Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4955 del 28/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4955
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PAOLO EMILIO 59, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
SBARDELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPRIOLI RAFFAELE,
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 16/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di NAPOLI del 29/01/08, depositata il 13/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;
udito l’Avvocato Caprioli Raffaele, difensore del controricorrente
che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI
che aderisce alla relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio.
Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e lette le memorie depositate da entrambe le parti, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.:
OSSERVA:
Con atto notificato il 30 marzo 2009, l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione la sentenza indicata in epigrafe, depositata il 13 febbraio 2008, con la quale la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello dell’ufficio perchè tardivo, deducendo la violazione e dell’art. 183 c.p.c., comma 3, L’Agenzia prospetta alla Corte il seguente quesito di diritto: “se sia nulla per violazione de diritto di difesa la sentenza che, come nel caso di specie è avvenuto, ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità dell’appello senza previamente segnalare tale questione alle parti”. Il sig. R. resiste con controricorso ed eccepisce, tra l’altro, la inammissibilità dell’odierno ricorso, perchè tardivo.
L’eccezione della parte resistente deve essere esaminata con priorità perchè l’eventuale accoglimento assorbe ogni altra questione.
Giova evidenziare preliminarmente che l’Agenzia ricorrente, con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. nulla replica sul punto.
La parte resistente eccepisce che avverso la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, l’Agenzia delle Entrate, in data 19 maggio 2008, ha proposto ricorso per revocazione (come risulta dalla copia depositata dalla difesa del R., ai sensi dell’art. 372 c.p.c.) e che. quindi, rispetto a tale data, il ricorso notificato il 30 marzo 2009 è tardivo.
L’eccezione è fondata. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Il deposito del ricorso per revocazione di una sentenza in grado di appello integra, nei confronti della parte istante, conoscenza legale della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, per cui la tempestività del successivo ricorso per cassazione proposto da detto soggetto dev’essere verificata con riguardo non solo al termine di un anno dal deposito della sentenza ma anche a quello di sessanta giorni dalla domanda di revocazione, salvo che il giudice chiamato a pronunciarsi in sede rescindente, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione ex art. 398 cod. proc. civ., comma 4” (Cass. 23592/2004; conf. 15522/2002).
Da quanto detto deriva che il ricorso è stato proposto dopo la formazione del giudicato (avvenuta dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dal del 19 maggio 2008, data di presentazione del ricorso per revocazione), con conseguente inammissibilità del ricorso stesso. La inammissibilità per scadenza dei termine assorbe gli ulteriori profili di inammissibilità, illustrati nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che, comunque il Collegio ritiene sussistenti e devono intendersi qui richiamati, in quanto noti alle parti, disattese le osservazioni della ricorrente. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro seimila, di cui Euro cinquemilaottocento per onorario, oltre le spese generali e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011