Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4955 del 02/03/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4955 Anno 2018
Presidente: DIIASI CAMILLA
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA
Data pubblicazione: 02/03/2018
01:3

SENTENZA
sul ricorso 19530-2013 proposto da:
SOCI ETA’
persona
tempore,

PER LE ENTRATE DEL COMUNE DI ALGHERO SPA
de l

Presidente

domiciliato

e

legale

rappresentante

2018

dagli

n

pro

in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
difeso

j

Avvocati

PAOLA

SERRA,

rappresentato e
ANTONIO

SERRA

giusta delega a margine;
– ricorrente –

169
contro

COMUNE DI ALGHERO;
– intimato nonchè contro

VILLAGGIO OMBRETTA SPA in persona dell’ Amrn. re Unico e
legale

rappresentante

pro

tempo re,

elettivamente

domiciliato in ROMA VICOLO DEL MAZZARINO 14/16, presso
lo

studio

dell’avvocato

PAOLA

DESIDERI

rappresentato e difeso dall’avvocato

ZANARDELLI,

I~NAZIO

– resistente con procura
avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

di

MARINARO;
specia~e

13/2013

SASSARI,

della

depositata

il

03/05/2013;
udita

la

udienza

relazione della causa
del

06/02/2018

dal

svolta nella pubblica

Consigliere

Dott.

LIANA

MARIA TERESA ZOSO;
udito

il

P.M.

Generale Dott.

ln

persona

del

Sostituto

Procuratore

FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per

il rigetto del ricorso;
udito

per

il

resistente

chiesto il rigetto.

l’Avvocato

MARINARO

che

ha

R.G. 19530/2013
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
l. La società Villaggio Ombretta s.p.a. impugnava l’avviso di accertamento Ici per l’anno
2004 emesso dalla società SECAL s.p.a. per conto del Comune di Alghero relativamente ad un
complesso immobiliare turistico- alberghiero. Sosteneva la ricorrente che per errore l’agenzia
del territorio aveva provveduto all’accatastamento degli immobili destinati ad albergo come
abitazioni private ed aveva attribuito loro la categoria catastale A/2 in luogo della categoria D e
solo nel 2005 l’agenzia stessa, riconosciuto l’errore, aveva provveduto alla rettifica catastale
attribuendo correttamente la categoria D. La SECAL S.p.A. per l’anno 2003 aveva utilizzato i
dati catastali precedenti alla rettifica senza tener conto del fatto che il Comune era a
conoscenza che si trattava di immobili adibiti ad attività alberghiera, avendo rilasciato la
concessione edilizia per l’ampliamento ed avendo applicato la Tarsu sulla base dell’attività
alberghiera esercitata. La commissione tributaria provinciale di Sassari rigettava il ricorso.
Proponeva appello la contribuente e la commissione tributaria regionale della Sardegna,
sezione staccata di Sassari, lo accoglieva sul rilievo che il Comune aveva a disposizione i
documenti necessari per verificare la correttezza dell’iscrizione catastale avendo approvato il
progetto di ampliamento, rilasciato diverse concessioni edilizie ed applicato l’imposta Tarsu
riferita all’attività alberghiera. L’ente territoriale era, dunque, nelle condizioni di riscontrare
l’errore di accatastamento e di chiedere la correzione alla stessa agenzia del territorio.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società SECAL S.p.A.
affidato ad un motivo. La contribuente si è costituita in giudizio, depositando copia del
mandato rilasciato al difensore, al solo fine di partecipare all’udienza di discussione ai sensi
dell’art. 370 cod. proc. civ ..
3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360,
comma l, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
504/92. Sostiene che la norma prevede che le risultanze catastali sono efficaci a decorrere
dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate
negli atti catastali. Nel caso di specie la modifica operata dall’agenzia del territorio nel 2005
aveva avuto luogo poiché il contribuente aveva richiesto non solo l’attribuzione di una nuova
destinazione d’uso rispetto quella richiesta ma anche la soppressione e fusione di fabbricati.
Erano state richieste, dunque, modifiche ulteriori rispetto al classamento sicché non si trattava
di un errore nell’inserimento di dati compiuti dall’agenzia del territorio e la rettifica operata
dall’agenzia del territorio non poteva avere valore retroattivo.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. La CTR, con accertamento di fatto
congruamente motivato, ha rilevato che la richiesta di accatastamento presentata nel 1993
dalla società contribuente non consentiva di individuare l’intendimento dei richiedenti di
1

chiedere l’accatastamento come residenze da collocare nella categoria A mentre risultava che
si trattava di variazione planimetrica per ampliamento con allegati il tipo mappale e l’elaborato
planimetrico

relativo

ad

albergo,

piscina,

negozio

e vari

subalterni

corrispondenti

ad

appartamenti e scale. Ed ha altresì rilevato che, non solo l’inserimento catastale ed il
classamento erano stati fatti in assenza di sopralluogo ma che, in ogni caso, dai documenti
depositati si evinceva che si trattava di residenza turistico alberghiera e che solo nel 2005
l’agenzia del territorio, dopo la proposizione del ricorso contro l’accatastamento da parte del
contribuente, aveva eseguito il sopralluogo sull’immobile ed aveva

attribuito la categoria

catastale D. Si trattava di un errore di cui il Comune avrebbe dovuto essere a conoscenza per
aver rilasciato la concessione edilizia ed aver correttamente applicato la Tarsu, sicché avrebbe
dovuto applicare l’Ici calcolandola sulla base della effettiva destinazione turistico alberghiera
degli immobili.
La decisione che consegue, in punto di operatività ex tunc della variazione catastale ai fini
del calcolo della base imponibile per l’ICI dovuta per l’anno 2003 con riferimento agli immobili
di proprietà della ricorrente è conforme, pertanto, al principio di diritto espresso in materia
dalla Corte di legittimità, secondo cui “in tema di ICI, la regola desumibile dal D.Lgs. n. 504 del
1992, succitato art. 5, comma 2, secondo il quale le variazioni delle risultanze catastali hanno
efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno d’imposta
successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica al
caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto
compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell’immobile
esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita,

in quanto il riesame di dette

caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali,
l’attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall’originario classamento rivelatosi
erroneo o illegittimo” ( Cass. n. 16241 del 31/07 /2015; Cass. n. 13018 del 24/7 /2012; Cass.
n. 27906 del 30/12/2009).
2. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo in
relazione all’attività difensiva svolta, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato
proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare
atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. l, comma 17, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha
aggiunto l’art. 13, comma l quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente
rigettata.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla contribuente le spese
processuali che liquida in euro 2.200,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura
2

del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2018.

3

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