Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4949 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 24/02/2021), n.4949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2525/2012 R.G. proposto da:

CONSERVE RUSSO S.R.L., in persona del liquidatore, rappresentata e

difesa dall’Avv. Marco Oliviero, presso il quale è domiciliata in

Salerno Piazza Casalbore n. 25;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, sez. staccata di Salerno, n. 426/5/2010 depositata il 6

dicembre 2010, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 ottobre 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, veniva rigettato l’appello proposto dalla società Conserve Russo S.r.l., svolgente attività di produzione e commercializzazione di conserve, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 267/16/2007 che, a sua volta” aveva rigettato il ricorso della contribuente, avente ad oggetto un avviso di accertamento IVA, IRPEG, IRAP per l’anno di imposta 1998, con cui erano stati determinati maggiori redditi non dichiarati a seguito di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 39 e 40 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54.

– La sentenza della CTR confermava integralmente la decisione di primo grado, nel merito non ritenendo dimostrato lo sfrido di materie prime prospettato dalla contribuente nella produzione delle conserve.

– Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a cinque motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. La contribuente deposita altresì memoria ex art. 380.bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la contribuente deduce la contraddittoria motivazione circa la statuizione della CTR in merito allo scarto di pomodoro, sorretta da un iter argomentativo a suo dire illogico, su cui da ultimo insiste nella memoria autorizzata.

– Il motivo non è inammissibile come eccepito in controricorso, in quanto non surrettiziamente diretto alla rivalutazione del merito, ma è infondato. Non emerge alcuna contraddittorietà della motivazione, la quale esprime una ratio decidendi unitaria e logica riassumibile nei seguenti termini: l’attività di impresa esercitata dalla contribuente è “soggetta al rispetto di accordi interprofessionali che regolano i rapporti tra le associazioni venditrici di pomodoro e le ditte trasformatrici (…) vincolanti le parti alla qualità e quantità di pomodoro difettato e/o rifiutato e ai relativi prezzi” (cfr. p.3 sentenza) e, dal momento che la contribuente non ha dimostrato l’eventuale prodotto difettato, è stato logicamente ritenuto che tutta la materia prima acquistata sia entrata nel ciclo di produzione.

– Con il secondo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la società censura l’omessa motivazione da parte del giudice d’appello in ordine alla problematica della prova della esistenza e della congruità degli scarti.

– Con il terzo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la società lamenta da un lato la contraddittoria e incongrua motivazione sul punto della verifica e certificazione dell’ERSAC e, dall’altro, la “violazione di diritto”; nel corpo del motivo la contribuente non indica precise previsioni di legge che assume violate, ma evidenzia che il giudice d’appello avrebbe disatteso le indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze nella risoluzione prot. n. 111/6/0547/97.

– Con il quarto motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la società lamenta da un lato l’omessa e insufficiente motivazione e, dall’altro, la “violazione di diritto”; nel corpo del motivo la contribuente non indica quali previsioni di legge assume essere state violate, ma invoca la risoluzione del Ministero delle Finanze prot. n. 111/6/0547/97 ai fini dell’inapplicabilità delle presunzioni D.P.R. n. 633 del 1972, ex artt. 53 e 54 e dell’art. 2697 c.c., sempre con riferimento agli scarti di lavorazione.

– Con il quinto motivo, la società deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 52 e 53 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 per non aver la CTR accolto il motivo di appello relativo alla modalità di svolgimento dell’accertamento che, nella prospettazione della contribuente, non ha tenuto conto ai fini del calcolo della resa del pomodoro dei criteri da lei esposti, indicanti un risultato non in contrasto con la media del settore.

– I motivi sopra riportati sono inammissibili in quanto diretti ad ottenere una rivalutazione del merito, come preliminarmente eccepito in controricorso quanto ai primi quattro motivi, valutazione che la Corte estende anche al quinto motivo benchè proposto sotto lo schermo della violazione di legge. Va ribadito che “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti” (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332).

– Infatti, “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito” (Cass. 22 settembre 2014 n. 19959).

-Lo sviluppo delle censure collide con i principi di diritto di cui a tali arresti giurisprudenziali. La ricorrente infatti, in luogo di censurare la sentenza impugnata e farlo specificamente, adduce argomenti di stretto merito attinenti alla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, mancando di calibrare il ricorso alla stregua delle caratteristiche del processo di legittimità. Sotto tale profilo le censure sono dunque inammissibili.

-Inoltre, va anche reiterato che “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097).

– Le censure contenute nei quattro motivi che precedono, incluso il quinto motivo – in cui non viene neppure precisato ai fini del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 il tipo di accertamento applicato, se ai sensi del primo o del comma 2, se analitico induttivo o induttivo puro, distinzione essenziale per utilmente censurarne l’assenza di presupposti -, si pongono all’evidenza anche in contrasto con i principi di diritto da ultimo richiamati, posto che criticano la decisione del giudice tributario di appello contestandone le valutazioni in fatto e del quadro probatorio in punto di scarto di materia prima, ossia il pomodoro destinato alla trasformazione alimentare per le conserve, senza dedurre fatti o elementi di prova ritualmente introdotti nel processo, decisivi e non adeguatamente vagliati dai giudici del merito. Nella sostanza, attraverso tali censure, viene richiesta a questa Corte una “revisione” del relativo giudizio di merito riservato alla CTR, senza addurre l’esistenza di fatti decisivi e contrari, ritualmente introdotti nel processo e non debitamente considerati dal giudice d’appello.

-Infine, in aggiunta a quanto sopra, il terzo e quarto motivo sono inammissibili anche perchè, al di là della deduzione congiunta di vizi motivazionali e di asserite violazioni di legge all’interno dei medesimi, non individuano con precisione le stesse previsioni di legge che assume essere state violate, considerato anche che non è fonte normativa idonea a tal fine l’invocata risoluzione del Ministero delle Finanze prot. n. 111/6/0547/97 richiamata nel corpo dei due motivi, in quanto atto interno all’Amministrazione, non indirizzato alla collettività e non dotato di efficacia normativa esterna (a contrario, cfr. Sez. L, Sentenza n. 16586 del 15/07/2010, Rv. 614122 – 01).

-In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza, regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 7.000,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

 

 

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