Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4954 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 11/11/2010, dep. 28/02/2011), n.4954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Roma Via

dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

MIVAR di Carlo Vichi s.a.s., elett.te dom.ta in Roma, Via Boezio 16,

rappr.ta e difesa dagli avv.ti LUPI Raffaello e Claudio Lucisano, per

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la decisione 92/38/07 della C.T.R. di Milano,

dell’11.12.2007/23.4.2008, R.G. 4034/07;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 novembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 5 ottobre 2010 è stata depositata relazione che

qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della contribuente s.p.a. MIVAR di Carlo Vichi, dell’avviso di rettifica della dichiarazione IVA, per l’anno 2001, basato su verifica fiscale della Guardia di finanza che aveva condotto l’Amministrazione finanziaria a non ritenere inerenti fatture passive e note di credito emesse dalla società e con le quali erano state realizzate liberalità unilateralmente concesse ai clienti. La società contestava trattarsi di mere liberalità e rivendicava il loro carattere commerciale in quanto corrispondenti a sconti concessi alla clientela, costituita da rivenditori all’ingrosso, su negoziazioni già pattuite e in occasione di campagne promozionali o festività di fine anno;

2. La C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso ritenendo che la concessione di sconti o di premi sul fatturato e l’eventuale contributo alle spese di pubblicità rientrassero negli accordi contrattuali stipulati fra le parti. La C.T.R. ha confermato tale decisione risultando dalla documentazione esibita che gli sconti, i premi di produzione, i contributi pubblicitari, concessi dalla contribuente, avevano come controprestazione, da parte dei clienti, il raggiungimento di certi livelli di fatturato o la realizzazione di pubblicità, che andava indirettamente a vantaggio della stessa MIVAR. Riteneva pertanto la CTR trattarsi di operazioni previste contrattualmente o stabilite da precisi accordi e che rientrano fra i rapporti abitualmente in uso fra imprese industriali e commerciali, con lo scopo di incrementare il fatturato;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione relativi entrambi alla insufficienza della motivazione e così sintetizzati ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.:

a. sul fatto controverso e decisivo se la società avesse fornito la prova che le cessioni di denaro fossero state effettuate a fronte di servizi prestati dalla clientela la motivazione è insufficiente perchè si limita a indicare, quale evidenza istruttoria da cui tale prova si evincerebbe, “la documentazione esibita” senza ulteriore specificazione dei suoi estremi e/o del suo contenuto, di talchè non è possibile comprendere a quale documentazione il giudice abbia inteso fare riferimento;

b. sul fatto controverso e decisivo se la società avesse fornito la prova che gli sconti concessi alla clientela fossero il frutto di accordi fra le parti (e dunque costituissero l’adempimento, da parte della società, di detto accordo), e non di una determinazione unilaterale della società, la motivazione è insufficiente perchè:

1) la considerazione che con lo sconto la società avesse inteso remunerare la clientela per servizi resi o per aver raggiunto certi livelli quantitativi di prodotti acquistati non è di per sè indicativa della sussistenza di un pregresso accordo; 2) in ogni caso la sentenza si limita a indicare quale evidenza istruttoria da cui evincere la prova di tale circostanza la “documentazione esibita” senza ulteriore specificazione dei suoi estremi e/o del suo contenuto, di talchè non è possibile comprendere a quale documentazione il giudice abbia inteso fare riferimento;

4. Si difende con controricorso la MIVAR di Carlo Vichi s.p.a.;

Ritiene che:

1. il ricorso sia fondato essendo evidente in relazione ai punti indicati dalla ricorrente la insufficienza e apoditticità della motivazione in merito alle prove che hanno determinato il convincimento del giudice di appello;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Lombardia che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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