Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4955 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.27/02/2017),  n. 4955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26360-2014 proposto da:

B.J.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

C.C. giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PADOVA, MINISTERO DELL’INTERNO

(OMISSIS), PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA

REPUBBLICA DI VENEZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2152/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento iscritto al R.G. 26360 del 2014 è stata depositata la seguente relazione: “Il ricorrente, destinatario di un decreto di espulsione con ordine di allontanamento, del 26/3/2009, adiva il Tribunale di Padova affinchè venisse dichiarato il suo diritto rimanere sul territorio italiano per ottenere, in quanto affetto da HIV e altre patologie correlate, le cure necessarie e conseguentemente venisse dichiarata la nullità e/o illegittimità dei predetti provvedimenti.

Il Tribunale rigettava la domanda osservando che l’impugnazione avverso il decreto di espulsione deve essere proposta davanti al Giudice di Pace, secondo quanto disposto dal T.U. dell’immigrazione, e che tale rimedio risultava essere stato già esperito con esito negativo. Per le stesse ragioni riteneva non impugnabile l’ordine di allontanamento del Questore. Quanto all’accertamento del diritto ad ottenere le cure mediche in Italia, tale domanda veniva respinta per due ordini di ragioni: se diretta all’annullamento dei suddetti provvedimenti essa non era proponibile se non davanti al Giudice di Pace; ove, al contrario, tale domanda fosse stata formulata in via principale, mancava l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in quanto, trovandosi l’attore in Italia, ad esso era assicurata e fornita la necessaria assistenza medica.

Contro la sentenza del Tribunale proponeva gravame l’odierno ricorrente dinanzi la Corte d’Appello di Venezia.

La Corte territoriale respingeva l’appello richiamando le argomentazioni del Giudice di prime cure in punto d’inammissibilità dell’impugnazione del decreto espulsivo dinanzi al Tribunale civile, rilevando che non avendo proposto ricorso dinanzi al Giudice di Pace il provvedimento di espulsione fosse ormai divenuto definitivo. Osservava, altresì, come l’ordine di allontanamento, in quanto meramente attuativo del provvedimento di espulsione non era autonomamente impugnabile.

Relativamente all’accertamento del diritto ad ottenere le cure necessarie in Italia riteneva il rigetto di primo grado corretto poichè i motivi di salute, in quanto dedotti per opporsi al provvedimento di espulsione, andavano anch’essi fatti valere davanti al Giudice di Pace.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia propone ricorso per cassazione B.J.K., affidandosi ai seguenti motivi:

1. Nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda diannullamento e/o dichiarazione di nullità del provvedimento di espulsione e dell’ordine di allontanamento del Questore, qualora il Collegio avesse ritenuto materialmente non impugnati i provvedimenti di espulsione, atteso che la richiesta di pronuncia sulla legittimità di detti provvedimenti era oggetto di autonomo motivo di appello.

Evidenzia, altresì, il ricorrente che l’omessa pronuncia relativa all’ordine di allontanamento è frutto di un errore del Giudice posto che la stesso non è stato autonomamente impugnato, ma è stato censurato insieme al provvedimento di espulsione cui è strumentale.

2. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 104, 9, 34, 38 e 40 c.p.c.. Qualora, invece, il Giudice avesse ben inteso la domanda ritenendola inammissibile perchè da proporsi dinanzi al GdP la sentenza incorrerebbe nella violazione delle norme procedurali in materia di competenza, connessione e cumulo di domande.

(a) Il giudizio in esame propone due distinte domande: la prima avente ad oggetto l’accertamento dello status di inespellibilità connesso alla titolarità e all’esercizio del diritto fondamentale alla salute e dunque al diritto dello straniero ad ottenere in Italia le cure essenziali a norma del D.Lgs. 286 del 1998, art. 35; la seconda avente ad oggetto l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità dei provvedimenti amministrativi di tale diritto.

Sottolinea il ricorrente che la prima domanda è di competenza esclusiva del Tribunale, ai sensi dell’art. 9 c.p.c., mentre la seconda è, ai sensi del T.U. sull’immigrazione, di competenza del GdP. Tuttavia, la circostanza che tale competenza fosse un tempo attribuita al Tribunale e che lo stesso mantenga ancora oggi cognizione in particolari casi di espulsione fa ritenere che la competenza del Gdp non sia competenza funzionale e che il legislatore abbia inteso affidare a tale Ufficio la verifica dei meri presupposti formali dell’espulsione e non anche i giudizi che richiedano una pronuncia, sia pur incidenter tantum, in materia di diritti fondamentali.

Osserva, inoltre, che la prassi per cui il GdP si ritenga competente a conoscere incidenter tantum della sussistenza dei motivi di salute non è ragione idonea a negare la cognizione del Tribunale quando la domanda di annullamento di un’espulsione è collegata ad una domanda di accertamento di uno status di inespellibilità fondato sul diritto costituzionale alla salute a alla vita e che l’idea di una competenza funzionale riservata al GdP in determinate materie con radicale esclusione della competenza dei magistrati togati appare incompatibile con la previsione dell’art. 106 Cost., comma 2.

