Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4956 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del 14.1.08, depositata

l’11/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/01/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio;

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“La sig.ra G.M. ha impugnato un avviso di accertamento con il quale il competente ufficio finanziario ha rettificato, ai fini delle imposte dirette, il valore delle plusvalenze dei beni di impresa e di avviamento, uniformandosi al valore accertato in via definitiva ai fini dell’imposta di registro.

La CIP ha ritenuto corretto l’operato dell’ufficio, in relazione alla rettifica della plusvalenza (mentre ha accolto parzialmente il ricorso per altri profili). Sul punto ha proposto appello la G., ottenendo la decisione favorevole oggetto dell’odierno ricorso.

La CTR ha motivato la sentenza che viene all’esame di questa Corte, osservando che la giurisprudenza di questa stessa Corte, dopo una isolata pronuncia favorevole alla tesi della contribuente, secondo la quale l’accertamento ai fini dell’imposta del registro produrrebbe effetti vincolanti ai fini dell’imposizione diretta (Cass. 41 17/2002), si sarebbe attestata sulla indipendenza dei due differenti presupposti di imposta (valore di mercato per l’imposta di registro, corrispettivi per l’imposizione diretta) (Cass. 16700-05). In realtà, la distinzione evidenziata da quest’ultimo arresto non riguarda l’efficacia dell’accertamento, definitivo, effettuato ai fini dell’imposta di registro sulla determinazione del valore della plusvalenza. Riguarda invece la illegittimità di una rettifica basata esclusivamente su valutazioni dell’UTE, in presenza di una corretta tenuta delle scritture contabili (in presenza di contabilità formalmente regolare, “per procedere all’accertamento previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), – consentito se le scritture risultino affette da incompletezze, inesattezze ed infedeltà tali da giustificare il motivato uso del potere in parola -, le valutazioni effettuate dall’UTE non possono rappresentare da sole elementi sufficienti per giustificare una rettifica in contrasto con le risultanze contabili, ma possono essere vagliate nel contesto della situazione contabile ed economica dell’impresa, e, ove concorrano con altre indicazioni documentali o presuntive gravi, precise e concordanti, costituire clementi validi per la determinazione dei redditi da accertare”).

Secondo, la più recente e condivisa giurisprudenza di questa Corte, segnalata anche dalla ricorrente Agenzia, “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento, realizzata a seguito di cessione di azienda, sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, ed è onere probatorio del contribuente superare (anche con ricorso ad elementi indiziari) la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore” (Cass. 21055/2005; conf. 4057/07, 10801/07, 19830/08).

Considerato:

– che la relazione è stata notificala ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3, e che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con conseguente rinvio della causa alla CTR della Campania per il giudizio di merito che tenga conto del principio di diritto affermato, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Campania, altra sezione, anche per la liquidazione delle spese dei giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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