Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4949 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 25/02/2020), n.4949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28868-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

BAINSIZZA 10, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CESARE VINCENTI,

rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO TARDINO, PIETRO LUCA;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA BERTOCCHINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA FABOZZO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 15971/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa IOFRIDA

GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 15971/2018, depositata il 18/6/2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso di C.A. avverso il decreto del 27/5/2016, con il quale la Corte d’appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile il reclamo della stessa avverso decreto, del febbraio del 2016, del giudice tutelare presso il Tribunale di Bologna di rigetto della richiesta, del 2015, di C.A. di sostituzione

dell’amministratore di sostegno di C.M.T. (sorella dell’istante), nominato, con decreto del 31/7/2013, ad integrazione di un precedente decreto del 2012 (con il quale si era nominato, per gli atti di ordinaria gestione economico-patrimoniale della beneficiaria, altro soggetto), per i soli atti sanitari, nella persona del marito dell’amministrata, B.P., ed aveva altresì dichiarato inammissibile, in quanto nuova, la domanda di revoca dell’amministrazione di sostegno. La Corte d’appello aveva ritenuto inammissibile il reclamo in quanto diretto avverso un provvedimento di rigetto di istanza, privo di valenza e natura decisoria, trattandosi di un provvedimento ordinatorio e gestorio, suscettibile unicamente di impugnazione e di reclamo al Tribunale, ex art. 739 c.p.c..

Questa Corte, nell’ordinanza del 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 720 bis c.p.c., in quanto non rivolto contro un provvedimento avente carattere di decisorietà e definitività, tale non essendo quello in cui il giudice tutelare abbia provveduto alla sostituzione ed alla rimozione di un amministratore di sostegno, a differenza di quei provvedimenti che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione; questa Corte ha poi ritenuto del tutto irrilevante la questione di legittimità costituzionale della L. n. 219 del 2018, artt. 1, 2, 3 e 4, stante l’inammissibilità del ricorso.

Avverso la suddetta ordinanza, C.A. propone ricorso per revocazione, notificato il 5/10/2018, affidato a due motivi, oltre alla questione pregiudiziale di alcune disposizioni della normativa di cui alla 1.219/2018, nei confronti di B.P. (che resiste con controricorso),

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Il difensore del controricorrente ha depositato memoria, al fine di dedurre che, in data 24/10/2019, il sig. B. è deceduto. La ricorrente ha depositato memoria oltre il termine di legge.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il secondo motivo, che l’errore di fatto revocatorio commesso da questa Corte nell’ordinanza impugnata consisterebbe nel non avere (al pari della Corte d’appello) correttamente interpretato il reclamo proposto dalla stessa C., in quanto diretto, non contro un provvedimento di rigetto di una richiesta di sostituzione dell’amministratore di sostegno, ma ad “impugnare il provvedimento di apertura dell’amministrazione nella parte in cui”, con il decreto integrativo del 2013, “era stato designato, per i soli atti sanitari, altro e diverso amministratore di sostegno”, con il potere di incidere su diritti personali dell’amministrata. La ricorrente, in via pregiudiziale, nel primo motivo, reitera questioni di illegittimità costituzionale della L.219/2018, lamentando l’assoluta omissione di pronuncia al riguardo.

2. Preliminarmete, va rilevato che il decesso del controricorrente B. non determina l’interruzione del giudizio, in quanto nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e s.s. c.p.c., sicchè, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell’intimato non produce l’interruzione del processo (Cass. 22624/2011; Cass. 24635/2015).

Neppure l’intervenuto decesso produce la cessazione della materia del contendere, atteso che l’oggetto del presente giudizio è la richiesta di revocazione di una ordinanza di questa Corte.

3. Tanto precisato, il ricorso è inammissibile.

In ordine alla questione di legittimità costituzionale, la doglianza è infondata, in quanto la questione è stata esaminata dalla Corte di cassazione ma giudicata irrilevante, a fronte della ritenuta inammissibilità del ricorso per cassazione. Non vi è state dunque alcun omesso esame della doglianza, ma è stato espresso un giudizio di irrilevanza della questione di illegittimità costituzionale.

In relazione poi all’errore di fatto revocatorio denunciato nel secondo motivo, deve osservarsi, da un lato, che la questione relativa all’interpretazione dell’oggetto dell’istanza formulata dalla C. nel 2015 costituiva un punto controverso su cui l’ordinanza oggi impugnata si è espressamente pronunciata, con conseguente esorbitanza dei limiti segnati dall’art. 395 c.p.c., n. 4, e, dall’altro lato, che non viene contestato un errore di fatto – riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato – ma un tipico errore di giudizio espresso sulla base della valutazione del contenuto dell’istanza in esame.

Questa Corte, nell’ordinanza impugnata per revocazione, interpretando il contenuto dell’istanza avanzata dalla C., “per la sostituzione dell’amministratore di sostegno (per gli atti sanitari)”, ha ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di decisorietà del provvedimento impugnato di reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza (cfr. Cass. 32071/2018:”I provvedimenti di designazione, sostituzione e revoca della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno hanno natura ordinatoria ed amministrativa e la competenza a decidere sul reclamo spetta al tribunale in funzione collegiale ai sensi dell’art. 739 c.p.c., essendo irrilevante che la designazione sia avvenuta contestualmente all’apertura dell’amministrazione di sostegno”; Cass. 9839/2018 e Cass. 10187/2018: “In tema di amministrazione di sostegno, solo i provvedimenti a carattere decisorio che la dispongono, o revocano, sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, e non anche i provvedimenti di designazione o sostituzione dell’amministratore, in quanto aventi natura amministrativa e gestoria”).

Sempre questa Corte (Cass. 6405/2018) ha precisato che “l’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 4, consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sicchè i vizi relativi all’interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di “errore di fatto” denuncia bile mediante impugnazione per revocazione”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 25 febbraio 2020

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