Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4951 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 11/11/2010, dep. 28/02/2011), n.4951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SALPA s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via Attilio Regolo

12/d, presso lo studio dell’avvocato ZACCHIA Rinaldo, che la

rappresenta e difende, unitamente all’avvocato G. Amedeo Caratti,

giusta delega a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 128/2/08 della Commissione tributaria

regionale di Genova, emessa il 5 novembre 2007, depositata il 9

gennaio 2008, R.G. 1230/06;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 novembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 5 ottobre 2010 è stata depositata relazione che

qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della società contribuente SALPA s.r.l., dell’avviso di accertamento dell’Ufficio di La Spezia dell’Agenzia delle Entrate con il quale era stato rettificato il reddito, per il periodo di imposta 1999, in relazione alla verifica fiscale che aveva consentito, secondo l’Amministrazione, di constatare maggiori ricavi non contabilizzati.

Specificamente l’Agenzia rilevava che i verificatori avevano ritenuto non giustificate un certo numero di ore lavorate e le avevano considerate come relative a prestazioni rese a terzi senza fatturazione. La società ricorrente si opponeva all’accertamento e deduceva che le prestazioni di lavoro erano state svolte da dipendenti assunti presso la sede di Savona, iscritti presso l’INAIL locale e destinati ai cantieri presenti nella provincia di Savona nonchè da tali lavoratori che avevano operato nei cantieri di La Spezia come trasfertisti;

2. La C.T.P. di La Spezia accoglieva il ricorso ritenendo che la società ricorrente avesse portato una ricostruzione analitica e documentata delle ore ritenute lavorate in nero nell’accertamento. La C.T.R. ha invece accolto l’appello dell’Agenzia e confermato la legittimità dell’accertamento;

3. Ricorre per cassazione la società contribuente con 5 motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate si difende con controricorso;

Ritiene che:

1. i primi tre motivi di ricorso attinenti alla insufficienza e incongruità della motivazione, il cui esame risulta assorbente, siano fondati dato che la C.T.R. si è sostanzialmente limitata a richiamare l’assenza di una contabilità analitica di cantiere che, peraltro, pacificamente, è stata integrata dalla successiva produzione di documentazione e deduzione di chiarimenti da parte della SALPA s.r.l. sulla quale la C.T.R. non ha speso alcuna considerazione specifica e alcuna valutazione sostanziale idonea a far comprendere le ragioni della decisione;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con rinvio alla C.T.R. della Liguria in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. Liguria che in diversa composizione deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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