Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4953 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 11/11/2010, dep. 28/02/2011), n.4953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MIVAR di Carlo Vichi s.a.s., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Boezio presso SCGT, rappresentata e difesa dagli avvocati LUPI

Raffaello e Claudio Lucisano, giusta mandato a margine del ricorso

per cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la decisione n. 36/36/08 della Commissione tributaria

regionale di Milano, emessa in data 18 marzo 2008, depositata in data

10 aprile 2008, R.G. 3983/07;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 novembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 5 ottobre 2010 è stata depositata relazione che

qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della contribuente s.p.a. MIVAR di Carlo Vichi, dell’avviso di rettifica della dichiarazione IVA per l’anno 2002 basato su verifica fiscale della Guardia di finanza che aveva condotto l’Amministrazione finanziaria a non ritenere inerenti fatture passive e note di credito emesse dalla società e con le quali erano state realizzate liberalità unilateralmente concesse ai clienti. La società contestava trattarsi di mere liberalità e rivendicava il loro carattere commerciale in quanto corrispondenti a sconti concessi alla clientela, costituita da rivenditori all’ingrosso, su negoziazioni già pattuite e in occasione di campagne promozionali o festività di fine anno;

2. La C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso ritenendo la rilevanza ai fini IVA dei predetti sconti. La C.T.R. ha invece accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate;

3. Ricorre per cassazione MIVAR di Carlo Vichi s.p.a. con cinque motivi di impugnazione;

4. Si costituisce tardivamente, ai fini della partecipazione all’udienza di discussione l’Agenzia delle Entrate;

Ritiene che:

1. i primi due motivi di ricorso non sono ammissibili perchè sforniti di una sintesi idonea a individuare lo specifico punto su cui si incentra l’impugnazione per difetto di motivazione. Inoltre i motivi in questione rappresentano una riproposizione di censure di fatto alla decisione di merito della C.T.R. che appare motivata succintamente ma in maniera comprensibile e logica. Il terzo motivo pone una questione inconferente in quanto non è in discussione la possibilità di concedere sconti ex post su debiti non ancora saldati dai clienti ma la necessità di provare la certa riferibilità delle fatture passive e delle note di credito a specifiche negoziazioni commerciali in atto, riferibilità che la C.T.R. ha escluso in punto di fatto e richiamando la necessità di specifici adempimenti fiscali (registrazioni) da compiere in un contesto temporale circoscritto (un anno). Il quarto motivo è anch’esso inammissibile perchè la società ricorrente prospetta una questione di diritto mai proposta nel corso del giudizio e basata su una nuova prospettazione dei fatti in base alla quale le corresponsioni di denaro ai clienti costituivano un corrispettivo dell’obbligo di favorire all’interno del proprio punto vendita la commercializzazione dei prodotti MIVAR..

Il quinto motivo è inammissibile e comunque infondato in quanto non vi è stata alcuna impugnazione incidentale sul punto da parte della MIVAR nè alcuna omessa pronuncia da parte della C.T.R. che confermando gli atti impositivi ha implicitamente confermato le sanzioni irrogate alla società contribuente;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso;

ritenuto che tale relazione non può essere condivisa specificamente per ciò che concerne i primi due motivi di ricorso. Infatti la sintesi idonea a identificare gli specifici punti su cui si incentra l’impugnazione per difetto di motivazione è desumibile anche graficamente dalle sottointitolazioni dei motivi di ricorso che evidenziano: a) l’incomprensibilità e insufficienza della motivazione sul punto della qualificazione come cessioni di denaro e non come sconti commerciali delle operazioni risultanti dalle fatture e note di credito contestate dalla amministrazione finanziaria; b) la mancata considerazione nella motivazione dei documenti indicati in neretto nel secondo motivo di ricorso. Inoltre non è condivisibile che la motivazione sia pure succinta sia da considerare logica e comprensibile. Infatti quanto al primo motivo che fonda la decisione esso parte da una premessa non contestata ma ne desume delle affermazioni apodittiche e non comprensibili dal punto di vista logico. Il secondo motivo posto a base della decisione è insufficiente quanto alla ricognizione di inapplicabilità del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26 e alla riferibilità di tale contestazione all’avviso di rettifica;

il ricorso deve essere accolto quanto ai primi due motivi, restando assorbiti i restanti. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R., della Lombardia che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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