Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4953 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 24/02/2021), n.4953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8442/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

A. M. & C. spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Guglielmo Maisto e Marco Cerrato ed elettivamente domiciliata in

Roma, Piazza D’Aracoeli 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano,

n. 4888/12/2014, depositata il 23 settembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre

2020 dal relatore Dario Cavallari.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Publikompass spa ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’IVA 2006.

La CTP di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 130/2/2013, ha accolto il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4888/12/2014, ha respinto.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

La A. M. & C. spa, quale incorporante la Publikompass spa, ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società contribuente ha aderito all’istituto della definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11 conv., con modif., dalla L. n. 96 del 2017, pagando integralmente l’importo dovuto, come risulta dalla documentazione allegata.

Non risulta che sia stato notificato diniego della definizione.

Ai sensi del citato art. 11, comma 10 la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto, entro il termine del 31 dicembre 2018, presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.

Atteso che tale ultima istanza non risulta depositata, il processo va dichiarato estinto.

Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate, come stabilito dal menzionato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo .

PQM

La Corte:

– dichiara estinto il giudizio;

– pone le spese di lite a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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