Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4956 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.27/02/2017),  n. 4956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4203-2014 proposto da:

MAEL s.p.a., in persona del presidente del c.d.a., avv.

G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VASCELLO 16, presso

lo studio dell’avvocato PIERLUIGI ROCCHI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANDREA FINZI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del Direttore

sostituto dell’area territoriale nord ovest, dr. S.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo

studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DANIELA BRIGNONI giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 150/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

9/0i/2013, depositata il 9/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) Mael s.p.a., assuntrice del concordato fallimentare di Vello s.r.l., ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la sentenza della Corte d’appello di Brescia che, accogliendo integralmente l’appello proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) s.p.a. quale incorporante di Banca Agricola Mantovana (BAM) s.p.a. – contro la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda L. Fall., ex art. 67, comma 11 avanzata dal Fallimento (e proseguita dall’assuntrice) contro l’appellante, previo rigetto dell’eccezione svolta in rito da Mael nella comparsa conclusionale, di invalidità della procura alle liti rilasciata dal “Sostituto del titolare dell’area Territoriale Nord Est” di MPS per la riassunzione del giudizio (interrotto a seguito dell’omologazione del concordato).

MPS s.p.a. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c.

2) Con l’unico motivo del ricorso Mael contesta che, secondo quanto affermato dalla corte territoriale, l’eccezione di nullità della procura fosse tardiva e che fosse suo onere provare il difetto di rappresentanza del sig. D.C., che l’aveva sottoscritta nell’indicata veste di sostituto del titolare dell’area territoriale N.E. della banca.

3) Il ricorso è manifestamente infondato.

Appare opportuno premettere che, contrariamente a quanto si sostiene nel motivo, l’eventuale difetto di rappresentanza del sottoscrittore della procura non avrebbe determinato l’inammissibilità dell’atto di riassunzione.

Le questioni riguardanti il difetto di rappresentanza o di autorizzazione delle parti sono infatti regolate dall’art. 182 c.p.c., commi 1 e 2 che (nel testo anteriormente vigente, applicabile ratione temporis al caso di specie) stabilivano, rispettivamente, che il giudice istruttore, verificata d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti, dovesse invitarle a mettere in regola gli atti o i documenti che riconosceva difettosi e che, rilevato un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, potesse assegnare loro un termine per regolarizzare la costituzione. In proposito va solo precisato che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cass. SS.UV. no. 9217/010, seguita da Cass. 20052/010), la locuzione verbale “può” contenuta nel vecchio testo dell’art. 182 c.p.c., comma 2 va interpretata, anche alla luce della modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e che, indipendentemente dalle cause del predetto difetto, la regolarizzazione ha effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.

Peraltro, come pure chiarito da questa Corte (Cass. n. 13669/06), in materia di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che, quale organo della persona giuridica, ha conferito il mandato al difensore, non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, spettando invece alla parte che contesta la sussistenza del potere rappresentativo l’onere di formulare tempestiva contestazione e fornire la relativa prova negativa; tale principio conserva la sua validità anche nel caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, quando l’organo che abbia conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, soggetto a pubblicità legale, come è nell’ipotesi di preposizione institoria.

Nel caso di specie, in cui il potere di rappresentanza del sostituto titolare d’area deriva da atti soggetti a pubblicità legale (Delib. C.d.A. di MPS del 2 ottobre 2008 che attribuisce ai direttori delle aree territoriali la facoltà di assumere la rappresentanza in giudizio della banca e di nominare avvocati e procuratori con mandato speciale per proporre ogni azione, domanda e gravame a tutela dei diritti dell’ente, nonchè art. 19, u.c. dello statuto di MPS, che attribuisce il potere di sostituzione del titolare ai soggetti nominati sostituti) spettava dunque a Mael di contestare tempestivamente il difetto di rappresentanza del sottoscrittore della procura e di provare il fondamento dell’eccezione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 10.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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