Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4950 del 27/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 4950 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO

– Consigliere –

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 24102-2011 proposto da:
MORENA ANGELA MARIA MRNNLM49E42G5400, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLE ACACIE 13/15, presso
il Centro CAF, presso lo studio dell’avvocato
GIANCARLO DI GENIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ROSARIO GUGLIELMOTTI giusta procura
2013

speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

423
contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA 05779711000, in persona
dell’amministratore

delegato

e

legale

t

Data pubblicazione: 27/02/2013

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio
dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato PIETRO GUERRA,
giusta procura a margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 577/2010 del TRIBUNALE di
SALERNO, SEZIONE DISTACCATA di EBOLI del
19/07/2010, depositata il 12/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/01/2013 dal Consigliere
Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.

– controricorrente –

24102/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Enel Distribuzione spa propose appello avverso la sentenza
del giudice di pace di Laviano che l’aveva condannata al
pagamento, in favore di Angela Maria Morena, della somma di C

interruzione della somministrazione di energia elettrica
verificatasi in data 28.9.2003; previo accertamento della
responsabilità dell’Enel Distribuzione spa.
Il tribunale di Salerno – sezione distaccata di Eboli, con
sentenza depositata il 6.7.2010 e pubblicata il 21.9.2010,
accolse parzialmente l’appello con riferimento alla prova dei
danni dei quali si era chiesto il risarcimento.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi
illustrati da memoria Angela Maria Morena.
Resiste con controricorso L’Enel Distribuzione spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione di legge: artt. 1 e ss legge 21 gennaio 1994 n.
53, con riferimento agli artt. 83, 170, 324, 325 e ss cpc, in
relazione all’art. 360 n. 3 cpc, nonché all’art. 360 n. 4
cpc..
Con il secondo motivo si denuncia

omessa motivazione su

circostanza processuale rilevabile d’ufficio in relazione
agli artt. 111 Cost., 132 cpc, 118 disp. att. Cpc, in
relazione all’art.360 n. 3, n. 4 e n. 5 cpc..

3

100,00, a titolo di risarcimento danni derivati dalla

24102/2011

I due motivi, che coinvolgono, sotto diversi profili, la
medesima questione di diritto, sono esaminati congiuntamente.
La ricorrente contesta il mancato rilievo d’ufficio – da
parte del giudice di appello – in ordine all’inammissibilità

ai sensi degli artt. l e segg. della L. 21.1.1994 n. 53
dall’avvocato domiciliatario; con la conseguente irrilevanza
della

disposta

rinnovazione

per

l’inapplicabilità

trattandosi di inesistenza – dell’istituto della sanatoria.
Essi non sono fondati per le ragioni che seguono.
L’art. 11 della l. 21.1.1994 n. 53 prevede che ”

le

notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la ‘
nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti
soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate
le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque,
se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la
copia dell’atto o sulla data della notifica “.
Il chiaro tenore letterale della norma toglie già ogni dubbio
in ordine alle conseguenze della violazione contestata con il
primo motivo.
Non di inesistenza si tratta, ma di semplice nullità
rilevabile d’ufficio e sanabile ex tunc – ai sensi dell’art.
156 c.p.c. – per effetto della sua rinnovazione, disposta ai
sensi dell’art. 291 c.p.c., od eseguita spontaneamente dalla
parte.

4

dell’appello per inesistenza della notificazione effettuata

24102/2011

Alla medesima conclusione si arriva, peraltro, anche per via
interpretativa per le ragioni che seguono.

E’

principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità

che l’ipotesi della inesistenza giuridica della notificazione

in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale,
cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale
della figura, mentre si ha mera nullità allorché la
notificazione sia stata eseguita, nei confronti del
destinatario, mediante consegna in luogo o a soggetto diversi
da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un
qualche riferimento con il destinatario medesimo (Cass.
13.12.2005 n. 27450; Cass. 28.7.2003 n. 11623; v. anche
Cass. 27.5.2011 n. 11713).
Le violazioni delle prescrizioni in tema di forma, quindi,
determinano la nullità dell’atto (Cass. 9.8.2007 n. 17587).
Ora, nel caso in esame, vero è che la notificazione dell’atto
di appello è avvenuta ai sensi degli artt. l e segg. l. n. 53
del

