizione del g.o..
Sostiene al riguardo la ricorrente che l’incompatibilità tra I.V.A e T.I.A. è
esclusa dalla lettera dell’art. 14 cit e dalla corretta applicazione della disposizione
interpretativa. Interpretazione confermata dalla circolare del Ministero delle
Finanze dell’11.11.2010 (richiamata nella parte che interessa nel corpo del
ricorso).
2

corrispettivo di servizio soggetto ad iva, citando all’uopo giurisprudenza di

§.6. I quattro motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima
connessione, sono infondati.
Ciò posto, benchè la ricorrente nell’atto introduttivo di giudizio di legittimità
indichi quale oggetto della controversia la TIA dovuta per gli anni 2006-2010,
dalla sentenza di appello risulta invece che le fatture impugnate risalgono agli
anni 2009 e 2010 e dal corpo della sentenza che le tasse (TIA) per le quali è

§.6 La normativa a fondamento delle questioni sollevate è costituita dall’art. 49
del d.lgs. 5/2/1997, n. 22 — con il quale venne soppressa a decorrere dal
gennaio 1999, la cd. Tarsu, disponendo che i costi per i servizi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti
sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, fossero coperti dai
comuni mediante l’istituzione di una tariffa (usualmente denominata Tariffa di
Igiene ambientale)

composta da una quota determinata in relazione alle

componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata
alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione,
in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio.
La tariffa di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, è stata soppressa e sostituita
con la diversa “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (come testualmente
indicato nella rubrica dell’articolo), che una disposizione successiva (l’art. 5,
comma 2-quater, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in
materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, denominò “Tariffa Integrata
Ambientale” (di seguito anche TIA2).
La TIA 2 è stata sostituita dal TARES (tributo comunale sui servizi), introdotto
dal D.L. n. 201 del 2011, art. 14 convertito dalla L. n. 214 del 2011, ed il TARES
è stato sostituito dalla TARI (tassa sui rifiuti), istituita dalla L. n. 147 del 2013,
art. 1, commi 639, e seguenti), a decorrere dal 1 gennaio 2014.
La tariffa integrata, in particolare, restava “commisurata alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e
3

v

sorta controversia riguardano le menzionate annualità.

alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri che tengano anche conto
di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali” (comma 2), e
costituiva “il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’art.
15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36” (art. 238, comma 1, secondo
periodo, d.lgs. 152/2006).

nuova “tariffa” sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al D.Lgs. n. 22
del 1997, ha previsto, al comma 1, che “La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio
1997, n. 22, art. 49 è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente
art., salvo quanto previsto dal comma 11”, il quale recita che “Sino alla
emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli
adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline
regolamentari vigenti”. Tale regolamento ministeriale non è stato adottato
(entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), per cui sono rimaste in vigore,
ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori, per quanto qui d’interesse, sia la
TARSU che la TIA 1, quella appunto prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, alla
quale, per effetto della L. n. 296 del 2006, commi 183 e 184 (Finanziaria 2007),
sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU.
§.7 II D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2 quater, convertito dalla L. n. 13 del
2009, ha altresì disposto che, “Ove il regolamento di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, art. 238, comma 6 non sia adottato dal Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare (entro il 30 giugno 2010), i comuni che intendano
adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti”. Dunque è stata prevista per gli
Enti locali, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, la facoltà di
adottare delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio
2011.
Con il D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, è stato previsto che “le disposizioni
di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la
natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla
predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore de’ . presente
4

Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, (Codice dell’Ambiente), che ha istituito la

decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”, e ciò al
fine di sottoporre ad IVA le somme versate, in passato, a titolo di TIA. A detta
norma non è stata riconosciuta natura interpretativa (Cass. S.U. n. 26268/2016)
in considerazione del fatto che la giurisprudenza della Corte Costituzionale e
della Corte di Cassazione era, già al momento della entrata in vigore del D.L. n.
78 del 2010, pacificamente orientata nel senso di ritenere la natura tributaria e

23114/2015). Dunque fino alla scadenza del termine per l’emanazione del
regolamento di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 6 (il 30
giugno 2010), i Comuni dovevano continuare ad applicare le discipline
regolamentari vigenti in materia di TIA, ritenuta essere una mera variante della
TARSU disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conservava la
qualifica di tributo (Cass. nn. 14903 del 2010; 25929 del 2011; 9600 del 2012;
2320, 3293 e 5831 del 2012; 11157 del 2013, 4723 del 2015; 23114 del 2015;
n. 17271 del 2017).
Ne consegue che per il periodo in esame, anni 2009,- 2010 la natura della tariffa
applicata alla contribuente aveva natura tributaria, con conseguente applicabilità
dei principi ad essa afferenti ( v. Cass. n. 453 del 2018; Cass. n. 455 del 2018;
Cass. n. 22535 del 2017).
§. 8. Tanto premesso quanto al regime normativo e alla evoluzione legislativa
della TIA, in considerazione nella fattispecie, con riferimento ai motivi di ricorso,
la quinta sezione di questa Corte, con orientamento costante ha affermato:” la
tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall’art. 49 del d.lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, non è assoggettabile ad IVA, in quanto essa ha natura
tributaria, mentre l’imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche
capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi
versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui all’art. 3 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, non quando si paga un’imposta, sia pure destinata a
finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente (Sentenza
n. 3293 del 02/03/2012; Sez. 5, Sentenza n. 3756 del 09/03/2012; Sez. 5,
Sentenza n. 5831 del 13/04/2012).

5

non di corrispettivo della TIA 1 (Cass., S.U. n. 5078/2016; Cass. S.U. n.

Le S.U., con sentenza n. 5078 del 15/03/2016, hanno definitivamente ribadito
la natura tributaria della tariffa (TIA) ed hanno escluso l’elemento di
sinallagmaticità del rapporto tra soggetto prestatore del servizio ed utenti,
difettando una funzione di scambio tra servizio che assolve ad esigenze
pubbliche generali e valore tariffario applicato, essendo imposto ali’utente il
prelievo anche in assenza di controprestazione.

caratterizzano la cd. T.I.A., elementi costituiti dall’assenza di volontarietà nel
rapporto fra gestore ed utente, dalla totale predeterminazione dei costi da parte
del soggetto pubblico – essendo irrilevanti le varie forme di attribuzione a
soggetti privati di servizi (ed entrate) pubblici – nonchè dall’assenza del rapporto
sinallagmatico a base dell’assoggettamento ad IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, artt.
3 e 4).
Questo indirizzo è altresì conforme all’art. 13 della direttiva 2006/112 CE secondo cui “Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto
pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che
esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività
od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”-.
Il ricorso va dunque rigettato; nulla va statuito sulle spese, stante la
mancata costituzione in giudizio della parte intimata.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
– Rigetta il ricorso,
– – sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso.

6

Tale determinazione trova il suo fondamento negli elementi autoritativi che

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria, il
7.02.2018.
Il Consigliere estensore

Dr. Milena Balsamo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA