Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4950 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.27/02/2017),  n. 4950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10537/2013 proposto da:

D.T.M.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 107, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

ELIO DEL PRATO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SILVANA ANGELINI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

B.D.;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 24/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO

CAPASSO che ha chiesto dichiararsi la nullità del provvedimento

impugnato per difetto di integrità del contraddittorio, con la

conseguente cassazione con rinvio.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

All’esito del ricorso in opposizione proposto da D.T.M.R. avverso il decreto di liquidazione del 12 gennaio 2012, con il quale il GE del Tribunale di Lecce aveva liquidato in favore della Dott. B.D. i compensi per l’attività di custode e delegato alla vendita del compendio immobiliare pignorato, nella procedura esecutiva n. 239/2011, Il Tribunale adito accoglieva in parte le doglianze dell’opponente, rideterminando il compenso nella somma di Euro 7.382,25 oltre spese documentate ed oneri tributari e previdenziali. Con l’ordinanza del 24/10/2012, si osservava infatti che tenuto conto del valore dei beni pignorati, e facendo applicazione dei criteri di cui alla circolare in uso presso la sezione commerciale del Tribunale di Lecce (che prevede un unico compenso sia per l’attività di custodia che per quella di ausiliario alle vendite), ove la vendita fosse avvenuta al professionista sarebbe spettato un compenso pari ad Euro 8.202,50, da ridursi in una percentuale variabile tra il 30 ed il 70%.

Tuttavia, successivamente alla predisposizione della circolare era intervenuto il D.M. 15 maggio 2009, n. 80, che ha disciplinato i compensi spettanti al custode, così che i criteri della circolare non possono più trovare applicazione, in quanto il compenso previsto per tale attività dalla circolare è inferiore a quello disposto dal DM.

Ha poi aggiunto che il compenso di cui al D.M. n. 80 del 2009, non può essere addizionato a quello previsto dalla circolare, che unifica sia i compensi per la custodia che quelli per le attività di delegato alla vendita, sicchè era equo liquidare la somma prevista nella circolare operando, in ragione della mancata vendita, una riduzione del 10%.

Avverso tale provvedimento propone ricorso D.T.M.R. sulla base di quattro motivi, mentre l’intimata non ha svolto attività difensiva.

Rispetto all’esame dei motivi di ricorso, ritiene il Collegio che rivesta carattere preliminare la verifica circa l’integrità del contraddittorio non solo nel presente giudizio, ma anche in quello di opposizione culminato nel provvedimento in questa sede impugnato.

Ed, infatti questa Corte ha reiteratamente affermato (cfr. da ultimo Cass. n. 17146/2015; Cass. n. 23192/2012) che nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari. Ne consegue che l’omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione, sicchè quest’ultima, anche d’ufficio, deve essere cassata con rinvio, affinchè il giudice “a quo” riesamini l’opposizione, previa integrazione del contraddittorio (cfr. altresì Cass. n. 24786/2010 e con riferimento al procedimento di opposizione di cui alla L. n. 319 del 1980, art. 11, Cass. n. 7528/2006).

Inoltre sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 21475/2016), poichè il custode, occupandosi della proficua gestione del bene staggito al fine della migliore sua collocazione sul mercato, orienta utilmente la stessa prosecuzione del processo esecutivo verso il fine di ogni espropriazione, ormai nel perseguimento del soddisfacimento delle ragioni del creditore nel modo più economico possibile, ed in quanto tale assume le vesti di ausiliario del giudice dell’esecuzione, indispensabile in ragione della natura dei compiti da svolgere e dell’attività materiale da porre in essere, avverso i provvedimenti di liquidazione del compenso al custode (che non sia il debitore medesimo) nominato nell’espropriazione immobiliare va proposta l’impugnazione prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170.

Nella specie, emerge che la procedura esecutiva nella quale ha prestato la sua attività, quale ausiliario del giudice, la Dott.ssa B. vedeva la presenza, oltre che dell’opponente, in qualità di soggetto esecutato, anche del creditore procedente BCC di (OMISSIS) (cfr. pag. 2 del ricorso), che non risulta essere stato parte del procedimento di opposizione e che non è stato del pari evocato in questa sede.

Il provvedimento impugnato va dunque cassato con rinvio della causa al Tribunale di Lecce perchè proceda a nuovo esame dell’opposizione previa integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio nel quale è stato svolto l’incarico.

Lo stesso giudice di rinvio provvederà, altresì, in merito alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara la nullità del procedimento all’esito del quale è stato emesso il provvedimento impugnato, e per l’effetto cassa il medesimo con rinvio al Tribunale di Lecce in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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