Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4950 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 11/11/2010, dep. 28/02/2011), n.4950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.S., titolare della ditta Emporio di Boulmanos

Sarantos, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cunfida 20, presso

lo studio dell’avvocato Edoardo Di Marsciano, rappresentato e difeso

dagli avv.ti CARNEVALI Paolo e Alberto Pepe, giusta procura speciale

in margine al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate;

– intimati –

avverso la decisione n. 117/04/07 della Commissione tributaria

regionale delle Marche, emessa l’8 maggio 2007, depositata il 24

settembre 2007, R.G. 491/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 novembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 5 ottobre 2010 è stata depositata relazione che

qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente dell’avviso di accertamento IVA per gli anni dal 1999 al 2001.

2. La CTP di Ascoli Piceno rigettava il ricorso rilevando che la motivazione dell’avviso di accertamento era sufficiente a identificare le ragioni fattuali e giuridiche su cui era basata la pretesa tributaria e che le sanzioni erano state applicate nella misura più favorevole al contribuente;

3. La C.T.R. ha confermato tale decisione;

4. Ricorre per cassazione il contribuente con tre motivi di impugnazione: a) assenza di motivazione come prescritto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56; b) assenza di motivazione anche in relazione alla L. 2 dicembre 2000, art. 7; c) omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

Ritiene che:

1. il ricorso sia inammissibile in quanto manca la proposizione di un quesito di diritto e/o di una sintesi che sia idonea a identificare il difetto di motivazione lamentato. Inoltre il terzo motivo si rivela una impugnazione sul merito della controversia;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile e aggiunge quanto segue: la C.T.R. ha fatto riferimento ai p.v.c. della Guardia di Finanza, che nella specie erano particolarmente circostanziati e argomentati quanto alla ricostruzione dei profili rilevanti ai fini tributari e ha condiviso le conclusioni in esso contenute cosicchè deve ritenersi che un difetto di motivazione dell’avviso di accertamento sia insussistente anche con riferimento al disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente).

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere respinto senza alcuna statuizione quanto alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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