Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4952 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.27/02/2017),  n. 4952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.D.A., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv. Costantino Montesanto;

– ricorrente –

contro

M.R., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale

in calce al controricorso, dall’Avv. Antonio D’Ursi;

– controricorrente –

e contro

R.L., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

in calce al controricorso, dall’Avv. Antonio D’Ursi;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

M.R., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale

in calce al controricorso, dall’Avv. Antonio D’Ursi;

– ricorrente in via incidentale condizionata –

contro

D.D.A., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del controricorso, dall’Avv. Costantino Montesanto;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno in data 8

febbraio 2012.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 6 marzo 1990, D.D.A. conveniva in giudizio i coniugi M.R. e R.L., dai quali, con atti pubblici per notaio Ma. del (OMISSIS), aveva acquistato la piena proprietà di un fondo rustico esteso in agro di (OMISSIS), in località (OMISSIS) del Comune, e riportato in catasto al foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS).

L’attore deduceva che all’art. 2 del primo rogito era stata costituita a vantaggio del fondo da lui acquistato una servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici sulla restante proprietà dei venditori mediante una stradina – di cui veniva specificamente indicato il percorso – che avrebbe dovuto avere la larghezza costante di tre metri e avrebbe dovuto essere sistemata “a cura e spese dei venditori e dell’acquirente in proporzione”.

Ciò posto, l’attore lamentava che i convenuti, dopo avere chiesto ed ottenuto le autorizzazioni amministrative occorrenti, non avevano poi dato corso alle opere previste per la sistemazione della stradina; che, avendo interesse a mettere a coltura la porzione di fondo acquistata impegnata a bosco ceduo, a causa della mancata realizzazione della stradina da parte dei venditori egli era stato costretto ad intraprendere le opere di trasformazione fondiaria avvalendosi dapprima di tecniche ormai obsolete (come il dissodamento manuale del terreno senza l’ausilio di mezzi meccanici, inaccessibili) e quindi a procurarsi una diversa via di accesso carrabile al fondo acquistato.

Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti, per il loro inadempimento contrattuale, al risarcimento dei danni subiti, quantificandoli in Lire 58.500.000, oltre interessi e spese.

M.R. rimaneva contumace, mentre si costituiva R.L., il quale, nel resistere alla domanda, sosteneva che l’obbligazione di effettuare sul fondo servente il tracciato della stradina con larghezza pari a tre metri era stata adempiuta e che l’opera non era stata definitivamente sistemata con la bitumazione della sede stradale e l’esecuzione delle eventuali opere di regolamentazione delle acque esclusivamente a causa delle mancata collaborazione del D.D., benchè a tanto invitato.

Acquisiti documenti ed espletata c.t.u., il Tribunale di Salerno, con sentenza pubblicata il 17 novembre 2006, accoglieva la domanda e, dichiarato l’inadempimento dei convenuti in ordine all’obbligazione assunta all’art. 2 del rogito Ma. del (OMISSIS), li condannava al pagamento in favore dell’attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 23.634, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, ed alla refusione delle spese processuali.

2. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l’8 febbraio 2012, la Corte d’appello di Salerno ha accolto il gravame proposto da M.R. e da R.L. e per l’effetto, in riforma integrale della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda avanzata da D.D.A..

La Corte distrettuale ha rilevato che l’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione a cura e spese dei coniugi M. e R. della stradina in questione doveva considerarsi come obbligazione propter rem, in quanto tale collegata intimamente al fondo servente e circolante con esso, e doveva considerarsi estinta in dipendenza dell’avvenuto acquisto, ad opera dello stesso D.D., con atto di compravendita per notar Ma. del (OMISSIS), dell’appezzamento di terreno gravato dalla servitù costituita con il precedente atto pubblico del (OMISSIS), sicchè, essendosi consolidata nella persona del D.D. la titolarità del diritto di proprietà esclusiva sui fondi servente e dominante, i coniugi M. e R. avrebbero dovuto considerarsi liberati dal vincolo obbligatorio per effetto del trasferimento della proprietà del fondo servente.

