Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4952 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 25/02/2020), n.4952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12969-2018 proposto da:

HYPO TIROL BANK AG, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso lo

studio dell’avvocato FABIO GULLOTTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato WOLFGANG BURCHIA, con procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) s.r.l., in persona del

curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, p.zza COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato

ALBERTO BOER, rappresentata e difesa dall’avvocato TIZIANA LAMARINA,

con procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 1634/2017 del TRIBUNALE di VICENZA,

depositato il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con decreto del 27.3.18, il Tribunale di Vicenza rigettò l’opposizione allo stato passivo del fallimento della “(OMISSIS)” proposta dalla Hypo Tirol Bank AG, avverso il provvedimento del giudice delegato, il quale aveva escluso il credito della banca in ragione della mancanza della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., sul rilievo che il creditore aveva posto a sostegno della domanda il solo decreto ingiuntivo e non anche il titolo negoziale, e che nella sola fase dell’opposizione aveva prodotto gli estratti-conto.

La banca ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.

Resiste la curatela del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. con controricorso.

Il Consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo è dedotta la nullità del decreto impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 2808 e 2855, c.c., per non aver il Tribunale tenuto conto che era stata chiesta l’ammissione al passivo, con collocazione ipotecaria, del credito fondato sul contratto di mutuo fondiario.

Con il secondo motivo è denunziata violazione o falsa applicazione dell’art. 99 L. Fall., avendo il Tribunale ritenuto erroneamente tardiva la produzione degli estratti-conto nel procedimento d’opposizione allo stato passivo.

I due motivi – esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi – sono fondati. Invero, dall’esame della domanda al giudice delegato, trascritta nel ricorso, si desume chiaramente che la Hypo Tirol Bank AG ha chiesto l’insinuazione al passivo della “(OMISSIS)” s.r.l. in virtù del credito fondato sul contratto di mutuo fondiario, adducendo altresì di aver conseguito l’emanazione di un decreto ingiuntivo sulla base della medesima causale.

Ne consegue l’erroneità del decreto impugnato nella parte in cui ha escluso che la domanda d’ammissione al passivo avesse il proprio titolo nel contratto di mutuo.

Inoltre, non è condivisibile il lapidario assunto del Tribunale in ordine alla produzione, da parte della banca, degli estratti-conto nella sola fase dell’opposizione, a sostegno del credito fatto valere, per inferirne un implicito, ma chiaro, riferimento alla tardività della stessa produzione documentale.

Al riguardo, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione allo stato passivo – cui il collegio intende dare continuità – la produzione di documenti a sostegno dell’istanza di ammissione al passivo, anche nel sistema introdotto dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (come nel regime intermedio, successivo al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), non può considerarsi assoggettata alla disciplina dettata dall’art. 345 c.p.c., trattandosi di un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione, autonomamente disciplinato dalla L. Fall., artt. 98 e 99 e non essendo l’opposizione configurabile come un appello; è stato infatti chiarito che tale rimedio, pur avendo natura impugnatoria, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria ed idoneo, se non opposto, ad acquistare efficacia di giudicato meramente endofallimentare, ai sensi dell’art. 96 della L. Fall., con la conseguenza che il termine preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori è segnato soltanto dagli atti introduttivi del giudizio, in riferimento ai quali l’art. 99 della L. Fall. prevede l’onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti (cfr. Cass., Sez. I, n. 21201/17; n. 4708/11; n. 24028/10; n. 19697/09).

Pertanto, la produzione degli estratti-conto è da ritenere ammissibile e dunque utilizzabile ai fini della decisione.

Per quanto esposto, in accoglimento dei due motivi di ricorso, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, anche per le spese del grado di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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