1994,

ad opera

dell’avvocato Giuditta

Perrotta,

domiciliatario dell’Enel Distribuzione spa, e non
dell’avvocato o del procuratore legale, munito di procura
alle liti a norma dell’articolo 83 c.p.c. ( ma con
l’autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo era
iscritto a norma dell’articolo 7 della legge in esame), a

5

ricorra quando quest’ultima manchi del tutto o sia effettuata

24102/2011

mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste
dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.
Ma una tale notificazione è avvenuta su delega dei difensori
dell’Enel – che hanno chiesto la notificazione dell’atto di

La richiesta di notificazione è, quindi, avvenuta ad opera
degli avvocati muniti di procura alle liti e solo formalmente
eseguita dal domiciliatario.
E’ quindi, evidente che non l’atto, ma soltanto la sua
notificazione è affetta da un vizio di forma che non le
toglie, però, di potere essere assunta nel modello legale
previsto dalla norma.
In questo caso, infatti, non si tratta di modalità del tutto
estranea al procedimento tipico delineato

ex lege

(v. anche

Cass. 10.5.2005 n. 9772) – il che comporterebbe la sua
inesistenza come atto di notificazione – ma di atto la cui
forma è viziata dal difetto di un elemento della fattispecie
notificatoria.
E sotto questo profilo, un tale difetto ne comporta soltanto
la nullità – proprio perché la richiesta di notificazione
proviene da chi ha il legittimo

ius

postulandi,

mentre

soltanto l’esecuzione materiale della delega è stata affidata
al domiciliatario – ed il cui vizio di forma può essere
sanato con la rinnovazione dell’atto di notificazione, ai
sensi dell’art. 291 c.p.c..

6

appello -, ed ai quali spetta lo ius postulandi.

24102/2011

D’altra parte, anche in altri casi analoghi, la Corte di
legittimità si è pronunciata per la nullità.
Così, la notificazione di un atto processuale effettuata dal
messo comunale senza la specifica autorizzazione del

dicembre 1959, n. 1229, come modificato dalla legge 11 giugno
1962, n. 546, non è inesistente, ma è affetta da nullità.
Con la conseguenza che tale nullità è sanabile, non solo a
seguito della costituzione in giudizio della parte, ma,
anche, in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova
dell’avvenuta

comunicazione

dell’atto

al

notificato

(Cass.24.11.2005 n. 24812).
Nel caso in esame,

come emerge dall’esame degli atti

consentito in questa sede per la denuncia di un vizio del
procedimento – il giudice di appello, alla prima udienza di
comparizione, ha autorizzato l’appellante a rinnovare la
notificazione viziata; nuova, corretta notificazione che ha
avuto l’effetto di sanare

ex tunc

l’originario difetto di

forma della notificazione, ai sensi degli artt. 291 e 156
c.p.c..
Nè alcuna valenza può essere attribuita alle ragioni per le
quali è stata disposta la rinnovazione, sia perché non
risultano dal verbale di udienza allegato e prodotto in copia
con il ricorso per cassazione, sia perché, comunque, la
sanatoria è avvenuta con la ricezione dell’atto di appello

7

presidente del tribunale prevista dall’art. 34 della legge 15

24102/20 11

notificato alla parte appellata presso il procuratore
costituito in primo grado e nel domicilio eletto (v. anche
Cass. 27.9.2011 n. 19702).
In questo modo è stata anche raggiunta la prova dell’avvenuta

restare contumace.
Le conclusioni cui si è giunti consentono di ritenere
ininfluente il precedente citato dall’odierno ricorrente
(Cass.10.1.2011 n. 357), in ordine al quale, da un lato, non
è dato conoscere se ricorressero le medesime circostanze
caratterizzanti la fattispecie in esame, e, dall’altro, la
pronuncia di inesistenza della notificazione – peraltro
affermata senza alcun riferimento all’art. 11 della 1.n. 53
del 1994 – era riferita ad un controricorso e le facoltà
difensive della parte si erano esplicate in sede di
discussione orale.
Con il terzo motivo si denuncia

violazione e falsa

applicazione di legge: art. 113 cpc, in relazione all’art.
360 n. 4 cpc..
Contesta

la

ricorrente,

in

relazione

alla

corretta

applicazione dell’art. 113 c.p.c., che l’Enel non abbia
fornito alcun elemento probatorio dal quale possa desumersi
che il contratto stipulato dalla stessa parte ricorrente sia
stato sottoscritto con le modalità indicate nell’art. 1342
cc..

