Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4952 del 28/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 11/11/2010, dep. 28/02/2011), n.4952
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.A. e I., domiciliate presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione rappresentate e difese dall’avvocato
ORLANDO Antonio, giusta mandato a margine del ricorso per cassazione;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate;
– intimata –
avverso la decisione n. 252/17/07 della Commissione tributaria
regionale di Napoli, emessa in data 11 maggio 2007, depositata in
data 11 febbraio 2008, R.G. 8744/06;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LECCISI Giampaolo;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11 novembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
rilevato che in data 5 ottobre 2010 è stata depositata relazione che
qui si riporta:
Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte delle contribuenti dell’avviso di accertamento dell’Ufficio n. 4 dell’Agenzia delle Entrate di Napoli con il quale era stato rettificato il valore del compendio ereditario della de cuius P.G.;
2. La C.T.P. di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso riducendo del 15 % il valore accertato e la C.T.R. ha confermato tale decisione;
3. Ricorrono per cassazione le contribuenti con tre motivi di impugnazione: a) falsa applicazione del D.P.R. n. 637 del 1972, artt. 20 e 26; b) nullità della sentenza per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5; c) violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – nullità della sentenza per violazione del giusto processo anche ex art. 111 Cost. e in combinato disposto con l’art. 51 c.p.c., n. 4;
Ritiene che:
1. il ricorso sia inammissibile e comunque infondato. Non vi è infatti formulazione dei prescritti quesiti di diritto e delle sintesi delle impugnazioni per difetto di motivazione che consentano di identificare con precisione i passaggi della motivazione che si ritengono viziati e le ragioni dell’impugnazione. Inoltre il secondo motivo è evidentemente inammissibile, se non altro, per difetto di autosufficienza quanto alla pretesa di identificare il valore dell’asse ereditario con un valore espropriativo di cui non si indica neanche l’ammontare e la riferibilità al valore denunciato. Il terzo motivo è palesemente infondato dato che era insussistente il preteso dovere di astensione;
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011