La Corte d’appello ha altresì escluso che l’appellato abbia subito, medio tempore, danni di sorta, in quanto nel breve lasso di tempo trascorso tra la costituzione della servitù ((OMISSIS)) e l’acquisto da parte del D.D. della proprietà del fondo servente ((OMISSIS)) non gli era stata ancora concessa dalla Comunità montana Penisola Amalfitana e dall’Ispettorato compartimentale delle foreste l’autorizzazione (poi rilasciatagli in data 11 luglio 1984) alla progettata trasformazione agraria del fondo.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il D.D. ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 marzo 2012, sulla base di tre motivi.

Hanno resistito, con separati atti di controricorso, la M. e il R..

La M. ha proposto ricorso incidentale in via condizionata, affidato a tre motivi.

Il D.D. vi ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1027, 1030, 1058 e 1223 c.c.) il ricorrente in via principale si duole che la Corte territoriale abbia confuso un’obbligazione personale unica e irripetibile, destinata ad essere assolta subito e ad esaurirsi in un’unica attività racchiusa in un unico e limitato arco temporale e volta al conseguimento di un risultato definitivo e permanente – quale l’obbligazione assunta dal proprietario del fondo servente di realizzare una strada percorribile, oltre che a piedi, anche con mezzi meccanici – con le obbligazioni accessorie propter rem, destinate ad essere assolte con il compimento, da parte del proprietario del fondo servente, di più prestazioni che si rendano di volta in volta necessarie a consentire il più comodo esercizio, da parte del proprietario del fondo dominante, di una servitù già attiva, durante tutto l’arco della permanenza del diritto sulla cosa altrui. Diverso è, invece, ad avviso del ricorrente, il caso in esame, in cui l’obbligazione attiene ad una servitù non ancora attivamente praticabile, ma destinata a divenirlo soltanto dopo l’esecuzione di opere preparatorie dirette ad una immutazione dello stato dei luoghi. Secondo il ricorrente, nulla vieterebbe alle parti, nel momento in cui costituiscono una servitù, di convenire una preventiva immutazione dello stato dei luoghi per adeguarlo al tipo di servitù costituita; e nulla vieterebbe ad esse di distribuirsi liberamente tra loro gli oneri e i costi relativi. Sicchè doveva trovare accoglimento la domanda di risarcimento ex art. 1223 c.c., rapportata, non già a mere prestazioni accessorie propter rem inadempiute in un arco temporale limitato, ma all’inadempimento dell’obbligazione personale mirata alla preliminare realizzazione della stessa sedes della costituita servitù, conformandola al tipo e alle modalità di esercizio di detta servitù, come voluta dalle parti.

1.1. – Il motivo è infondato.

Con l’atto pubblico ai rogiti del notaio Ma. del (OMISSIS) i venditori M. e R. e l’acquirente D.D. hanno convenuto la costituzione a favore del fondo venduto di una servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici su di una stradina privata gravante sulla restante proprietà dei venditori (fondo servente). E’ stato altresì convenuto che detta stradina, della larghezza costante di metri tre, avrebbe dovuto essere “sistemata a cura e spese dei venditori e dell’acquirente in proporzione”.

Non v’è dubbio che l’obbligo dei proprietari del fondo servente di provvedere, in proporzione, alla “sistemazione” della stradina è espressione di un facere volto a consentire il completo esercizio della servitù di passaggio, a piedi e con mezzi meccanici, sulla detta stradina. Si tratta di una obbligazione accessoria che non esaurisce l’intero contenuto dell’utilitas scaturente dalla servitù, ma è diretta a permettere, anche attraverso atti preliminari, l’avvio e il mantenimento della stessa servitù.

Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha qualificato il detto obbligo di sistemazione della stradina oggetto della servitù di passo, non obbligazione autonoma, ma strumentale rispetto all’esercizio della servitù di passo anche carrabile, e quindi propter rem, o ambulatoria, e ha conseguentemente ritenuto che – poichè l’obbligo di fare non può non seguire (attivamente e) passivamente la servitù – i proprietari del fondo servente si sono liberati per il futuro dal vincolo obbligatorio dal momento in cui, alienato il fondo servente al proprietario del fondo dominante con atto pubblico del (OMISSIS), la servitù si è estinta per confusione.