8

comunicazione dell’atto al notificato, che ha scelto di

24102/2011

Il motivo non è fondato.
Il contratto concluso da una società erogatrice di servizi è
pacificamente un contratto per adesione, ed il giudice
dell’appello ha fatto corretta applicazione di questo

considerandolo un fatto notorio, e cioè come fatto acquisito
alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza
da apparire incontestabile (Cass. 31.5.2010 n. 13234; conf.
Cass. 5.10.2012 n. 16959).
D’altra parte, diversamente, e di fronte alla tempestiva
contestazione avanzata dall’Enel nel giudizio di primo grado
– che si era in presenza di un contratto per adesione e che .
la causa doveva essere decisa secondo diritto e non secondo
equità ai sensi dell’art. 113 c.p.c. – nessuna prova in senso
contrario è stata fornita dall’utente che ne era onerato, in
questo caso, trattandosi di fatto impeditivo rispetto alla
eccezione avanzata dalla convenuta.
L’odierna

ricorrente,

invece,

non

ha

mosso

alcuna

contestazione al riguardo, né nel giudizio di primo grado, né
il punto ha formato oggetto del giudizio di appello, e solo
con il ricorso per cassazione, ha proposto la relativa
censura; ormai tardiva a fronte di un giudicato interno sul
punto (v. anche Cass. 9.10.2012 n, 17219).

9

principio – sia pure non esplicitandolo nella motivazione –

24102/2011

Con il quarto motivo si denuncia

violazione e falsa

applicazione di legge: artt. 1218 e ss. C.c. in relazione
all’art. 360 n. 3 cpc..
La ricorrente contesta il rigetto, da parte del giudice di

di quello ” non patrimoniale di natura esistenziale”.
Il motivo è manifestamente infondato.
Quanto al danno patrimoniale, per il quale si assume la
violazione dell’art. 1226 cod. civ., è sufficiente richiamare
e ribadire il principio per il quale la liquidazione del
danno in via equitativa, che può aver luogo soltanto in caso
di impossibilità o difficoltà di una precisa prova
sull’ammontare e sull’entità del danno subito, non esonera
l’interessato dall’obbligo di offrire gli elementi probatori
sulla sussistenza del medesimo – la quale costituisce il
presupposto indispensabile per una valutazione equitativa per consentire che l’apprezzamento equitativo sia, per quanto
possibile, limitato alla funzione di colmare solo le
inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del
danno (Cass. 11 luglio 2007 n. 15585).
Quanto al danno non patrimoniale, le Sezioni Unite di questa
Corte – con la sentenza S.U. 11.11.2008 n. 26972 – hanno
affermato che non è ammissibile nel nostro ordinamento
l’autonoma categoria di “danno esistenziale”, inteso quale
pregiudizio alle attività non remunerative della persona.

10

appello, del richiesto risarcimento del danno patrimoniale e

24102/2011

Il danno non patrimoniale, derivante dalla lesione di diritti
inviolabili della persona, come tali costituzionalmente
garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. anche

altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il
ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a)
che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia
rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una
abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 c.c.,
poichè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso
di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona,
sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell’interesse
sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di
tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui
all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime
intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente
scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile,
vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero
nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello
alla qualità della vita ed alla felicità.
Nella specie, la parte ricorrente non indica (nè prova) quale
fosse lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente
garantito, leso in modo serio.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

11

quando non sussiste un fatto – reato, nè ricorre alcuna delle

24102/2011

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in
dispositivo, sono poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al

in complessivi C 600,00, di cui C 400,00 per compensi, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema
di cassazione.

pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA