Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4951 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 25/02/2020), n.4951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21633-2019 proposto da:

V.P., RICORSO NON DEPOSITATO AL 24/07/2019;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

BANCA CARIGE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 88, presso lo studio

dell’avvocato CAMILLO UNGARI TRASATTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

BANCO BPM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA 29, presso lo

studio dell’avvocato MARCO BENUCCI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

BANCA DEL FUCINO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2223/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

V.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2223/2019 della Corte d’appello di Roma, depositata il 7/3/2019, notificata via PEC il giorno 8/4/2019, con cui è stata respinta la sua impugnazione avverso sentenza del Tribunale del 2016, con la quale era stata respinta la querela di falso proposta (originariamente in via incidentale a giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria del Lazio avente ad oggetto impugnazione di avvisi di accertamento IRPEF notificati dall’Agenzia delle Entrate per dichiarazione infedele) dalla V. in relazione alla documentazione bancaria recante la firma apparente della medesima relativa agli anni 2003-2004, siccome apocrifa, nei confronti delle Filiali della Banca Popolare di Novara, della Banca Carige e della Banca del Fucino.

In difetto di deposito del ricorso notificato entro il termine di 20 giorni dalla notifica, la causa è stata iscritta a ruolo dal Banco BPM spa, quale società succeduta alla Banca Popolare di Milano, con controricorso (la quale ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica). Si sono costituiti con controricorso anche l’Agenzia delle Entrate e la Banca Carige spa. La Banca del Fucino non ha svolto difese. E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, considerato che il mancato deposito del ricorso (e dei documenti da depositarsi in unione con esso) nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., comma 1, è attestato da certificato rilasciato dalla Cancelleria in data 24/07/2019, e produce la improcedibilità del ricorso stesso secondo quanto prevede la norma indicata, considerato che, a fronte della notifica del ricorso effettuata via PEC il 10/6/2019, il termine per il deposito dell’atto scadeva il 30/6/2019, si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

2. Questa Corte (Cass. 14569/2004; Cass. 10784/2015) ha da tempo chiarito che l’improcedibilità del ricorso per cassazione (per mancato deposito nella Cancelleria nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione alla parte contro la quale è proposto), rilevabile anche d’ufficio, impedendo alla Corte di conoscere il merito del gravame, ha carattere preliminare anche rispetto alla questione circa la necessità di integrazione del contraddittorio; nella specie, peraltro, l’improcedibilità è stata eccepita dalla controricorrente Banco BPM.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, nel rapporto ricorrente/controricorrenti Agenzia delle Entrate, Banco BPM spa e Banca Carige spa, non avendo l’intimata Banca del Fucino svolto attività difensiva, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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