2. – Con il secondo motivo (motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) il ricorrente si duole che la Corte di Salerno abbia ridotto l’oggetto dell’obbligazione assunta dai coniugi R. – M. alla realizzazione e sistemazione della stradina carrabile entro la particella n. (OMISSIS), senza tener conto che, per poter realizzare un accesso carrabile dalla parte di via (OMISSIS) (ora via (OMISSIS)) al terreno acquistato dal D.D. con atto Ma. del (OMISSIS), la stradina – come individuata dal c.t.u. e colorata in giallo nel grafico a corredo della sua relazione – nel suo tratto terminale avrebbe dovuto necessariamente attraversare anche la particella n. (OMISSIS), la quale – come si rileva dalla stessa sentenza – nel lasso di tempo intercorso tra il preliminare ed il definitivo, era stata intanto ceduta a tal C.M. con atto per notaio Ma. del (OMISSIS). Di conseguenza, l’inadempimento degli intimati – immediatamente produttivo del danno irreversibilmente subito dal ricorrente al momento della stipula dell’atto Ma. del (OMISSIS) si era già verificato, essendosi i coniugi convenuti “disfatti” di una parte del suolo su cui la strada doveva insistere, già prima di cedere al ricorrente la proprietà del fondo dominante.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello è pervenuta ad individuare nel terreno distinto al foglio 5 della particella (OMISSIS) il fondo servente e l’oggetto della corrispondente obbligazione accessoria di sistemazione assunta dai coniugi M. e R., mentre ha escluso che tra i fondi interessati dal tracciato della servitù di passaggio vi fosse anche la particella n. (OMISSIS) del foglio (OMISSIS), già alienata, con atto del (OMISSIS) (quindi anteriormente al rogito Ma. del (OMISSIS) con cui la servitù è stata costituita), a tale C.M..

A tale risultato la Corte di Salerno è giunta sulla base della interpretazione dei rogiti notarili, rispettivamente del (OMISSIS) e del (OMISSIS) e della descrizione dei beni che ne costituiscono oggetto.

Il ricorrente, pur apparentemente denunciando un vizio di motivazione, finisce con il censurare, inammissibilmente, il convincimento del giudice del merito, e cioè il risultato dell’attività interpretativa, contrapponendo una versione ermeneutica difforme dell’accordo di cui egli è stato parte, senza neppure indicare i canoni ermeneutici che sarebbero stati violati e facendo generico riferimento a un, non meglio precisato, preliminare di compravendita di data anteriore al (OMISSIS).

3. – Con il terzo motivo (omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di considerare che: (a) nell’atto per notaio Ma. del (OMISSIS) la particella n. (OMISSIS) era stata intanto ceduta a C.M., con la sola generica menzione dell’esistenza di una servitù di passaggio, ma senza specificarne affatto la natura carrabile e senza richiamare l’obbligazione assunta dal cedente di compiere anche in quel fondo le opere necessarie a renderne il tracciato percorribile con mezzi meccanici; (b) il c.t.u. ha accertato che le particelle nn. (OMISSIS) (già R. – M. ed ora C.) sono poste tra le proprietà del Consorzio Acquedotto dell’Ausino a sud e l’incrocio tra le strade (OMISSIS) o via comunale (OMISSIS) e la via (OMISSIS); (c) il tratto terminale del previsto percorso, “a gradoni”, insistente peraltro su suolo comunale, doveva essere trasformato in rampa carrabile dagli intimati, tanto che la M. chiese e ottenne la relativa autorizzazione sindacale, rilasciata il 13 ottobre 1983.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

Gli elementi che il ricorrente in via principale ritiene essere stati trascurati dal giudice a quo sono slegati tra loro e non rilevano un decisivo difetto di motivazione. Invero, la difesa del D.D. prospetta che la sistemazione del previsto passaggio carrabile non era affatto condizionata alla disponibilità della sola particella n. (OMISSIS), ma ad altre, concorrenti e determinanti disponibilità che incombeva ai convenuti procurare e che gli stessi non procurarono; ma non riporta in modo specifico come venne pattuita, nel rogito del (OMISSIS) per notaio Ma., la clausola costitutiva del diritto di servitù e della accessoria obbligazione, e quindi con consente di apprezzare, dal solo

testo del ricorso, la decisività del vizio di motivazione lamentato.

4. – Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento dell’esame del ricorso incidentale, espressamente condizionato.

5. – Il ricorso principale è rigettato.

L’esame del ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

La liquidazione avviene in via unitaria, giacchè la M. e il R., pur avendo presentato separati atti di controricorso, sono stati assistiti e difesi dal medesimo avvocato e hanno assunto una posizione processuale sostanzialmente unitaria.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna il D.D. al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida, unitariamente, in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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