Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 495 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.11/01/2017),  n. 495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2359-2015 proposto da:

A.G., T.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCESCO POLITI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCO ROSSI in virtù di mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 481/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, emessa il 18/11/2013 e depositata il 03/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. UMANA ARMANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione.

1. A.G. e I.F. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 3-12-2013 che, a modifica della decisione di primo grado, aveva accolto parzialmente l’appello proposto da C.A. e li aveva condannati al pagamento di Euro 9.500,00 oltre accessori. L’intimato si è difeso con controricorso.

Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis, 375, 376 e 380 bis c.p.c., come formulati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 e può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile.

2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4;inadeguatezza della c.t.u. ad assurgere ad elemento di prova per grave negligenza ed omissioni dei rilievi tecnici essenziali.

Con il secondo motivo si denunzia nullità della motivazione per l’inesistenza della prova ex art. 360 c.p.c., n. 5 e art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione alla liquidazione del danno per come liquidata in sentenza.

Con il terzo motivo si denunzia violazione di norme di diritto, artt. 117 seguenti c.c., in relazione all’art. 113 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 3.

3.1 motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione che li lega sono inammissibili.

In realtà, pur apparentemente denunziando anche violazioni di norme di legge, si richiede a questa Corte un riesame del merito della controversia con la valutazione di tutte le risultanze istruttorie.

4. La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed ancor più oggi, nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Si ricorda che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 3-12-2013 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

La relazione è stata comunicata alle parti. Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio riunito in camera di consiglio condivide la ragioni in fatto ed in diritto esposte nella relazione non scalfite dal contenuto della memoria e dichiara inammissibile il ricorso. Spese alla soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.800,00,di cui Euro 200,00 per esborsi,oltre accessori e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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