Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4956 del 02/03/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4956 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 12431-2013 proposto da:
TANGA

IMMACOLATA,

BOTTICELLA

MICHELE

GERARDO,

BOTTICELLA ALBERTO E PER ESSO GLI EREDI, BOTTICELLA
ANTONELLA, BOTTICELLA MARIA LUISA, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA VAL D’ALA 10, presso lo studio
dell’avvocato FRANCO DELL’ERBA, che li rappresenta e
2018

difende giusta delega a margine;

173

ricorrenti

contro

COMUNE DI SANT’ANGELO A CUP0f0;

intimato

avverso la sentenza n. 210/2012 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 02/03/2018

di NAPOLI, depositata il 13/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

Fatti rilevanti e ragioni della decisione.
§ 1. Immacolata Tanga, nonché Michele Gerardo, Antonella e Maria Luisa Botticella,
tutti in qualità di eredi di Alberto Botticella, propongono tre motivi di ricorso per la
cassazione della sentenza n. 210/49/12 del 13 novembre 2012, con la quale la
commissione tributaria regionale della Campania ha respinto il ricorso per la
revocazione della sentenza n.90/48/08 del 2 novembre 2008. Sentenza con la quale
la medesima CTR aveva rigettato l’appello dal Botticella proposto avverso la decisione

notificatigli dal Comune di Sant’Angelo a Cupolo (BN), per Ici ’96-’98, su tre immobili
in sua proprietà.
Nella sentenza qui impugnata, la commissione tributaria regionale, in particolare,
ha osservato che: – la revocazione era stata richiesta (‘limitatamente all’avviso di
liquidazione n. 18602 relativo all’anno 1998’) sia per il mancato rilievo della causa di
nullità rappresentata dalla intempestività in primo grado della comunicazione di rinvio
dell’udienza di trattazione per legittimo impedimento del relatore (in quanto
asseritamente inviata a mezzo posta il 2 febbraio 2006, per udienza rinviata al 20
febbraio 2006 e, pertanto, non nel rispetto di 30 giorni liberi di cui all’articolo 31
d.lgs. 546/92); sia per asserito errore di percezione nell’avere il giudice di appello
escluso una causa di esenzione Ici relativa ad un immobile (stato di mancata
ultimazione ed ‘al rustico’) invece palesemente risultante dalla documentazione agli
atti; – tale istanza di revocazione non era tuttavia accoglibile ex art.395, 1^ co., n.4)
cpc, dal momento che l’affermazione del giudice di appello circa l’insussistenza di
condizione ‘al rustico’ dell’immobile in oggetto era dipesa, eventualmente, da un
errore di giudizio o valutativo, non già da una svista percettiva nell’esame della
relazione tecnica versata agli atti.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal Comune di
Sant’Angelo a Cupolo.
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso gli eredi Botticella lamentano – ex art.360 1^
co. n.4 cpc – nullità della sentenza per omesso esame ed omessa pronuncia
sull’istanza di revocazione basata sulla svista nella quale era incorso il giudice net
computare il termine di 30 giorni liberi di cui all’articolo 31 d.lgs. 546/92. Termine la
cui osservanza era smentita per tabulas dalla data di notifica dell’avviso di trattazione
del giudizio di primo grado (timbro postale del 2 febbraio 2006; udienza di rinvio del
20 febbraio 2006).
§ 2.2 Il motivo è infondato.
Ancorchè la sentenza qui impugnata abbia effettivamente omesso di pronunciare
sul motivo di revocazione concernente la violazione del termine di cui all’art. 1 cit.
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Ric.n.12431/13 rg. – Ud.del 6 febbraio 2013

con la quale la CTP di Benevento aveva ritenuto legittimi gli avvisi di liquidazione