(b) Le domande venivano proposte avanti al Tribunale per il rapporto di connessione per pregiudizialità esistente tra esse e la domanda di accertamento della status di inespellibilità connesso al diritto di salute dello straniero, che, sostiene il ricorrente, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., commi 3 e 6, attraeva nella competenza superiore e nel rito ordinario anche le due domande impugnatorie. Peraltro il potere di proporre congiuntamente le domande è attribuito alla parte dall’art. 104 c.p.c..

(c) Il ritenuto difetto di competenza, poi, doveva essere rilevato dal Giudice non oltre la prima udienza di trattazione ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 1, e nel caso di ritenuta competenza funzionale del GdP avrebbe dovuto rimettere gli atti (della sola domanda impugnatoria) a quest’ultimo, dovendo in ogni caso pronunciarsi sulla domanda principale.

3. Nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi d’appello che denunciavano la nullità della sentenza di primo grado per infrapetizione, poichè con specifico motivo d’impugnazione l’odierno ricorrente aveva censurato l’omessa pronuncia del Giudice di primo grado sulle domande proposte basandosi su presupposti di fatto erronei.

Lamenta, pertanto, il vizio di infrapetizione del Giudice dell’appello riproponendo in questa sede la censura non esaminata, ai fini di una cassazione con rinvio del giudizio al Giudice di primo grado ex art. 383 c.p.c., comma 3.

Deve essere affrontata, in via preliminare, la questione prospettata nel secondo motivo di ricorso (c), relativa alla violazione dell’art. 38 c.p.c. Sostiene il ricorrente che stante il mancato rilievo d’ufficio del difetto di competenza del Tribunale entro l’udienza di cui all’art. 183, questa debba ritenersi incontrovertibilmente radicata, con conseguente obbligo della Corte di appello di pronunciarsi nel merito della domanda. Si ritiene la manifesta infondatezza della censura, posto che il Collegio ha ritenuto la correttezza della pronuncia di primo grado in considerazione del mancato esperimento del rimedio di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, e della conseguente, intervenuta, definitività del provvedimento di espulsione. Non si tratta, dunque, di un semplice difetto di competenza del Tribunale quanto dell’impossibilità di impugnare il decreto di espulsione posto che, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 il ricorso avverso il decreto di espulsione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, dinanzi al Giudice di pace entro 30 gg dalla notificazione del provvedimento. Orbene, correttamente il Collegio ha rilevato la definitività del provvedimento di espulsione posto che lo stesso è stato emesso in data 26.3.2009 e notificato prima del 30.3.2009, data in cui l’espellendo veniva portato presso il CIE di Milano. Il mancato esperimento del rimedio di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8 avendo lo straniero unicamente proposto l’azione dinanzi al Tribunale in data 25 maggio 2009 ha determinato, pertanto, la definitività del decreto di espulsione e la conseguente inammissibilità del successivo appello promosso dinanzi la Corte di appello di Venezia.

Si ritiene, inoltre, l’inammissibilità della censura sub (a) contenuta nel secondo motivo di ricorso per radicale difetto di specificità. Le argomentazioni di parte ricorrente sono tese in vario modo ad affermare la competenza del Tribunale nel caso di specie, poichè relativo a diritti fondamentali della persona quali il diritto alla salute e alla vita. Ritiene il ricorrente che i giudici, sia in primo che in secondo grado, abbiano mal compreso il contenuto della domanda, tesa anzitutto all’accertamento del suo status di inespellibilità. La censura si rivela del tutto inidonea a colpire la ratio decidendi del provvedimento impugnato atteso che sia il giudice di prime cure che quello di secondo grado prendono in considerazione l’ipotesi della proposizione della domanda di accertamento del diritto ad ottenere le cure in Italia in via principale, ritenendone comunque l’inammissibilitàper mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. o perchè tesa ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti amministrativi di espulsione e di allontanamento, da proporre entro un termine perentorio davanti a diversa autorità giudiziaria ordinaria. Resta assorbito l’ulteriore profilo (relativo alla connessione per pregiudizialità tra la domanda di accertamento del diritto ad ottenere le cure essenziali ed urgenti in Italia e la domanda di annullamento dei provvedimenti amministrativi).

Si ritiene, infine, la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. Il ricorrente lamenta un vizio di omessa pronuncia ipotizzando che il Giudice del gravame non abbia ritenuto materialmente impugnati i provvedimenti di espulsione ed allontanamento dal territorio italiano.

Orbene, risulta chiaro dalla lettura della parte motiva della sentenza impugnata che la Corte territoriale non abbia in alcun modo travisato i termini dell’impugnazione ed abbia semplicemente condiviso la declaratoria d’inammissibilità del giudice di primo grado, posto che il rimedio previsto per ottenere l’annullamento e/o la riforma dei suddetti provvedimenti è, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, il ricorso dinanzi al Giudice di Pace. Resta assorbito dalla complessiva inammissibilità del gravame l’ulteriore profilo relativo alla autonoma impugnazione dell’ordine di allontanamento del Questore.

Anche il terzo motivo in quanto sostanzialmente ripetitivo del primo appare, per le stesse ragioni, manifestamente infondato.

Alla luce delle suesposte considerazioni si propone il rigetto del ricorso”.

Il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata e per l’effetto dichiara inammissibile il ricorso. In mancanza della parte resistente non vi è statuizione sulle spese processuali.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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