Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4950 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 24/02/2021), n.4950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5235-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ECOLOGIA AMBIENTE SRL;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 34/2012 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 18/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PIRARI;

Per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, n. 34/06/12, depositata in data il 18

gennaio 2012 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 ottobre 2020 dal Relatore Dott.ssa Valeria Pirari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In data 12 marzo 2008, fu notificata alla società Ecologica Ambiente una cartella di pagamento per il recupero di somme dovute a seguito di adesione alle definizioni di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8,9 e 14.

Impugnata dalla contribuente, la Commissione provinciale tributaria di Como rigettò il ricorso, mentre la Commissione regionale della Lombardia, adita dalla medesima, accolse l’impugnazione, sostenendo che l’appellante avesse documentalmente provato di avere ritualmente aderito, con dichiarazione del 2003, alla sanatoria L. n. 289 del 2002, ex art. 9 per gli anni 1997/2001 ai fini delle imposte dirette e Iva, estesa, con ulteriore dichiarazione presentata nel 2004 ai sensi della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 44, al 2002, e, con dichiarazione L. n. 289 del 2002, ex art. 8 presentata nel 2004, con riguardo alla sola annualità 2002, e avesse altresì versato gli importi dovuti.

2. Contro la sentenza emessa dal giudice del rinvio, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo. La contribuente non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo, il contribuente lamenta l’omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la C.T.R. omesso di motivare in relazione all’unica questione controversa, costituita dalla corrispondenza tra la dichiarazione di condono relativa al 2002, prodotta in giudizio dal contribuente, e quella trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate, come già evidenziato fin dal primo grado di giudizio, allorquando evidenziò come in quest’ultima fosse esposta una maggior imposta ai fini Iva, non versata, da cui era derivata l’emissione della cartella, e ribadito in appello.

2. Il motivo è fondato.

Sul punto questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di affermare che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la modalità di trasmissione per via telematica della dichiarazione fiscale per il tramite di centri di assistenza comporta una presunzione di identità tra i dati risultanti all’esito della trasmissione all’anagrafe tributaria e i dati presenti nel modello cartaceo sottoscritto dal contribuente, perchè la via telematica costituisce una modalità di invio della dichiarazione” e che perciò, “ove sia eccepita una discordanza di dati in sede di gravame avverso la cartella di pagamento, non è l’Amministrazione finanziaria a dover fornire la prova della conformità, ma il contribuente a dover dimostrare la difformità, ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2, trattandosi di deduzione dell’inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata, e avendo egli l’onere, in base all’ordinaria diligenza, di conservare una copia del modulo cartaceo anche oltre il termine di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43” (vedi Cass., sez. 5, 16/06/2017, n. 15015; conforme Cass., sez. 5, 27/07/2012, n. 13440; in tema di condono, anche Cass., sez. 5, 18/01/2019, n. 1362).

2.1 Nella specie, la C.T.R., pur dando conto del fatto che il giudice di prime cure avesse rigettato l’impugnazione del contribuente in ragione della non corrispondenza tra gli atti da questi prodotti e quelli in possesso dell’Ufficio, si è limitata ad affermare apoditticamente che nessuna omissione era stata commessa dalla contribuente, che, con dichiarazione del 2004, aveva aderito alle sanatorie anche con riguardo all’anno 2002, omettendo di prendere posizione sulla specifica questione, con ciò realizzandosi un difetto assoluto di motivazione.

Per questi motivi, il ricorso deve essere accolto. La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla C.T.R. di Milano, in diversa composizione, alla quale è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, in relazione al motivo accolto anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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