(motivo della cui proposizione, ex art.395 1^ co., nn.1) e 4) cpc, la stessa sentenza
dà atto), tale omissione non può comportare la cassazione della pronuncia
medesima.
Va fatta qui applicazione del principio secondo cui, per integrare gli estremi del
vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del
giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che
si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Il che non si verifica quando

anche se manchi, in proposito, una specifica argomentazione; dovendo ravvisarsi una
statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non
espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica
della pronuncia (tra le molte: Cass. nn. 452/15, 16254/12, 20311/11).
Ora, dal motivo di ricorso per cassazione in esame si evince che la sentenza
revocanda (CTR Napoli n.90/48/08) non prese in considerazione lo specifico motivo di
appello proposto dal Botticella in ordine all’asserita violazione, da parte del giudice di
primo grado, del termine di cui all’art.31 cit.. Tale circostanza legittimava il Botticella
a proporre – contro quella sentenza di appello – ricorso per cassazione al fine di far
emergere l’omessa pronuncia su un motivo di gravame. Ciò perché
l’omessa pronuncia su un motivo di appello e, in genere, su una domanda, eccezione
o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra la violazione dell’art. 112 cod.
proc. civ.; con conseguente sua rilevanza sotto il profilo di cui all’art. 360, primo
comma, n. 4, cpc (dunque, non della revocazione, e nemmeno del vizio di
motivazione); norma che consente alla parte di chiedere – ed al giudice di legittimità
di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, degli
atti del grado di appello (Cass. ord.6385/17; Cass.22759/14 ed altre).
Senonchè, avverso tale omissione decisionale il contribuente formulò, non già
ricorso per cassazione ex art.360 1^ co. n.4 cpc, bensì proprio ricorso per
revocazione ex art.395, 1^ co., n.4) cpc.
Da qui il fondato convincimento che la commissione tributaria regionale – nella
sentenza n.210/49/12 qui impugnata – abbia a sua volta omesso di provvedere
proprio per la palese inammissibilità del motivo di revocazione così proposto,
concernente non un errore di fatto (nemmeno di ordine processuale), ma proprio
un’omessa pronuncia.
Palese inammissibilità che, derivando dalla risoluzione di una questione di puro
diritto, deve in ogni caso essere affermata da questa stessa corte di legittimità, in
funzione sostitutiva della decisione mancante, per evidenti ragioni di economia

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Ric.n.12431/13 rg. – Ud.del 6 febbraio 2013

Il C

la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte,

processuale e di ragionevole durata del giudizio (da ultimo, tra le molte, Cass.
16171/17).
Fermo dunque restando il principio per cui (Cass.ord. n. 11487 del 14/05/2013;
così Cass. ord.1786/16) “nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di

udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, adempie ad una
essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;
ne consegue che la omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima,

della commissione tributaria”, tale nullità – se, ed in quanto, non presa in esame doveva essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi non revocatori di
impugnazione.
§ 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, 1Aco.n.3) cpc violazione o falsa applicazione degli artt. 395 n.4) cpc e 64 d.lgs. 546/92. Per avere
la sentenza impugnata omesso di rilevare che il giudice di appello aveva escluso,
nonostante la mancata contestazione avversaria, lo stato ‘al rustico’ dell’immobile in
questione (ritenuto ‘completato nella parte esterna con finestre e persiane
avvolgibili’) a seguito e per effetto della erronea percezione e lettura di
documentazione inoppugnabile in senso contrario (relazione tecnica; rapporto
fotografico; atto notarile e denuncia presentata in Comune), perchè invece attestante
la mancanza nell’immobile degli impianti, delle porte interne e pavimenti, dei servizi
igienici; nonchè la residua presenza in esso di sabbia e calcinacci.
§ 3.2 Il motivo è infondato.
Per quanto concerne l’ipotesi di errore di fatto revocatorio ex art.395 n.4)
cod.proc.civ., (l’unica riproposta dai Botticella con la censura in esame) occorre
partire dal dato normativo secondo cui “vi è questo errore quando la decisione è

fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa,
oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente
stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto
controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
L’errore revocatorio deve dunque cadere su un ‘fatto’; esso si concreta in una falsa
percezione della realtà, a sua volta indotta da una ‘svista’ di natura percettiva e
sensoriale.
Proprio per tale sua natura, questa falsa percezione della realtà deve emergere in
maniera oggettiva ed immediata dal solo raffronto tra la realtà fattuale e la realtà
rappresentata in sentenza; con la conseguenza che non può dirsi revocatorio
quell’errore la cui verificazione richieda indagini, procedimenti ermeneutici,,

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Ric.n.12431/13 rg. – Ud.del 6 febbraio 2013

Il ConVEs

dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione

svolgimento di argomentazioni giuridico-induttive (tra le molte: Cass. nn.3317/98;
14841/01; 2713/07; 10637/07; 23856/08; 8472/16, ord.).
Va pertanto esclusa qualsivoglia rilevanza revocatoria all’errore di ‘valutazione’ nel
quale sia incorso il giudice nella ricostruzione fattuale e probatoria della vicenda,
ovvero nell’applicazione della legge e nella sussunzione della fattispecie.
Va poi considerato – non ultimo – che l’errore revocatorio deve riguardare, ex
art.395 n.4) cit., un fatto che

“non costituì un punto controverso sul quale la

§ 3.3 Orbene, tutto ciò premesso, correttamente la sentenza qui impugnata ha
escluso la natura revocatoria dell’errore denunciato, dal momento che quest’ultimo
concretava – nella qualificazione ‘al rustico’ dell’immobile che si assumeva esente da
Ici – un tipico (preteso) vizio di ricostruzione probatoria della fattispecie e, pertanto,
di valutazione; segnatamente, là dove il giudice di appello aveva ritenuto che gli
elementi desumibili dalla documentazione in atti deponessero per un immobile già
ultimato (in quanto completato nella parte esterna con finestre e persiane
avvolgibili), e non per un immobile ancora in corso di costruzione ed al rustico.
Si trattava, in definitiva – ed a tutto concedere – di un errore di giudizio, e non di
una svista percettiva nella lettura delle risultanze di causa.
Il che è reso palese dalla stessa istanza con la quale gli odierni ricorrenti
vorrebbero suscitare nella presente sede una diversa ‘valutazione’ dei riscontri
probatori (in natura principalmente tecnico-fotografica) da essi offerti nei precedenti
gradi di giudizio, e già vagliati dai giudici di merito.
Tale asserito errore doveva poi ritenersi ininfluente ai fini della revocazione
quand’anche si fosse risolto – in linea di puro diritto – nella erronea sussunzione
dell’immobile in esame sotto la qualificazione normativa di immobile ‘al rustico’; dal
momento che nemmeno in tal caso si tratterebbe di errore percettivo o sensoriale,
quanto – se mai – di errore di giudizio per erronea o falsa applicazione legislativa.
Va infine considerato, a definitiva esclusione del vizio revocatorio, come il giudice di
appello si sia pronunciato proprio sul fondamentale e più dibattuto punto controverso
della lite, costituito dai requisiti fattuali e giuridici dell’esenzione Ici dell’immobile
asseritamente non ancora ultimato. Sicchè, anche sotto questo punto di vista,
l’eventuale errore nel quale esso fosse così incorso era suscettibile di impugnazione
per cassazione (ex art.360, 1^co.nn.3) e 5) cpc), non già per revocazione.
§ 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, 1^co.n.5) cpc motivazione contraddittoria. Per avere la commissione tributaria regionale, da un
lato, affermato che tutto il contenzioso concerneva un’unità immobiliare costituita da
una mansarda ottenuta per sopraelevazione ‘non soggetta all’imposizione Ici pr lo
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Il GO

sentenza ebbe a pronunciare”.

stato rustico’; e, dall’altro, esclusa l’esenzione Ici non trattandosi di unità immobiliare
allo stato rustico.
§ 4.2 Anche questo motivo è infondato.
Esso ripropone – in sede di revocazione – il basilare tema decisorio di merito
costituito dall’effettivo stato di ultimazione dell’immobile in questione.
Aspetto, quest’ultimo, ormai appurato dal giudice di merito con la sentenza di cui si
è erroneamente sostenuta la revocabilità; e di certo qui non rivedibile.

ex art.360, 1^co.n.5) cpc – con riguardo non alla sentenza qui impugnata (del tutto
lineare, e niente affatto contraddittoria nell’esclusione del carattere revocatorio
dell’errore dedotto), bensì alla stessa sentenza revocanda.
La cui eventuale contraddittorietà motivazionale (che non trova comunque logico
riscontro nemmeno nella censura in questione, che contrappone un’affermazione
decisionale ad altra puramente espositiva e descrittiva dello svolgimento del processo
e del tema di contesa) doveva comunque essere anch’essa fatta valere mediante
ricorso per cassazione; non tramite istanza di revocazione.
Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso; nulla si provvede sulle spese, stante la
mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
Pqm
La Corte

rigetta il ricorso;

v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato
dalla L. n. 228 del 2012;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della
parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 6
febbraio 2018.
Il Con5/
Giaco

a

TRA

Significativo di ciò è che i ricorrenti denuncino la contraddittorietà motivazionale –

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